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Ordinanza — n. 20888/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's appeal, ruling notification within five years valid for 2015 VAT claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20888/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the tax authority's appeal against the lower court's dismissal of the taxpayer's objection to a VAT payment order. The taxpayer argued the authority had lost the power to collect due to a notification delay, while the authority contended the notification occurred within the statutory five-year limit. The court ruled in favor of the authority, holding that the notification deadline runs from the tax year of the declaration, making the 2019 notification timely for 2015 liabilities.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 5-ter, d.l. n. 106/2005; Art. 25, comma 1, d.P.R. n. 600/1973: The notification deadline for VAT payment orders based on formal audits runs from the tax year of the declaration, not the audit year, ensuring timeliness if notified within five years.

Parole chiave

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VAT payment order notification deadline tax audit formal decadence period tax year reference sottrazione dell'iva sospensione della riscossione fiscale revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 5-ter, d.l. n. 106/2005
In tal modo si è posta in urto frontale con l’indirizzo di questa Corte, cui qui va, invece, data continuità, a tenore del quale “ In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1 del d.l.
Art. 25, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973
Fatti di causa Con ricorso alla CTP di Salerno la contribuente si opponeva alla cartella di pagamento tesa al recupero di importi Iva relativi all’annualità 2015, determinate a seguito di controllo sul Modello Unico 2015, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29845 del 2017
La norma, di carattere transitorio, trova applicazione non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle che (come nel caso di specie) siano ancora ‘sub iudice’" (Cass. n. 29845 del 2017; conf.
Cass. n. 8406 del 2013
Cass. n. 8406 del 2013; Cass.
Cass. n. 15750 del 23/07/2020
8406 del 2013; Cass. n. 15750 del 23/07/2020).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10509/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lerappresenta e difende -ricorrenti- contro GENTILE CASH CARRY SRL -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA 719/2021 depositata il25/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. Fatti di causa Con ricorso alla CTP di Salerno la contribuente si opponeva alla cartella di pagamento tesa al recupero di importi Iva relativi all’annualità 2015, determinate a seguito di controllo sul Modello Unico 2015, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973.

La contribuente deduceva la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso. Con distinti atti d’appello l’Agenzia delle Entrate e l’Agente per la riscossione impugnavano la sentenza della CTP. Previa riunione dei due appelli, la CTR della Campania li rigettava. L’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione si affida no ad un unico motivo di ricorso.Il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione degli artt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e 36-bis n. 600 del 1973, avendo la CTR erroneamente stigmatizzato la decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo per esser la notifica intervenuta nel 201 9 pur riguardando il controllo formale ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 l’anno d’imposta 2015.

Il motivo è fondato. La CTR ha ritenuto l’Amministrazione decaduta con riferimento all’annualità 2015, in buona sostanza agganciando a detta annualità di riferimento l’inizio della decorrenza del termine di notifica della cartella di pagamento. In tal modo si è posta in urto frontale con l’indirizzo di questa Corte, cui qui va, invece, data continuità, a tenore del quale “ In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 156 del 2005 - dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.25 del d.P.R. n.602 del 1973, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ex art.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all'art. 5-ter, sostituendo il comma secondo dell'art.36 del d.lgs. n. 46 del 1999, che, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

La norma, di carattere transitorio, trova applicazione non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l'ente impositore, ma anche a quelle che (come nel caso di specie) siano ancora ‘sub iudice’" (Cass. n. 29845 del 2017; conf. Cass. n. 8406 del 2013; Cass. n. 15750 del 23/07/2020). Èpoi utile ricordare che il surrichiamato d.l. n. 106/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2005, ha innovato la disciplina dei termini di decadenza per l'attività di accertamento e per la notificazione delle cartelle dipagamento; in particolare: (a) l'art. 1, comma 5-bis, che reca la disciplina transitoria, derivante dall'entrata in vigore della novella del 2005, dispone che: («Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei credit i tributari») «la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza:

«a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004;

b) entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate entro gli anni 2002 e 2003;

c) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31dicembre 2001.»; (b) l'art. 1, comma 5-ter, recante la disciplina a regime, (per ciò che interessa in questa controversia) dispone che: «In conseguenza di quanto previsto dal comma 5 - bis e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto: [...] 2) all'articolo 25, comma 1,le parole da: "l'ultimo giorno del dodicesimo mese" fino a: "straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivoa quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) delquarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agliaccertamenti dell'ufficio"»; In definitiva, viene in apice l’ancoraggio della decorrenza all’anno della dichiarazione, che, avuto riguardo all’anno d’imposta 2015, è appunto il 2016, sicché la notifica nel 2019 è sicuramente tempestiva. La sentenza d’appello va cassata con il rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado territorialmente competente per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza d’appello e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della Campania per un nuovo esame e per la re