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Ordinanza — n. 21089/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21089/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21089/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Equitalia Nord s.p.a. notificava aiconiugi Dino Guida Errico e Airoldi Carla due cartell e di pagament o , a seguito dell’accertamento in via definitiva, con sentenza n. 531/2013 dell’8 febbraio 2013 della Commissione T ributaria C entrale, della fondatezza della pretesa tributaria riguardante l’IRPEF degli anni di imposta 1984-1985.

Regesto Legislator

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art. 25 d.P.R. n. 602/1973, art. 329 cod. proc. civ, art. 2946 cod. civ; Ordinanza — n. 21089/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Interposto gravame dai coniugi, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 5238/11/2016 , pronunciata l’8 luglio 2016 e depositata in segreteria il 12 ottobre 2016, rigettava l’appello , confermando sostanzialmente la sentenza di primo grado sia in merito alla decadenza che alla prescrizione. R.G. N.9753/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Dino Guida Errico e Airoldi Carla, sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

Parole chiave

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basi temporali dell'imposizione tempestività tributaria differimento dell'imposizione procedura fiscale amministrazione fiscale nozione d'imposizione interna

Disposizioni normative citate

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art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Con il primo motivo di ricorso, i coniugi ricorrenti eccepiscono falsa e/o errata applicazione del combinato disposto dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, anche in relazione all’art.
art. 329 cod. proc. civ
602/1973, anche in relazione all’art. 329 cod. proc. civ.
art. 2946 cod. civ
e dell’art. 2946 cod. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9753/2017R.G. proposto da: DINO GUIDA ERRICO; AIROLDI CARLA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Paola Confalonieri, n. 100, presso lo studio dell’Avv. Adele Cristina Pagano, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Langè in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Statodalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –resistente – avverso la sentenza dellaCommissione Tr ibutaria R egionale della Lombardia,n. 5238/11/2016 , depositata il 12 ottobre 2016; CARTELLA DI PAGAMENTO-IRPEF – ALTRO 1984-1985 R.G. N.9753/2017 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione della causa svolta nell’udienza incamera di consiglio del17 aprile 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. Equitalia Nord s.p.a. notificava aiconiugi Dino Guida Errico e Airoldi Carla due cartell e di pagament o , a seguito dell’accertamento in via definitiva, con sentenza n. 531/2013 dell’8 febbraio 2013 della Commissione T ributaria C entrale, della fondatezza della pretesa tributaria riguardante l’IRPEF degli anni di imposta 1984-1985.

2. Avverso tali cartelle di pagamento, i coniugi presentava no separati ricorsidinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como la quale, con sentenza n. 291/05/2015 , li rigettava, condannando i soccombenti al pagamento delle spese di giudizio. In particolare, il giudice di primo grado respingeva sia l’eccezione di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che di prescrizione della pretesa impositiva, ritenendo che, trattandosi di imposta con aliquota progressiva, il dies a quodovesse rinvenirsi nel momento della formazione del giudicato rispetto all’imposta complessivamente dovuta.

3. Interposto gravame dai coniugi, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 5238/11/2016 , pronunciata l’8 luglio 2016 e depositata in segreteria il 12 ottobre 2016, rigettava l’appello , confermando sostanzialmente la sentenza di primo grado sia in merito alla decadenza che alla prescrizione. R.G. N.9753/2017 Cons. est. Valentino Lenoci 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Dino Guida Errico e Airoldi Carla, sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. La discussione del ricorso è stata fissatadinanzi a questa sezione per l’udienza incamera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, i coniugi ricorrenti eccepiscono falsa e/o errata applicazione del combinato disposto dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, anche in relazione all’art. 329 cod. proc. civ. e dell’art. 2946 cod. civ. Deducono, in particolare, che la C.T.R. avrebbe errato nell’individuare il termine di decorrenza della prescrizione e della decadenza del credito tributario dato che già nel febbraio del 1989 l’Agenzia delle Entrate sarebbe stata in grado di quantificare l’imposta dovuta, con la conseguenza che nel 2014 il diritto era da considerarsi già prescritto e decaduto. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti eccepiscono, in via subordinata, l’omessa pronuncia su una domanda. Nello specifico, ritengono i coniugi che il giudice a quo avrebbe omesso di pronunciarsi sulla “domanda subordinata” relativa alla violazione dei principi costituzionali sulla ragionevole durata del processo.

2. Preliminarmente, deve rilevarsi che la ricorrente Airoldi Carla ha documentato l’avvenuta definizione agevolata della R.G. N.9753/2017 Cons. est. Valentino Lenoci controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ne consegue l’avvenuta definizione della pendenza tributaria, mediante il pagamento integrale delle rate previste dalla proposta di definizione agevolata, accolta dall’agente della riscossione. Tale definizione si estende anche al coobbligato Errico Guida Dino, trattandosi del medesimo credito. Gli stessi ricorrenti hanno comunicato, con nota depositata telematicamente in data 22 marzo 2024, la rinuncia agli atti del giudizio.

3. Consegue l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Cortedichiara l’estinzi