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Ordinanza — n. 21018/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to mutual withdrawal of lawsuit and transaction agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21018/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished following the municipality's withdrawal of its appeal against Fiorenza Liani's IMU tax assessment. Both parties had reached a transactional agreement, leading the municipality to formally renounce the lawsuit, which the court accepted. Consequently, the proceedings terminated without any ruling on the merits or allocation of judicial costs.

Regesto Legislator

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Art. 391, fourth comma, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: When a plaintiff withdraws an appeal and the defendant accepts this withdrawal, the judgment is extinguished by the cessation of the cause of action, excluding the application of sanctions regarding the payment of the unified contribution.

Parole chiave

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judicial extinction withdrawal of appeal transactional agreement unified contribution IMU tax assessment cessation of cause judicial costs opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 391, fourth comma, cod. proc. civ.
stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560
Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485
19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140
25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400
10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599
6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13552/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI ORICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato GRILLI ALDO (GRLLDA61M02E505T) -ricorrente- contro LIANI FIORENZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato NICASTRO ROSAMARIA (NCSRMR66E51D643U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAULETTI ENRICO (PLTNRC65B23E514D) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. dell’ ABRUZZO n. 238/2022depositata il 06/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere FABIO DI PISA; RITENUTO CHE 1. Il Comune di Oricola ha impugnato, sulla base di un unico motivo, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 238/2022 depositata in 6 aprile 2022non notificata che, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente Fiorenza Liani avverso l’avviso di accertamento IMU;

2. la contribuente ha resistito con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. secondo quanto risulta dalla documentazione in atti,il Comune di Oricola ha depositato rinunzia al ricorso in ragione dell’accordo transattivo intercorso con la contribuente – rinunzia oggetto di rituale accettazione - conseguentemente chiedendo dichiararsi l’ estinzione per giudizio per cessazione la materia del contendere;

2. per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in atti, oggetto di accettazioneda parte della Liani la quale ha anzi a sua volta dedotto la cessata materia del contendere, va dichiarata l’estinzione del giudizio;

3. stante l’accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.);

4. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'a rt. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 16 maggio 2024. Il Presidente Giacomo Maria Stalla