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Ordinanza — n. 21168/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to withdrawal with acceptance and orders cost compensation between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21168/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following the plaintiff's withdrawal, which was accepted by the tax agency. Although the taxpayers argued against the decision, the court noted the formal renunciation and the opposing party's consent. Consequently, the judgment was terminated without further analysis of the merits, and costs were to be shared.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished and costs are compensated between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal acceptance of renunciation extinction of proceedings compensation of costs tax administrative appeal diritti del contribuente computo dei contributi contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinuncia e della espressa richiesta delle parti della compensazione.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 391 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4176/2017 R.G. proposto da : MONGILLO ELISA, SCIALDONE PAOLA, SCIALDONE EMANUELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FOSSATO DI VICO 10, presso lo studio dell’avvocato CONTI MILENA (CNTMLN77A43H501N) rappresentati e difesi dall'avvocato SALVEMINI LEONARDO (SLVLRD63B10A285X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4000/2016 depositata il07/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. I contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione avverso la decisione della CTR della Lombardia indicata in epigrafe, con sette motivi di ricorso;

2. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Considerato che 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione dellacontroricorrente. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinuncia e della espressa richiesta delle parti della compensazione.

2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’i