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Ordinanza — n. 20942/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax authority for unlimited liability of sole shareholder of dissolved company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20942/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed Arca S.r.l.'s appeal against the Regional Tax Commission's rejection of their claim. Arca argued that the tax assessment should be limited to amounts collected from the liquidation of the dissolved Studio 92 S.r.l., citing the Civil Code's rules on successor liability. The court agreed, ruling that the lower court erred by imposing unlimited liability solely based on the shareholder's status without addressing the specific liquidation amounts.

Regesto Legislator

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Art. 2462, second comma, cod. civ.; Art. 2495, second comma, cod. civ.: The obligation of a shareholder of a dissolved company is limited to the amounts collected from the final liquidation balance unless the debt was already defined and crystallized before dissolution, in which case liability may be unlimited.

Parole chiave

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shareholder liability dissolved company tax assessment liquidation balance unlimited responsibility succession rules civil code provisions responsabilità dei soci

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, cod. proc. civ.
–ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 2462, second paragraph, cod. civ.
Art. 2495, second paragraph, cod. civ.
28, comma 4); - evenienza, questa, che pertanto esclude che risultasse (anche) necessario, nella fattispecie, promuovere autonomo atto di liquidazione nei confronti del socio e per il titolo di responsabilità discendente dall’art. 2495 cod.
art. 2495 cod. civ
28, comma 4); - evenienza, questa, che pertanto esclude che risultasse (anche) necessario, nella fattispecie, promuovere autonomo atto di liquidazione nei confronti del socio e per il titolo di responsabilità discendente dall’art. 2495 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 26 maggio 2021, n. 14570
Cass., 26 maggio 2021, n. 14570; Cass., 30 dicembre 2016, n.
Cass., 30 dicembre 2016, n. 27488
Cass. Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070
Cass. Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4061
6070; Cass. Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4061; Cass.
Cass. Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4060
4061; Cass. Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4060); - nella fattispecie, poi, viene in considerazione il règime di successione a responsabilità limitata delineato (esattamente) dall’art.2495 cod.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34225/2018 R.G. proposto da Arca S.r.l. (c.f. 01603570126) , in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Largo Messico n. 7 (studio Tedeschini), presso lo studio del prof. avvocato Toti S. Musumeci (c.f. MSMSVT58H24G479L ; pec: toti.musumeci@pec.madles.it) che larappresenta e difende; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 1761/2018, depositata il 18 aprile 2018, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 marzo 2024,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto . Registro Invim Riscossione Rilevato che: 1. – con sentenza n. 1761/2018, depositata il 18 aprile 2018 , la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello proposto da Arca S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 06820150063447786) emessa dietro iscrizione a ruolo dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente; 1.1 –il giudice del gravame ha rilevato che: - secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, «i soci sono destinati a succedere nei rapporti obbligatori già facenti capo alla società estinta e cancellata ma non definiti all'esitodella liquidazione e ciò indipendentemente dal riparto di somme in base al bilancio finale di liquidazione»; - la appellante, nella qualità di socio al 100%, aveva riassunto il giudizio introdotto dalla società estinta (Studio 92 S.r.l.) «proprio perché il rapporto obbligatorio non era ancora definitoall'epoca della chiusura del bilancio finale di liquidazione della società Studio 92 srl» e «essendo socio unico della società cessata, non può che rispondere illimitatamente delle obbligazioni che si sono cristallizati, in forza di sentenza divenuta definitiva, incapo alla cessata Studio 92 srl.»; 2. - Arca S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Considerato che: 1. –ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2462 e 2495, secondo comma, cod. civ., assumendo che: -la cartella di pagamento in contestazione conseguiva da avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso nei confronti di Studio 92 S.r.l. della quale essa esponente era socio (al 100%) a decorrere dal novembre 2003; - il rilievo svolto dal giudice del gravame , in ordine alla responsabilità illimitata del socio unico, non aveva alcun fondamento siccome rimasti inespressi, nella stessa gravata sentenza, i presupposti per la sua affermazione (art. 2462, secondo comma, cod. civ.) e perché detta responsabilità correlata ex se alla cessazione della Studio 92 S.r.l.; -nella fattispecie, pertanto, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare che il limite della responsabilità debitoria di essa esponente si identificava conle somme (pari, nella fattispecie, ad € 626,00) riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495, secondo comma cod. civ.), e proprio in ragione di quel rapporto successorio che, a seguito dell’estinzione della società,per cancellazione dal Registro delle imprese, connota la posizione del socio di società estinta; 2. -il motivo di ricorso è fondato, e va senz’altro accolto; 3.

–occorre premettere che, nella fattispecie, - per come emerge dalla vicenda processuale che, relativa all’impugnazione dell’atto impositivo, è stata definita con pronuncia (n. 77/31/13, del 30 maggio 2013) resa dal giudice del rinvio (Commissione tributaria regionale della Lombardia) su atto di riassunzione proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, - il titolo impositivo si è perfezionato direttamente nei confronti del socio di società (la Studio 92 S.r.l.) estinta per cancellazione dal Registro delle imprese (in data antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. 21 novembre 2014 n.175, art. 28, comma 4); - evenienza, questa, che pertanto esclude che risultasse (anche) necessario, nella fattispecie, promuovere autonomo atto di liquidazione nei confronti del socio e per il titolo di responsabilità discendente dall’art. 2495 cod. civ. (v.

Cass., 26 maggio 2021, n. 14570; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27488);3.1 –dalla vicenda successoria ricostruita dalle Sezioni Unite della Corte,in relazione all’effetto estintivo correlato alla cancellazione della società dal Registro delle imprese, consegue, però, che l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali( Cass.

Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070; Cass. Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4061; Cass. Sez. U., 22 febbraio 2010, n. 4060); - nella fattispecie, poi, viene in considerazione il règime di successione a responsabilità limitata delineato (esattamente) dall’art.2495 cod. civ.(«fino alla concorrenza delle somme … riscosse in base al bilancio finale di liquidazione»), non risultando dalla stessa gravata sentenza altro fondamento della rilevata responsabilità illimitata se non la sua (erronea) affermazione per la qualità (ex se ritenuta rilevante) di socio unico; 4.

– l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, i