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Ordinanza — n. 21016/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal after taxpayer settles debt, extinguishing the litigation entirely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21016/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The taxpayers submitted a request for expedited settlement, which the tax authority approved following full payment of the outstanding debt. Consequently, the court declared the subject matter of the dispute extinguished and the proceedings terminated without a substantive ruling on the merits. The decision rests on the procedural mechanism of settlement under the relevant law, which automatically ends the case upon performance of the financial obligation.

Regesto Legislator

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Legge 130/2022, art. 5; The submission of a request for expedited settlement by the taxpayer, approved by the tax authority and followed by the integral payment of the debt, results in the extinction of the judicial proceedings and the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax settlement procedure expedited definition extinction of proceedings tax debt payment cessation of litigation fiscal liability administrative settlement prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Legge 31 agosto 2022, n. 130, art. 5
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18552/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro GILARDINI ROMEDIA; DALLA RIVA FRANCO, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Gino Zambianco dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in data 28 febbraio 2023, –resistenti – nonché nei confronti di EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio, –intimata – CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF –ALTRO 2007 R.G. N.18552/2015 Cons. est. Valentino Lenoci avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale del Veneton. 228/19/2015 , depositata il 20 gennaio 2015 ; udita la relazione della causa svolta nell’udienza camera di consiglio del17 aprile 2024 dal consigliere dott. Valentino Lenoci; -Rilevato che:

1. I coniugi Gilardini Romedia e Dalla RivaFranco ricevevano, in data 18 gennaio 2012, la notifica di due cartelle di pagamento, rispettivamente n. 12420110109228871 e n. 12420110109228871001, in relazione all’anno di imposta 2007, per complessivi €2.906,20. In particolare, le suddette cartelle venivano emesse sulla basedell’attività di controllo forma l e ex art. 36- ter del d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600,con la quale l’Agenzia delle Entrate accertava l’indetraibilità del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,iniziati nel 2001, a causa della mancata trasmissione della dichiarazione di esecuzione lavori sottoscritta dal tecnico abilitato, onere previsto per attività di importo complessivo superiore a €51.645,69.

2. Avverso tali cartelle di pagamento e la loro iscrizione a ruolo, i coniugipresentavano ricorso dinanzi alla Commission e Tributaria Provinciale di Vicenza la quale, con sentenza n. 7/06/2013, lo rigettava, ritenendo non provata l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di esecuzione dei lavori soprarichiamata.

3. Interposto gravame d ai contribuenti , la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 228/19/2015, pronunciata il 20 gennaio 2015 e depositata in segreteria in R.G. N.18552/2015 Cons. est. Valentino Lenoci pari data, accoglieva l’appello, dichiarando illegittimi gli atti impugnati e compensando le spese di giudizio. Secondo il giudice di secondo grado, i contribuenti avevano diritto alla detrazione d’imposta contestata dall’Ufficio, in quanto, da un lato, quest’ultimo non contestava la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione o la loro entità, ma il mancatoformale invio della dichiarazione da parte del soggetto abilitato - invio, tra l’altro, non sottoposto a termine - e, dall’altro lato,in procedimenti analoghi per altre annualità nei confronti dei medesimi contribuenti era stato già accertato che gli stessi avevano effettivamente eseguito i lavori di ristrutturazione per quel determinato importo.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi. Gilardini Romedia e Dalla Riva Franco si sono costituiti al fine di depositare istanza di cessazione della materia del contendere, per intervenuta definizione agevolata. Equitalia nord s.p.a. è rimasta intimata.

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’udienza incamera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, primo comma, lett.

d) del Decreto Interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998 e degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. R.G. N.18552/2015 Cons. est. Valentino Lenoci Deduce, in particolare, che per i lavori di ristrutturazione di importo complessivo superiore a € 51.645,69 sarebbe imprescindibile l’invio della dichiarazione di esecuzione lavori da parte del professionista abilitato, essendo questo un adempimento previsto proprio dall’art. 1, primo comma, lett.

d) del D.M. n. 41/1998. In aggiunta, il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato le norme sull’onere della prova, in quanto spetterebbe ai contribuenti dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi normativamente previsti per poter accedere al beneficio fiscale in questione. Con il secondo motivo di ricorso, l’Ufficio eccepisce omessa motivazione e conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Secondo parte ricorrente, la C.T.R. avrebbe del tutto omesso di motivare circa il raggiungimento della prova sull’invio della dichiarazione di esecuzione lavori e sulle discrepanze emergenti dalla documentazione prodotta dagli stessi coniugi.

2. Preliminarmente occorre evidenziare che parte contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ex 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. La domanda risulta regolare e l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la relativa procedura si è perfezionata, con l’integrale versamento di quanto dovuto per la definizione.

3. Consegue la cessazione della materia del contendere, e l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Cortedichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico