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Ordinanza — n. 21013/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for failure to notify 1986 tax assessment, remanding for recalculation of IMU tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21013/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the appellate court's dismissal of the taxpayer's appeal regarding IMU tax liability for the year 2012. The appellant argued that the lower courts erred by relying on a tax assessment from 1986 that had not been formally notified to the taxpayer in 2008. The court held that such assessments lack binding force without prior notification, thereby invalidating the tax base calculation. Consequently, the case was remanded to the regional tax court for a new determination of the tax amount based on the unnotified assessment.

Regesto Legislator

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Art. 74, comma 1, legge n. 342/2000; Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992: A tax assessment (rendita) attributed to a property prior to 2000 lacks legal effect against the taxpayer unless formally notified, and failure to notify invalidates the tax base calculation for subsequent years.

Parole chiave

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IMU tax liability tax assessment notification catastale rent tax appeal cassation property tax base formal notification requirement tax remand imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 74, comma 1, legge n. 342/2000
secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, i giudici di appello rilevavano che era infondata l’eccezione relativa all’omessa notifica della rendita catastale, poiché la medesima risaliva al 1986 e, perciò, non occorreva provvedere alla sua notificazione a norma dell’art. 74, comma 1, legge n.
Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
342 nonchè dell’art. 5 d.lgs.
Art. 52, comma 1, testo unico disposizioni imposta registro DPR 26.4.1986 n. 131
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
342 nonchè dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 18056/2016, 12320/2016, 335/2015, 14402/2014, 12753/2014, 23600/2011, 14773/2011, 16031/2009, 12029/2009, 9203/2007
Cass. nn. 18056/2016, 12320/2016, 335/2015, 14402/2014, 12753/2014, 23600/2011, 14773/2011, 16031/2009, 12029/2009, 9203/2007; Cass.
Cass. S.U. n. 3160/2011
18056/2016, 12320/2016, 335/2015, 14402/2014, 12753/2014, 23600/2011, 14773/2011, 16031/2009, 12029/2009, 9203/2007; Cass. S.U. n. 3160/2011); per la necessità, quale discrimine di efficacia della rendita attribuita, della ‘messa in atti’: Cass.
Cass. n. 18023/04
3160/2011); per la necessità, quale discrimine di efficacia della rendita attribuita, della ‘messa in atti’: Cass. n. 18023/04; n.
Cass. n. 3039/19
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24723/2022 R.G. proposto da : SPORT E SALUTE S.P.A. ( GIA' CONI SERVIZI S . P . A . ), elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato DI MAJO ALESSANDRO (DMJLSN68R20H501A) che larappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA, 1, presso lo studio dell’avvocato ORLANDI FABIO (RLNFBA68L24H501Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAd ella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 1750/2022 depositata il12/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere FABIO DI PISA; RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 1750/6/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigettava l’appello proposto dalla Sport e Salute S.p.A., già CONI Servizi S.p.A., avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU relativo all’ annualità 2012 emesso dal Comune di Castel Gandolfo;

2. secondo quanto è dato evincere dalla sentenza impugnata, i giudici di appello rilevavano che era infondata l’eccezione relativa all’omessa notifica della rendita catastale, poiché la medesima risaliva al 1986 e, perciò, non occorreva provvedere alla sua notificazione a norma dell’art. 74, comma 1, legge n. 342/2000, e che non sussistevano i presupposti per l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 7, co. 1^, lett.i) d.lgs. n. 504/1992, mancando il requisito soggettivo, stante la mancata coincidenza tra il possessore dell’immobile e l’utilizzatore dello stesso, e non risultando provato il presupposto oggettivo, costituito dallo svolgimento, nell’immobile interessato, delle attività previste ex lege con modalità non commerciali oltre che in ragione della omessa tempestiva istanza di esenzione;

3. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, la società Sport e Salute S.p.A.;

4. il Comune di Castel Gandolfo resiste con controricorso;

5. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 74, comma 1, legge 21.11.2000, n. 342 nonchè dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992. Rileva che il ragionamento dei giudici territoriali –i quali avevano evidenziato che poiché la rendita risaliva al 1986 non sussistevano i presupposti per dover provvedere alla sua notificazione –era erroneo in quanto gli stessi avevano omesso di considerare che la rendita di cui si discute era stata in concreto “messa in atti” solamente nel 2008, come risultava dagli atti di causa e che una rendita catastale, non ancora stata iscritta nei registri catastali alla data del 1° gennaio 2000, è priva di efficacia in assenza di una previa notifica, nei confronti di parte contribuente, dell’atto recante la comunicazione della predetta rendita;

2. con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art.7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992). Assume: che i giudici di appello non avevano considerato che la società ricorrente era una società in house; che il bene non era utilizzato per fini commerciali, in quanto affidato in concessione d’uso alla Federazione Sportiva Italiana Canoa Kayak la quale, in qualità di ente non commerciale, rientrante, dunque, nella definizione di cui all’art. 73, comma 1, lett. d), era legittimata ad utilizzarlo per fini istituzionali; che l’immobile in questione era sito in un’area definita come “zona sportiva” ; che l’utilizzo ai fini commerciali sarebbe stato possibile solo a seguito di una richiesta alla Regione e al Comune per una trasformazione urbanistica;

3. il primo motivo è fondato; 3.1. va premesso che nel caso di specie risulta che “la variazione del precedente classamento” (sui cui si basa l’atto impositivo) è stata “messa in atti” solamente nell’anno 2008, successivamente all’entrata in vigore della legge 23 novembre 2000 n. 243; 3.2. con riguardo all’efficacia temporale degli atti attributivi di tale rendita, l'art. 74 della citata legge n. 342 del 2000 dispone che: «a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita.

Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati»; 3.3. come chiarito da questa Corte, tale disposizione «si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, ma ciò non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita» (cfr.

Cass. nn. 4613/2018, 14402/2017, 18056/2016, 12330/2016, 12753/2012, 23600/2011; Sez. U. n. 3160/2011); 3.4. la notificazione della rendita attribuita, in definitiva, costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale che agisca per il pagamento dell'ICI, e ciò vale anche con riguardo alle annualità pregresse (ed a maggior ragione per quella ancora in corso al momento della notificazione) in ordine alle quali la posizione ICI non risulti essere stata definita proprio in attesa dell'attribuzione della rendita notificata (vedi Cass.33579/2022); 3.5. si è, invero, affermato quanto segue:

«In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini del computo della base imponibile, il provvedimento di modifica della rendita catastale, emesso dopo il primo gennaio 2000 a seguito della denuncia di variazione dell'immobile presentata dal contribuente, è utilizzabile, a norma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purché successivi alla denuncia di variazione. Stabilendo, infatti, con il citato art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l'amministrazione comunale può richiedere l'applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l'efficacia della modifica della rendita catastale - coincidente con la notificazione dell'atto - con la sua applicabilità, che va riferita invece all'epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica» (cfr.

Cass. n. 13443/2012, 20775/2005); 3.6. questa Corte ha, altresì,specificato che a detta interpretazione consegue che «la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione», e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione catastale dell'immobile (cfr.

Cass. nn. 18056/2016, 12320/2016, 335/2015, 14402/2014, 12753/2014, 23600/2011, 14773/2011, 16031/2009, 12029/2009, 9203/2007; Cass. S.U. n. 3160/2011); per la necessità, quale discrimine di efficacia della rendita attribuita, della ‘messa in atti’: Cass. n. 18023/04; n. 3039/19). 3.7. l’ art. 5, comma 2, del d.lvo 504/92 dispone, poi, che:”Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”; 3.8. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, poiché l’ente non poteva utilizzare la rendita de qua, messa in atti nel 2008 e non notificata alla contribuente, risulta evidente che la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, incorrendo nei vizi denunciati, con la conseguenza che la sentenza impugnata sul punto va cassata;

4. il secondo motivo deve essere rigettato; 4.1. la società ricorrente assume di avere diritto all’esenzione, ai sensi art.7 comma 1, lett.i), d.lgs. 504/92, poichè si tratta di società in house a partecipazione pubblica, il cui socio unico è il Ministero dell’economia e delle finanze, che ha assegnato il bene, da sempre utilizzato quale foresteria per gli atleti, alla Federazione Italiana Canoa Kayak (Fick) e, quindi, di un immobile utilizzato per finalità istituzionali e senza fini di lucro; 4.2. osserva il Collegio che la censura non coglie nel segno, in quanto l’elemento soggettivo non è dirimente mentre non risulta adeguatamente censurata la ricostruzione in fatto dei giudici di merito secondo cui non sarebbe stato provato l’esercizio di attività non-commerciale, in fattispecie di uso indiretto (a nulla rilevando la mera allegazione secondo cui il mancato utilizzo a fini commerciali sarebbe desumibile dalle risultanze formali del P.R.G. e del catasto); 4.3. sotto altro profilo non può poi non rilevarsi che parte ricorrente non ha contestato la ratiodecisoria circa la decisività della mancata presentazione di una tempestiva dichiarazione di esenzione;

5. in conclusione, in accoglimento del primo motivo, rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà procedere alla rideterminazione dell’IMU per l’anno 2012 sulla scorta della pregressa rendita catastale applicabile anteriormente alla modifica dell’anno 1986, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in di