Ordinanza Interlocutoria — n. 21182/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACAGLIARI n. 107/2013 depositata il 10/10/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale; uditi l’avv. dello Stato Elena Ferretti per l’Agenzia delle entrate e l’avv. Giuseppe Ferrante, munito di delega dell’avv. Puoti, per le altre parti. Rilevato che L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ai fini Iva Ires e Irap, nei confronti della società Sarritzu Impresa Costruzioni Srl (SA.I.CO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1 comma 236 legge n. 197/2022; Ordinanza Interlocutoria — n. 21182/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La sentenza era confermata dal giudice d’appello. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, depositando memoria. Hanno resistito, con controricorso, la società e i soci. SA.I.CO. Srl ha proposto altresì ricorso incidentale con sei articolati motivi. Nel corso del giudizio, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 (rottamazione ter) ma non avendo formalizzato dichiarazione di rinunzia al ricorso ed essendo ancora in corso il pagamento rateale delle somme dovute per la definizione agevolata, con ordinanza interlocutoria n. 13080/2022 del 21.4.2022, si è disposto il rinvio a nuovo ruolo.
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PU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9239/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro SARRITZU MARCELLA, SARRITZU RENATA, SARRITZU FEDERICA, SOLINAS LUISA, MURTAS ANDREA, MANCA MARIA LAURA, MURTAS PATRIZIO, MURTAS SABRINA , elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI (PTUGNN44L20H501N) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchécontro SARRITZU IMPRESA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato PUOTI GIOVANNI (PTUGNN44L20H501N) che la rappresenta e difende; -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
CAGLIARI n. 107/2013 depositata il 10/10/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale; uditi l’avv. dello Stato Elena Ferretti per l’Agenzia delle entrate e l’avv. Giuseppe Ferrante, munito di delega dell’avv. Puoti, per le altre parti. Rilevato che L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ai fini Iva Ires e Irap, nei confronti della società Sarritzu Impresa Costruzioni Srl (SA.I.CO.
Srl), con cui, ritenute inattendibili le scritture contabili, rettificava le perdite e determinava il maggior reddito d’impresa. L’Ufficio, inoltre, attesa la natura di società di capitali a ristretta base partecipativa, emetteva avvisi di accertamento nei confronti dei soci Marcella Sarritzu, Renata Sarritzu, Federica Sarritzu, Luisa Solinas, Patrizio Murtas, Sabrina Murtas, Andrea Murtas e Maria Laura Manca, per i maggiori utili extracontabili accertati. Le impugnazioni della società e dei singoli soci venivano riunite dalla CTP di Cagliari, che rigettava il ricorso della prima ed accoglieva quelli dei secondi.
La sentenza era confermata dal giudice d’appello. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, depositando memoria. Hanno resistito, con controricorso, la società e i soci. SA.I.CO. Srl ha proposto altresì ricorso incidentale con sei articolati motivi. Nel corso del giudizio, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 (rottamazione ter) ma non avendo formalizzato dichiarazione di rinunzia al ricorso ed essendo ancora in corso il pagamento rateale delle somme dovute per la definizione agevolata, con ordinanza interlocutoria n. 13080/2022 del 21.4.2022, si è disposto il rinvio a nuovo ruolo.
In data 25.3.2024 è stata depositata nota dell’Agenzia delle entrate la quale ha comunicato che le cartelle di pagamento per cui è causa, già inserite nella definizione agevolata (rottamazione ter) le cui rate erano state pagate regolarmente sino al novembre 2022, sono state inserite nella definizione agevolata (rottamazione quater) ex art.1 commi 231 e segg. l. n. 197/2022; il relativo piano prevede n. 18 rate con scadenza nel novembre 2027. In data 28.3.2024 la società, a sua volta, ha depositato ricevute di pagamento delle prime tre rate della rottamazione quater nel frattempo scadute.
Considerato che E’ bene premettere che, a i sensi dell’art. 1 comma 236 legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali è stata presentata domanda di definizione ex art. 1 commi 231 cit., sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Il ricorso contro la società, quindi,deve intendersi sospe so ma non appare opportuno separare i giudizi, sebbene società e soci siano titolari di posizioni distinte e indipendenti (Cass. n. 29503 del 2020), e deve rinviarsi a