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Ordinanza — n. 21225/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21225/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21225/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. (già Equitalia Nord s.p.a.) notificava ad Elefante Tullio preavviso di fermo amministrativo n. 06880201400012421000, a causa del mancato pagamento della cartella di pagamento n. 06820100262375687000, di importo complessivo di €34.752,72, relativa ad IRAP, IRPEF e IVA, oltre sanzioni e interessi,per l’anno di imposta 2006.

Regesto Legislator

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art. 139 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 21225/2024 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. N.6965/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Elefante Tullio, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. Con ordinanza interlocutoria n. 8107 del 3 aprile 2018 questa Corte ha disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo, in considerazione della presentazione della richiesta di definizione della pendenza tributaria proposta da parte contribuente, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Parole chiave

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accoglimento parziale del contribuente comunicazione fiscale pagamenti rateali dichiarazione fiscale tardiva decisione di tassazione differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 139 cod. proc. civ
600, dell’art. 139 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6965/2017R.G. proposto da: ELEFANTE TULLIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cardinal De Luca, n. 10, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sémedesimo, –ricorrente – contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia, n. 109, presso lo studio dell’avv. Biagio Bertolone, rappresentato e difeso dall’Avv. Roberta Florio in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Lombardia,n. 4739/24/2016 , depositata il 19 settembre 2016; FERMO AMMINISTRATIVO IVA – IRAP -2006 R.G. N.6965/2017 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’udienza incamera di consiglio del17 aprile 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. (già Equitalia Nord s.p.a.) notificava ad Elefante Tullio preavviso di fermo amministrativo n. 06880201400012421000, a causa del mancato pagamento della cartella di pagamento n. 06820100262375687000, di importo complessivo di €34.752,72, relativa ad IRAP, IRPEF e IVA, oltre sanzioni e interessi,per l’anno di imposta 2006.

2. Rilevato che la cartella di pagamento non era stata notificata, Elefante Tullio impugnava il preavviso di fermo amministrativo e contestualmente la cartella di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria P rovinciale di Milano la quale, con sentenza n. 1691/25/2015, depositata il 20 febbraio 2015, lo accoglieva, rilevando che, agli atti del processo, non fosse stata prodotta la notifica della cartella presupposta.

3. Interposto gravame da Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 4739/24/2016, pronunciata il 21 giugno 2016 e depositata il 19 marzo 2016 , accoglieva l’appello , condannando il contribuente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. In particolare, il giudice di secondo grado riteneva la cartella di pagamento presupposta regolarmente notificata al domicilio fiscale del contribuente dato che lo stesso non aveva provveduto a comunicare, nei termini, il cambio di residenza all’Agenzia delle Entrate.

R.G. N.6965/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Elefante Tullio, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. Con ordinanza interlocutoria n. 8107 del 3 aprile 2018 questa Corte ha disposto il rinvio della trattazione a nuovo ruolo, in considerazione della presentazione della richiesta di definizione della pendenza tributaria proposta da parte contribuente, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

5. La discussione del ricorso è stata quindi nuovamente fissata dinanzi a questa sezione per l’udienza in camera di consiglio del17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi: 1.1. Con il primo motivo di ricorso, il contribuente eccepisce violazione o falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 139 cod. proc. civ. e dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe errato nel ritenere correttamente notificata la sottostante cartella all’indirizzo corrispondente al domicilio fiscale presente nei registri dell’anagrafe tributaria invece che a quello risultante dal registro anagrafico tenuto dal comune di residenza.

R.G. N.6965/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce violazione o falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 6 della leggen. 212/2000 e dei principi generali del diritto tributario, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Ritiene, nello specifico, che il giudice a quo avrebbe erroneamente valutato la richiesta di rateizzazione del debito tributario quale elemento dimostrativo dell’acquiescenza alla pretesa impositiva.

2. Preliminarmente occorre evidenziare che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 8107/2018, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio a seguito della presentazione dell’istanza, avanzata da parte contribuente in sede di memoria, con la quale chiedeva l’estinzione del giudizio per definizione della pretesa impositiva ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazione dalla legge n. 225/2016 e successive integrazioni e modifiche. Il ricorrente ha documentato l’avvenuta definizione della pendenza tributaria, mediante il pagamento integrale delle rate previste dalla proposta di definizione agevolata, accolta dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Lo stesso ricorrente ha comunicato, con nota depositata telematicamente in data 13 marzo 2024, la rinuncia agli atti del giudizio.

3. Consegue l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Cortedichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico