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Ordinanza — n. 20973/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal claiming administrative valuation notice lacked sufficient factual motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20973/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Mario Vitiello's appeal against a regional tax commission decision upholding an administrative valuation of his property. The court found the lower court correctly applied the law by relying on the tax authority's evidence and stating the abstract criteria used for the comparative valuation method. Consequently, the appeal was dismissed because the administrative notice sufficiently met the legal requirement of motivation without needing further specific factual details in the court proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, nn. 3, 4 c.p.c.; Art. 39 DPR 600/1973: The administrative authority satisfies the duty of motivation for a value correction by stating the abstract criteria applied, as the burden of proving factual presuppositions lies with the administration during the contentious phase.

Parole chiave

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tax valuation correction administrative motivation duty comparative valuation method burden of proof allocation cassation appeal dismissal property tax assessment procedural autonomy stima di immobili esteri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, nn. 3, 4 c.p.c.
–il ricorso espone i seguenti motivi: 1.1 – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.
Art. 132 c.p.c.
4, e dell’art. 132 cod.
Art. 39 DPR 600/1973
600, art. 39, sull’assunto che l’atto impositivo non era fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, costituendo gli studi di settore mere presunzioni semplici da sottoporre a riscontro (già) nel contraddittorio endoprocedimentale tra le parti; 1.3 –il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art.
Art. 2697 c.c.
civ.,il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod.
Art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002
4, e dell’art. 132 cod.
art. 132 cod. proc. civ
4, e dell’art. 132 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che la pronuncia non tiene alcun conto delle difese svolte da esso esponente in punto di rettifica di valore né poteva risolversi in indeterminati rinvii per relationemad altri atti;1.2 –col secondo motivo, ai sensi dell’art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazioneall’art. 112 cod. proc. civ., all’art.
art. 24 Cost
civ., all’art. 24 Cost.
art. 2697 cod. civ
civ.,il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., deducendo che l’Agenzia non aveva assolto all’onere della prova su di essa incombente; 1.5 – il quinto motivo, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 8 agosto 2022, n. 24449
Cass., 18 settembre 2019, n. 23217
Cass., 18 settembre 2019, n. 23217; Cass., 6 giugno 2016, n.
Cass., 6 giugno 2016, n. 11560
23217; Cass., 6 giugno 2016, n. 11560; Cass., 25 marzo 2011, n.6914; Cass., 1 dicembre 2006, n.
Cass., 25 marzo 2011, n. 6914
Cass., 1 dicembre 2006, n. 25624
11560; Cass., 25 marzo 2011, n.6914; Cass., 1 dicembre 2006, n. 25624; Cass., 12 maggio 2003, n.
Cass., 12 maggio 2003, n. 7231
25624; Cass., 12 maggio 2003, n. 7231; Cass., 19 ottobre 2001, n.
Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774
7231; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774; Cass., 25 luglio 1997, n.
Cass., 25 luglio 1997, n. 6958
12774; Cass., 25 luglio 1997, n. 6958; Cass.
Cass. Sez. U., 4 gennaio 1993, n. 8
6958; Cass. Sez. U., 4 gennaio 1993, n. 8; Cass.
Cass. Sez. U., 21 dicembre 1990, n. 12141
8; Cass. Sez. U., 21 dicembre 1990, n. 12141; Cass.
Cass. Sez. U., 26 ottobre 1988, n. 5783
Cass., 6 febbraio 2019, n. 3388
Cass., 11 settembre 2017, n. 21066
Cass., 25 marzo 2022, n. 9695
Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n.
Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769
9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9956/2017R.G. proposto da Vitiello Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Esposito (PEC: mariaesposito3@avvocatinapoli.legalmail.it); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrente – avverso la sentenza n. 9039/2016, depositata il 14 ottobre2016, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 marzo 2024,dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto . Registro Invim Accertamento Rilevato che: 1. –con sentenza n. 9039/2016, depositata il 14 ottobre 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettatol’appello proposto da Vitiello Marioavverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione (n. 2012T001909000 ) delle imposte di registro, ed ipocatastali, dovute dal contribuente dietro rideterminazione (in € 389.850,00) del valore venale in comune commercio di un immobile oggetto di compravendita con atto registrato il 24 luglio 2012; 1.1 -ha ritenuto, in sintesi, il Giudice del gravame che la rettifica di valore risultava coerente «con il valore accettato dalla parte alienante del medesimo immobile» e, ad ogni modo, «conformata ai valori di altri immobili ubicati nella medesima zona censuaria.

Immobili opportunamente indicati nella parte motiva del provvedimento impugnato.»; rettifica, questa, a cui riguardo la stessa parte appellante non aveva allegato «alcuna particolare peculiarità atta ad evidenziare eventuali ragionigiustificative della disomogeneità.»; 2. -Vitiello Mario ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di seimotivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso espone i seguenti motivi: 1.1 – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 132 cod. proc. civ., assumendo il ricorrente che la pronuncia non tiene alcun conto delle difese svolte da esso esponente in punto di rettifica di valore né poteva risolversi in indeterminati rinvii per relationemad altri atti;1.2 –col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, sull’assunto che l’atto impositivo non era fondato su indizi gravi, precisi e concordanti, costituendo gli studi di settore mere presunzioni semplici da sottoporre a riscontro (già) nel contraddittorio endoprocedimentale tra le parti; 1.3 –il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazioneall’art. 112 cod. proc. civ., all’art. 24 Cost. ed al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul difetto di motivazione dell’atto impositivo e quanto al riferimento a stime (precedenti) né indicate né allegate all’atto; 1.4 –col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ., deducendo che l’Agenzia non aveva assolto all’onere della prova su di essa incombente; 1.5 – il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoalla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, ed alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, così deducendosi il difetto di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione per omessa allegazione degli atti pubblici di compravendita (ivi) richiamati; 1.6 –col sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,artt. 51, commi 2 e 3, e 52, commi 2 e 2-bis, così riproponendo la questione relativa al difetto di motivazione dell’atto impositivo per impiego di «formule stereotipe, approssimate o simulate, atte a giustificare qualunque rettifica» e, dunque, per omessa indicazione delle specifiche connotazioni tipologiche idonee a reggere il ricorso al criterio di accertamento costituito dal metodo sintetico - comparativo; 2.

–il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento; 2.1 - come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass.

Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). -si è , quindi , ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass.

Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n.9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); 2.2 - nella fattispecie, seppur sintetim , il giudice del gravame ha dato conto delle ragioni che (al plurale), come sopra anticipato, giustificavano l’attendibilità della rettifica di valore operata dall’Agenzia, così che non sussiste il denunciato vizio di nullità, la questione di fondo diversamente involgendo la concludenza, ed attendibilità, delle fonti di prova poste a fondamento di un accertamento in fatto che è riservato al giudice del merito; 3.

– manifestamente destituito di fondamento rimane, del pari, il secondo motivo che, difatti, evoca un àmbito disciplinare – quello dell’accertamento standardizzato dietro applicazione degli studi di settore (già disciplinato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 - bis , conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427) –del tutto estraneo all’esercitato potere di rettifica (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52) cui, pertanto, non è riferibile quel contraddittorio endoprocedimentale che – in quanto volto a sos tanziare le ragioni d ello scostamento – obbligatoriamente connota l’azione di accertamento su detti studi fondata (Cass.

Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26635 cui adde, ex plurimis,Cass., 30 ottobre 2018, n. 27617; Cass., 20 settembre 2017, n. 21754); 4. – inammissibili – ancor prima che destituiti di fondamento – risultano, poi, il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso che vanno congiuntamente esaminati perché sottendono una medesima quaestio iurisdi fondo; 4.1 –va premesso che il ricorrente non si fa carico di ricostruire, sia pur in forma (almeno) descrittiva, se non in termini di adeguata riproduzione testuale, l’effettivo contenuto dell’atto impositivo alla cui stregua il giudice del gravame, come anticipato, ha rilevato una «opportuna» indicazione degli immobili utilizzati a comparazione;- le censure in discorso, pertanto, non danno alcun conto dell’effettivo contenuto motivazionale oggetto di contestazione e, pertanto, nemmeno mettono la Corte nella condizione di poter verificare il denunciato deficitdi motivazione; - come, difatti, la Corte ha ripetutamente rimarcato, la censura involgente la congruità della motivazione dell'avviso di accertamento necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti i passi della motivazione dell'atto che, per l'appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v.

Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio2006, n. 12786); 4.2 –quanto, in particolare, al terzo motivo l’inammissibilità della censura emerge con evidenza dallo stesso tenore dei motivi di impugnazione dell’atto impositivo riassunti in ricorso (fol. 2), ov’è evidente che il difetto di motivazione è stato espressamente correlato agli esiti di un contraddittorio endoprocedimentale che, prescritto in tema di studi di settore, come anticipato non è predicabile nella fattispecie in contestazione; 4.3 –la Corte, con risalente orientamento interpretativo, ha, poi, statuito che l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, avendo la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e, al contempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto, in base al quale la rettifica è stata operata, poiché solo nella fase contenziosa l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto(Cass., 8 agosto 2022, n. 24449;

Cass., 18 settembre 2019, n. 23217; Cass., 6 giugno 2016, n. 11560; Cass., 25 marzo 2011, n.6914; Cass., 1 dicembre 2006, n. 25624; Cass., 12 maggio 2003, n. 7231; Cass., 19 ottobre 2001, n. 12774; Cass., 25 luglio 1997, n. 6958; Cass. Sez. U., 4 gennaio 1993, n. 8; Cass. Sez. U., 21 dicembre 1990, n. 12141; Cass. Sez. U., 26 ottobre 1988, n. 5783); - e, con riferimento al criterio di rettifica incentrato sul metodo sintetico-comparativo, si è rimarcato che l'avviso di rettifica e di liquidazione deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto tenuto in considerazione ai fini della comparazione( C ass., 6 febbraio 2019, n. 3388 ;

Cass., 11 settembre 2017, n. 21066); -ancora una volta l’inammissibilità dei motivi di ricorso è replicata, pertanto, dal loro difetto di autosufficienza, ed a fronte dell’accertamento – che non ha formato oggetto di censura - svolto dallo stesso giudice del gravame in ordine alla «opportuna» indicazione degli immobili utilizzati a comparazione; 5. –nemmeno il quarto motivo di ricorso può trovare accoglimento essendo evidente che il giudice del gravame non ha affatto invertito gli oneri probatori che, nella fattispecie, vengono in considerazione, nello specifico fondando il suo accertamento in fatto (proprio) su prove offerte dall’amministrazione; -e, come la Corte ha ripetutamente statuito, la violazione dell'art.2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v.

Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione);6. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio liquidate in € 6.000,00 oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo