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Decreto — n. 21012/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as civil proceedings extinguished by administrative declaration of termination.

Numero d'incarto Decreto — n. 21012/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation proceeding extinguished because the lower court had already terminated the civil litigation via administrative order. The tax agency argued that the case was definitively closed by a declaration of extinction under specific legislative provisions, leaving no further judicial review. Consequently, the court ruled that since the underlying civil dispute was legally terminated, the cassation appeal lacked a valid subject matter and could not proceed.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 1, commi 198-200, legge n. 197/2022: When civil proceedings are extinguished by administrative declaration of termination, the cassation appeal is likewise extinguished as the subject matter no longer exists.

Parole chiave

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extinction of proceedings administrative declaration cassation appeal tax litigation subject matter exhaustion crescita in giudicato della tassazione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 1, commi 198-200, legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
BASILICATAn.551/2/2019 depositata il 16/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16113/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro BELMONTE ERASMO, rappresentato e difeso, nel precedente grado di giudizio, dall’avv.to GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BASILICATAn.551/2/2019 depositata il 16/12/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/07/2024