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Ordinanza — n. 21144/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21144/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21144/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2435/2022 R.G. proposto da : B2 SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA RHODESIA N 2, presso lo studio dell’avvocato TRIVOLI ALESSANDRO (TRVLSN65P12H501W) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALI MARCO (PSQMRC71E10H294E) -ricorrentee controricorrente per il ricorso incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro AGNESI PAOLO, domiciliato in Roma VIA Cardinal De Luca, n. 10, nello studio dall’Avv.

Regesto Legislator

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art. 67 d.P.R. 600 del 1973; Ordinanza — n. 21144/2024 — snciv · Corte di Cassazione: resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che propone anche ricorso, con separato atto (da qualificarsi ricorso incidentale, vedi Sez. 3 - , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 – 01); contesta il ricorso della società contribuente e con un unico motivo chiede la cassazione della sentenza (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 21, secondo e terzo comma, d. P.R. 131 del 1986, art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Considerato che 1. Entrambi i ricorsi devono rigettarsi, con compensazione delle spese in relazione alla reciproca soccombenza.

Parole chiave

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imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione liquidazione aziendale a fini fiscali soggetti passivi imposta sull'utile imposizione di un gruppo di società imposta sull'acquisto

Disposizioni normative citate

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art. 67 d.P.R. 600 del 1973
131 del 1986, art. 67 d.P.R. 600 del 1973, art.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2435/2022 R.G. proposto da : B2 SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA RHODESIA N 2, presso lo studio dell’avvocato TRIVOLI ALESSANDRO (TRVLSN65P12H501W) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato PASQUALI MARCO (PSQMRC71E10H294E) -ricorrentee controricorrente per il ricorso incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale - e contro AGNESI PAOLO, domiciliato in Roma VIA Cardinal De Luca, n. 10, nello studio dall’Avv.

Marco GIONTELLA che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3286/2021 depositata il28/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di primo grado accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e l’appello incidentale della società B2 s.r.l. e riteneva corretto l’avviso di liquidazione esclusivamente per gli elementi attivi del concordato fallimentare (con imposta di registro proporzionale), mentre escludeva la tassazione per gli elementi passivi;

2. ricorre in cassazione la società B2 s.r.l. con 4 motivi di ricorso, integrati dalla successiva memoria di replica(1- violazione e falsa applicazione degli art. 7, l. 212 del 2000, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione degli art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546 del 1992, 111, sesto comma, della Costituzione, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 3- violazione e falsa applicazione degli art. 37, 8 della tariffa del d.P.R. 131 del 1986, art. 67 d.P.R. 600 del 1973, art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; 4- violazione dell’art. 35, terzo comma, d.lgs. 546 del 1992, art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

3. resiste con controricorso Agnesi Paolo che rileva la sua estraneità al giudizio per il passaggio in giudicato (nell’assenza di impugnazione) della sentenza di primo grado che aveva dichiarato il suo difetto di legittimazione; ha chiesto quindi la condanna alle spese della società ricorrente.

4. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che propone anche ricorso, con separato atto (da qualificarsi ricorso incidentale, vedi Sez. 3 - , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 – 01); contesta il ricorso della società contribuente e con un unico motivo chiede la cassazione della sentenza (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 21, secondo e terzo comma, d. P.R. 131 del 1986, art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Considerato che 1. Entrambi i ricorsi devono rigettarsi, con compensazione delle spese in relazione alla reciproca soccombenza.

Per Agnesi Paolo si deve rilevare che il ricorso della B2 s.r.l. non contiene domande nei suoi confronti, limitandosi a ritenere lo stesso «parte coinvolta», da questo consegue la compensazione delle spese anche nei suoi confronti. Raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale. Nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 («Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)», Sez. 6- L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 -01).

2. Il ricorso principale deve rigettarsi in quanto infondato. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. 212 del 2000, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza impugnata, correttamente in applicazione dei criteri dettati dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, ha ritenuto motivato l’avviso di accertamento in quanto lo stesso aveva «indicato ai contribuenti i presupposti di fatto e di diritto posti a suo fondamento». Non sussisteva neanche un obbligo di allegazione del provvedimento giudiziale come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione:

«In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui risulti impugnato un avviso di liquidazione emesso sulla base di una sentenza passata in giudicato, esulano dall'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione i presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria, essendo sufficiente il richiamo al prodromico titolo giudiziale, alla quantificazione del contributo dovuto ed all'indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26406 del 07/09/2022, Rv. 665513 -01). Del resto, la ricorrente era a conoscenza (in quanto parte) dei provvedimenti giudiziari oggetto della tassazione.

3. Gli altri tre motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto attinenti alla tassazione,in misura proporzionale, del concordato con terzo assuntore dei beni. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto assoggettabile al pagamento dell’imposta di registro nella misura proporzionale prevista dall’art. 8, lettera a, della tariffa allegata al d.P.R. 131 del 1986. Infatti, questa Corte di legittimità, con giurisprudenza ormai consolidata (che questo Collegio condivide), ha ritenuto che: «In tema di imposta di registro, al decreto di omologazione del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicata l'imposta di registro, in misura proporzionale, computata sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta, risultando quest'ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 31530 del 13/11/2023, Rv. 669734 – 01 ; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 11925 del 06/05/2021, Rv. 661258 -01). 3.1.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta una doppia tassazione dello stesso atto, prima con l’imposta fissa e poi con l’imposta proporzionale. Su questo punto la sentenza impugnata ha specificato chiaramente che sono stati tassati due provvedimenti diversi, il primo del 9 dicembre 2014 con imposta di registro fissa relativo all’omologa del fallimento, il secondo con l’imposta proporzionale – ogge tto della questione oggi in giudizio – riguardante l’omologazione del concordato fallimentare, con il terzo assuntore. Conseguentemente nessuna duplicazione di imposta sussiste, trattandosi di due provvedimenti diversi 4.

Da quanto detto consegue anche il rigetto del ricorso incidentale dell’Agenzia che con un solo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 21, secondo e terzo comma, d. P.R. 131 del 1986, art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) contesta la base imponibile dovendosi ricomprendere nella stessa anche il passivo. Sul punto le due decisione richiamate (Sez. 5- , Ordinanza n. 31530 del 13/11/2023, Rv. 669734 – 01 ; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11925 del 06/05/2021, Rv. 661258 – 01 ) chiaramente specificano che nella base imponibile non devono ricomprendersi le passività, ma solo le attività oggetto di cessione.

P.Q.M.

rigetta il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente B2 s.r.l , dell’ulteriore importo a titolo