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Ordinanza — n. 20909/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax authority for lack of reasoning on notification evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20909/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the first-instance judgment regarding five tax payment notices. The authority argued the lower court failed to provide a reasoned decision on the lack of proof for notification and prescription interruption acts. The court ruled that the appellate commission's brief assertion without logical analysis violated the principle of reasoned judgment, mandating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A judgment is void for lack of reasoning when it fails to explicitly indicate the logical criteria used to form the conviction or to examine the documentary evidence and arguments presented by the parties.

Parole chiave

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lack of reasoning tax collection notices notification proof prescription interruption appellate commission cassation appeal logical criteria notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso ADER censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e degli artt.
Art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
c.p.c., in relazione all’art. 360, n.
Art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 118 disp. Att. c.p.c.
546 del 1992 nonché dell’art. 118 disp. Att. c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
c.p.c., in relazione all’art. 360, n.
Art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.
In ossequio al principio di specificità dei motivi di cui all'art. 366, co.
Art. 111 Cost.
art. 132 c.p
Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso ADER censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.
art. 118 disp. Att. c.p
546 del 1992 nonché dell’art. 118 disp. Att. c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3819 del 2020
Cass. n. 25866 del 2010
Cass. n. 12664 del 2014
25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10670/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RUGGIERI GIROLAMO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 2282/2020depositata il 12/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa L’ADER ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Milano che ha accolto il ricorso del contribuente finalizzato all’annullamento di cinque cartelle di pagamento, asseritamente conosciute dal medesimo solo in seguito all’accesso agli Uffici dell’Agenzia della riscossione.

Il giudice di primo grado ha accertato la mancata prova della notifica delle cartelle. Il successivo appello di ADER è stato rigettato dalla CTR della Lombardia, sicché il predetto agente della riscossione ha affidato il proprio ricorso per cassazione ad un solo motivo. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso ADER censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 118 disp. Att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la CTR reso una sentenza del tutto priva di apparato motivazionale in punto di rilevata, omessa prova della notifica delle cartelle e della sussistenza di atti interruttivi della prescrizione della pretesa fiscale.

Il ricorso è fondato. In ossequio al principio di specificità dei motivi di cui all'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., la ricorrente ha puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno della censura, segnalandone la presenza negli atti del giudizio svolto innanzi alla CTR. Segnatamente, la ricorrente, nell'enucleare il proprio motivo di ricorso, ha fatto specifico riferimento alla documentazione notificatoria depositata con riferimento alle cartelle di pagamento oggetto di causa, riproducendo, peraltro, gli avvisi di ricevimento.

Pur a fronte di tali specifiche allegazioni documentali, la CTR si è limitata apoditticamente a osservare che “La Commissione ritiene che vada confermata la sentenza di 1° grado, ritenendo che l’Ufficio non ha fornito prova certa della notifica delle cartelle di pagamento, né di atti interruttivi della prescrizione dei crediti”. L’asserzione del giudice d’appello non dà conto in alcun modo della ratio su cui poggia, né delle motivazioni per le quali, da un lato, il compendio documentale depositato dall’ente sia stato reputato inattendibile, dall’altro lato, le argomentazioni e deduzioni di ADER siano state intergralmente disattese.

In tal guisa, la CTR si è posta in urto frontale con il principio in base al quale “In tema di contenuto della sentenza, il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art.111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass. n. 3819 del 2020;

Cass n. 25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014). Il ricorso va, in ultima analisi, accolto, con la cassazione della sentenza d’appello e il rinvio per un nuovo esame alla Commissione Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Commissione Tributaria di Secondo Grado della Lombardia in diversa composizione. Così decis