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Ordinanza — n. 21214/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment, upholding legal presumption of income from bank deposits for self-employed professionals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21214/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment that increased his taxable income based on bank account data. The taxpayer argued that a Constitutional Court ruling should have invalidated the presumption of income derived from bank withdrawals for self-employed individuals. The court held that the legal presumption remains valid for deposits made by professionals, requiring them to prove the funds' extraneity to taxable events.

Regesto Legislator

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Art. 32, para. 1, n. 2 of D.P.R. 600/1973; Art. 360, para. 1, n. 3 of Civil Procedure Code: The legal presumption of additional income derived from bank deposits for self-employed professionals remains valid and cannot be invalidated by Constitutional Court rulings, as such deposits require the taxpayer to analytically prove their irrelevance to taxable events.

Parole chiave

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tax assessment bank deposits self-employed professionals legal presumption income verification tax appeal Cassation dismissal professioni bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 32, para. 1, n. 2 of D.P.R. 29 September 1973, n. 600
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, d.P.R.
Art. 360, para. 1, n. 3 of the Civil Procedure Code
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 42, para. 1 and 3 of D.P.R. 29 September 1973, n. 600
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 42, secondo comma, d.P.R.
Art. 348-ter of the Civil Procedure Code
doppia conforme a termini dell’art. 348-ter cod.
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. 30 May 2002, n. 115
art. 112 cod. proc. civ
n 600/1973 e dell’art. 112 cod. proc. civ., anche in relazione alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché in via gradata, in relazione all’art.
art. 348-ter cod. proc. civ
doppia conforme a termini dell’art. 348-ter cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Constitutional Court, 6 October 2014, n. 228
Cassation, Section V, 16 November 2018, n. 29572
Cassation, Section V, 6 December 2021, n. 38691
Cassation, Section V, 26 September 2018, n. 22931
Cassation, Section VI, 30 March 2018, n. 7951
Cassation, Section V, 9 August 2016, n. 16697
Cassation, Section V, 26 February 2020, n. 5177
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23755/2016R.G. proposto da: SALEMME ANTONIO ELIO (C.F. SLMNNL54T05A 535C ), rappresentato e difeso dall’Avv. GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA (VLNGCR57P28F839F) in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. MARIA AGATA TESTA in Roma, Piazza Zama, 37 –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – indagini bancarie – lavoratori autonomi – presunzioni legali N.23755/16 R.G.

Est. F. D’Aquino - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 2488/29/16, depositata in data 15 marzo 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. Il contribuente SALEMME ANTONIO ELIO , professionista esercente l’attività di avvocato, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007 con il quale, all’esito di indagini bancarie (incentrate sia su versamenti, sia su prelevamenti), veniva accertato maggior reddito imponibile per € 209.077,00 rispetto al reddito dichiarato di € 10.299,00, con recupero di IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori.

2. La CTP di Napoli ha parzialmente accolto il ricorso , riducendo l’importo accertato ad € 143.997,00.

3. LaCTR della Campania, con sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello del contribuente , rideterminando il reddito accertato in € 74.418,90. Ha ritenuto il giudice di appello –per quanto qui rileva - che l’atto impositivo è stato debitamente sottoscritto dal Capo Ufficio Controlli, che il giudice di primo grado aveva già accertato come delegato dal Direttore Provinciale dell’Ufficio. Nel merito, la sentenza impugnata ha fatto applicazione della sentenza del Giudice delle Leggi (Corte cost., 6 ottobre 2014, n. 228) , espungendo dall’accertamento i prelevamenti dei conti bancari, in quanto frutto per i lavoratori autonomi di una illegittima presunzione.Infine, il giudice di appello ha espunto dal reddito accertato, in relazione ai versamenti originariamente contestati, quelli ritenuti giustificati e quelli relativi all’adeguamento dello studio di settore, come riconosciuto dall’Ufficio.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. N.23755/16 R.G. Est. F. D’Aquino CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha fatto applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014 in relazione ai soli prelevamenti, laddove la sentenza della Consulta avrebbe attitudine a operare, per i lavoratori autonomi, anche sui versamenti, in considerazione del fatto che l’inciso di incostituzionalità relativo ai «compensi» riguarderebbe anche il «lato dei versamenti».

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 42, secondo comma, d.P.R. n 600/1973 e dell’art. 112 cod. proc. civ., anche in relazione alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché in via gradata, in relazione all’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui è stato ritenuto validamente sottoscritto l’avviso di accertamento da delegato del Capo dell’Ufficio. Osserva parte ricorrente che i giudici « a quibus » avrebbero impropriamente integrato l’atto impugnato, attribuendo a corredo de ll’avviso di accertamento l’esistenza di una delega in realtà insussistente.

3. Il primo motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, non viene meno all'esito della sentenza Corte cost., n. 228/2014, posto che le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando in concreto che le stesse sono già incluse nel reddito N.23755/16 R.G.

Est. F. D’Aquino soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29572). Resta, quindi, invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 d.P.R. ult. cit. con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (Cass., Sez. V, 6 dicembre 2021, n. 38691; Cass., Sez. V, 26 settembre 2018, n. 22931; Cass., Sez. VI, 30 marzo 2018, n. 7951; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16697).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei suddetti principi.

4. Il secondo motivo è infondato, posto che, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale(Cass., Sez. V, 26 febbraio 2020, n. 5177), delega la cui esistenza in fatto è stata accertata dal giudice di appello. Né può prospettarsi una omessa pronuncia in ordine all’accertamento dell’esistenza della delega, posto che il giudice di appello, conformemente all’accertamento operato in primo grado, ha accertato in fatto che il funzionario sottoscrittore fosse stato «delegato del Direttore Provinciale».

5. Il secondo motivo è, invece, inammissibile quanto alla censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., essendo contraria al principio della cd. doppia conforme a termini dell’art. 348-ter cod. proc. civ. pro tempore.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. N.23755/16 R.G. Est. F. D’Aquino La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per