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Sentenza — n. 21000/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding penalty imposition due to missed procedural deadline for settlement request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21000/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the tax authority's appeal, quashing the lower court's decision on penalty imposition while upholding the rejection of the VAT assessment. The taxpayer had filed a request for expedited settlement of the dispute after the statutory deadline of December 31, 2018, which legally extinguished the proceedings for that specific claim. Consequently, the court declared the process extinguished regarding the penalty appeal and allowed the authority's request to reject the related claim.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 10 del d.l. n. 50 del 2017; In proceedings for expedited settlement under Art. 11 of D.L. 50/2017, failure to submit the request for handling by December 31, 2018, results in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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tax settlement deadline procedural extinction factual administrator liability penalty imposition appeal tax dispute procedure assoggettamento all'IVA rimborso dell'IVA imposta sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 10 del d.l. n. 50 del 2017
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
Art. 7 del d.l. n. 269 del 2003
La CTP di Rovigo accoglieva parzialmente i ricorsi, previa riunione degli stessi, ritenendo che nella specie non fosse stata raggiunta dall’Ufficio la prova che consentisse di superare lo sbarramento operato dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003.
Art. 9 del d.lgs. n. 6 del 2017
269 del 2003, che riguarda anche gli amministratori di fatto, e non pote va trovare applicazione l’art. 9 del d.lgs.
art. 112 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18107 del 5/07/2019
96 del 2017), l'omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l'estinzionedel processo” (Cass. n. 18107 del 5/07/2019).
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12264/2022R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro RIGOBELLO Giovanni, rappresentato e difes o dall’avvocato Maria Angela Costa presso il cui studio in Rovigo, via De Amicis n. 2 e all’indirizzo PEC mariaangela.costa@rovigoavvocati.it,è elettivamente domiciliato, come da procura speciale allegata alcontroricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneton. 1395/04/2021, depositata il 10.11.2021.

Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 26.03.2024. Oggetto: Tributi Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello , il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso; Sentito,per la ricorrente , Agenzia delle entrate, l’avvocato dello Stato Emanuele Manzo. FATTI DI CAUSA Rigobello Giovanni proponeva separati ricorsi avverso distinti avvisi di accertamento , per IVA e altro , in relazione agli anni 2009 , 2012 e 2013, e un provvediment o di irrogazione di sanzioni, in relazione all’anno 2009 , emessi nei confronti della società unipersonale Iceberg s.r.l. (già 55 s.r.l.) e notificati al predett o ricorrente, in forza della ritenuta qualifica di amministratore di fatto della medesima, considerat o solidalmente obbligat o al pagamento delle sanzioni.

La CTP di Rovigo accoglieva parzialmente i ricorsi, previa riunione degli stessi, ritenendo che nella specie non fosse stata raggiunta dall’Ufficio la prova che consentisse di superare lo sbarramento operato dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Veneto rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando, per quanto qui rileva,che: - il contribuente aveva proposto ricorso anche avverso i provvedimenti di diniego di condono di cui al d.l. n. 50 del 2017 , in relazione agli atti impugnati; - c ome aveva correttamente osservato il primo giudice, l’applicazione delle sanzioni nei confronti della ricorrente era fondata unicamente sulla sua qualifica di amministratore di fatto , ma non anche sul diretto ed esclusivo be neficio patrimoniale derivante dagli illeciti, in quanto la stessa Agenzia aveva rappresentato che il beneficio derivante dall'indebita costituzione di crediti IVA era stato poi utilizzato per compensare imposte e contributi dovuti dalla società, sicchè non era ravvisabile (e, comunque, non era stato contestato) un vantaggio patrimoniale diretto del Rigobello , tale da far ipotizzare l'esistenza di uno schermo societario meramente formale, diretto a consentire alla persona fisi ca di perpetrare illeciti fiscaliproprio personale vantaggio; - nella specie, pertanto, era stata correttamente applicata la disposizione di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che riguarda anche gli amministratori di fatto, e non pote va trovare applicazione l’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria, ma non si pone come deroga all’art. 7 cit.;

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entratededucendo tre motivi . Il Rigobelloresisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo di appello, con il quale l’Ufficio aveva dedotto la sussistenza di una causa di estinzione del processo, ai sensi degli artt. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017 e 43 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione al ricorso introduttivo iscritto al n. 177/2016 R.G.R., riguardante l’atto di irrogazione delle sanzioni, data la mancata impugnazione dell’atto di diniego della domanda di definizione agevolata, riguardante l’ att o sanzionatorio, e la mancata presentazione , da parte del contribuente, di tempestiva istanza di trattazione(entro il 31.12.2018) della causa principaleche riguardava l’impugnazione nel merito di dett o att o .Il motivo è infondato, in quanto la CTR, nel ritenere infondata la pretesa sanzionatoria, si è implicitamente pronunciata anche sul motivo di appello, riguardante la mancata impugnazione degli atti di diniego della domanda di definizione agevolata relativa agli atti di irrogazione delle sanzioni.

Con il secondo motivo, laricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., riproponendo sotto altro profilo la medesima censura mossa con il primo motivo. Con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella l. n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che nella specie non si applicasse l’art. 9 del d.lgs. n. 1997, nonostante non fosse stata messa in discussione la frode fiscale e la natura fittizia delle società 55 s.r.l. e Iceberg s.r.l. e il Rigobello, quale autore delle violazioni, ne avesse tratto vantaggio o, comunque, non avesse dimostrato il contrario; sostiene che per escludere l’esimente prevista dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non è necessario un vantaggio patrimoniale diretto, ma è sufficiente che il soggetto abbia materialmente beneficiato, anche in modo indiretto, delle violazioni contestate alla società, anche unitamente ad altri soggetti.

Il secondo motivo è fondato. L’Agenzia sostiene che il contribuente non aveva impugnato il diniego di condono, riguardante l’ att o di irrogazione delle sanzioni , e non aveva neppure presentato una tempestiva istanza di trattazione del ricorso. Secondo l’art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2017, “L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Sul punto questa Corte ha precisato che, “ In tema di definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 (conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017), l'omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della stessa disposizione normativa, l'estinzionedel processo” (Cass. n. 18107 del 5/07/2019). Nella specie, è evidente che il contribuente ha presentato istanza di trattazione, in relazione al ricorso riunito n. 177/2016 R.G., riguardante l’impugnazione dell’attodi irrogazione delle sanzioni, solo in data 23.01.2019 (e, quindi, oltre il termine perentorio del 31.12.2018), come si evince dall’attestazione di deposito di detta istanza (riprodotta a p. 15 del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza) presso la segreteria della CTP di Rovigo.

Lostesso contribuente ha ammesso (pp. 8 e 9 del controricorso) di non avere impugnato il diniego di condono riguardante l’atto di irrogazione delle sanzioni, in quanto aveva ritenuto che, trattandosi di controversie inscindibili e dipendenti, fosse sufficiente impugnare il diniego riguardante gli avvisi di accertamento.La tardiva presentazione dell’istanza di trattazione, con riferimento al ricorso originario n. 177/2016 R.G., riguardante l’impugnazione dell’attodi irrogazione delle sanzioni, ha determinato, quindi, l’estinzione del processo, limitatamente a detto ricorso.

L’accoglimento del secondo motivodi ricorso assorbe l’esame del terzo motivo che riguarda sempre l’attodi irrogazione delle sanzioni. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, e va rigettato il primo motivo; la sentenza va cassata con riferimento al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del processo limitatamente al ricorso originario proposto da Rigobello Giovanniavverso il provvediment o di irrogazione delle sanzioni. Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese dell’intero giudizio vanno compensatetra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’estinzione del processo limitatamente al ricorso originario proposto da Rigobello Giovanni avverso ilprovvediment o di irroga