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Ordinanza — n. 20902/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20902/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20902/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. l’ Associazione Sukyo Mahikari Italia ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 436/8/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia depositata il 03/02/2023, non notificata, che ha confermato la sentenza n. 4487/15/ 2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione proposta dalla contribuente averso l’avviso di accertamento IMU Anno 2015 emesso dal Comune diMilano;

Regesto Legislator

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art. 2967 c.c, art. 7 d.lgs. 504/1992; Ordinanza — n. 20902/2024 — snciv · Corte di Cassazione: con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett.

Parole chiave

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imposta ecclesiastica attrezzature socioculturali tassa sul maggior valore libertà di culto società senza fini di lucro settore immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 2967 c.c
8, 19 e 20 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c.
art. 7 d.lgs. 504/1992
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18231/2023 R.G. proposto da : ASSOCIAZIONE SUKYO MAHIKARI ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato PIAZZONI DAVIDE (PZZDVD79D02H501V) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato GOBBI GIOVANNI (GBBGNN56E27G535H) -ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO, N.15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PELUCCHI ANNALISA (PLCNLS74L66F205T), BARBAGIOVANNI ENRICO (BRBNRC68T28H501O), BARTOLOMEO ANGELA (BRTNGL66E49F205S), MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), AUTIERI MARIAROSARIA (TRAMRS63P42F205T), LICCIARDO SABRINA MARIA (LCCSRN68A48C342L), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 436/2023depositata il 03/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. l’ Associazione Sukyo Mahikari Italia ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 436/8/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia depositata il 03/02/2023, non notificata, che ha confermato la sentenza n. 4487/15/ 2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in forza della quale era stata rigettata l’impugnazione proposta dalla contribuente averso l’avviso di accertamento IMU Anno 2015 emesso dal Comune diMilano;

2. Comune di Milano ha resistito con controricorso;

3. entrambe la parti hanno depositato memorie; CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176,come modificato dall’art. 6, comma 1, del d.l. 105/2021 convertito nella L. 126/2021; per avere la C.T.R. disatteso il motivo in forza del quale era stata lamentata la violazione del principio del contraddittorio da parte della Commissione Tributaria di I grado,per non avere avuto la possibilità di presenziare all’udienza di discussione da remoto del 26/11/2021 nel procedimento R.G. 1160/2021 per deliberata mancata comunicazione delle modalità con cui avrebbe dovuto svolgersi, nonostante la presentata istanza di trattazione in pubblica udienza, anche da remoto.

Chiede, in via subordinata, qualora l’art. 27, comma 1 e 2, del d.l. 137/2021 dovesse essere interpretato nel senso di attribuire alla Commissione giudicante la facoltà di pretermettere una comunicazione alle parti sulle modalità (“da remoto” oppure “sulla base degli atti”) di svolgimento dellarichiesta trattazione in pubblica udienza, sollevarsi la questione di incostituzionalità di tale articolo laddove, in contrasto con quanto previsto dall’art. 24, comma 2, Cost., non prevede che sia comunicata al ricorrente la modalità con cui la Commissione Tributaria adita intende procedere alla discussione, consentendo al ricorrente di attivarsi, secondo la modalità prescelta, in vista dell’udienza di trattazionemedesima;

2. con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lett.

i) del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 esplicitamente richiamato dall’art. 9, comma 8, del D. Lgs. 23/2011 rispetto ad un’interpretazione degli stessi costituzionalmente orientata dagli art. 8, 19 e 20 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. deducendosila erroneità della decisione per non avere i giudici di appello considerato chela stessa, a differenza degli enti ecclesiastici facenti capo a religioni che destinano immobili di loro proprietà anche a finalità diverse da quelle di religione e di culto, ancorché svolte con modalità non commerciali (es. finalità assistenziali, educative, sanitarie etc.), svolge unicamente attività aventi rigorosamente finalità di religione e di culto, come risulta da un esame attento del proprio Statuto, adottato con atto pubblico notarile redatto in data 15/12/2009 e registrato in data 18/12/2009;

3. il ricorso deve essere rigettato per le considerazioni appresso specificate;

4. il primo motivo è inammissibile. In disparte ogni considerazione circa la correttezza delle argomentazioni del giudice di appello che ha escluso la sussistenza del vizio di nullità lamentato, va ribadito che è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, ove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quantoestraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità. (Sez. 3- , Ordin anza n. 28744 del 16/10/2023, Rv. 669067 - 01) vedi anche Sez. 6- 1, Ordinanza n. 402 del 10/01/2019, Rv. 652572 – 01 nonché Sez. 3, Sentenza n. 24612 del 03/12/2015, Rv. 637945 – 01; 4.1. nella specie, non vertendosi in ipotesi di regressione del processo ex artt. 353 e 354 cod. proc. civ., parte ricorrente non ha nulla di cui dolersi in questa sede, dovendosi precisare che la rilevata inammissibilità del profilo rende irrilevante la questione di costituzionalità sollevata;

5. il secondo motivo deve essere rigettato; 5.1. i giudici di appello hanno correttamente rilevato, con congrue argomentazioni, che l’ associazione contribuente: “non ha fornito elementi idonei a dimostrazione della effettiva e concreta destinazione a scopo di culto delle unità immobiliari di sua proprietà cui si riferisce il contestato avviso di accertamento (né, quanto alla porzione classificata A/3 ubicata al 2° piano dell'edificio di Viale Monza n. 365, dell'avvenuto pagamento dell'IMU): non può, invero, ritenersi a tal fine sufficiente la documentazione catastale, planimetrica e fotografica prodotta dall'Associazione con l'atto di appello, in quanto non rappresentativa, in modo certo, della concreta utilizzazione in via esclusiva degli immobili a scopo di culto.

Ne discende la inapplicabilità nella fattispecie della esenzione dall'IMU, ex art. 7, 1° comma, lett. i), d.lgs. 504/1992, delle unità immobiliari in questione, non essendo a ciò sufficiente (come già detto) la finalità di culto in linea generale perseguita dall'Associazione medesima. Né, tenuto conto di quanto poc'anzi osservato circa il mancato assolvimento da parte dell'appellante dell'onere probatorio relativo alla concreta destinazione delle unità immobiliari in discorso, si potrebbe pervenire a diversa conclusione qualora si dovesse fare riferimento, come prospettato dall'appellante in sede di gravame nonché nel corso della discussione in pubblica udienza, alla disposizione di cui alla lett.

d) del citato art. 7 d.lgs. 504/1992, la quale prevede l'esenzione dall'imposta per "i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze"), richiedendo quindi anche essa, analogamente alla disposizione di cui alla successiva lett. i), la sussistenza del requisito oggettivo della concreta destinazione dell'immobile all'attività che il legislatore ha inteso privilegiare attraverso l'esenzione dall'IMU”; 5.2. una simile ricostruzione, corretta in diritto, non appare inficiata dalle censure di parte ricorrente la quale richiama profili che attengono al solo requisito soggettivoovvero, ma solo formalmente ed in astratto, a quello oggettivo(lo statuto, riconoscimento giuridico dell’attività di culto nella diffusione degli Insegnamenti Divini rivelati dal Maestro Kotama Okada), non decisivi in difetto di prova del requisito oggettivoin concreto e nella sua effettività, come accertato in fatto dai giudici di merito;

6. alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, stante la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato;

7. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Comune controricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad agli altri accessori di legge; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli