Decreto — n. 21263/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23186/2023 R.G. proposto da : D'ANTINI ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE LIEGI 10, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRINI GIORGIO (TMBGRG65T20H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato FORTUNATI LUISA (FRTLSU77E67C933U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE DIR PROV MILANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2740/2023depositata il 19/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21263/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23186/2023 R.G. proposto da : D'ANTINI ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE LIEGI 10, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRINI GIORGIO (TMBGRG65T20H501Z) rappresentato e difeso dall'avvocato FORTUNATI LUISA (FRTLSU77E67C933U) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE DIR PROV MILANO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n.2740/2023depositata il 19/09/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.