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Ordinanza — n. 20797/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding property class A1, upholding tax office's assessment based on objective data.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20797/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Giovanna Ghio's appeal against the Liguria Regional Tax Commission's decision to classify her Genoa property as class A1. The taxpayer argued for lack of motivation and improper dismissal of expert testimony, but the court found these grounds infounded. The court ruled that the tax office's assessment was based on objective data from the taxpayer's own DOCFA procedure and that the lower court's evaluation of evidence was unassailable in this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.; Art. 3, Law 241/1990; Art. 7, Law 212/2000: In tax proceedings involving property classification via DOCFA procedure, the obligation of motivation is satisfied by indicating objective data and the assigned class if the taxpayer's submitted elements were not disregarded and discrepancies stem from technical valuation.

Parole chiave

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tax property classification DOCFA procedure lack of motivation expert testimony dismissal tax appeal dismissal objective data assessment legality review stage classificazione del posto

Disposizioni normative citate

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Art. 3, Law 241 of 1990
Con il primo motivo la ricorrente prospetta una violazione di legge (art. 3, legge 241 del 1990 e 7, legge 212 del 2000, in relazione all’art.
Art. 7, Law 212 of 2000
Con il secondo ed il terzo motivo la contribuente denuncia violazione di legge (art. 7, d.lgs.
Art. 360, first paragraph, no. 3, Code of Civil Procedure
3, legge 241 del 1990 e 7, legge 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 36, D.Lgs. 546 of 1992
3, legge 241 del 1990 e 7, legge 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 115, Code of Civil Procedure
Con gli ultimi due motivi la contribuente denuncia violazioni di legge (art. 115, cod.
Art. 8, R.D.L. 13 April 1939, no. 652
Art. 13, first paragraph, no. 4, D.P.R. 115 of 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 5, Ordinance no. 12497 of 16/06/2016
Sez. 2, Ordinance no. 21187 of 08/08/2019
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32891/2018 R.G. proposto da : GHIO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato CAPRINO GAETANO (CPRGTN65T20C351I) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati CORRADI VITTORIO (CRRVTR71M10D969P), MATTARELLI FRANCESCO (MTTFNC68A07D969O) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 387/2018 depositata il10/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale Liguria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado, che aveva confermato il classamento in A1 della abitazione di proprietà della contribuente in Genova, piazza Leopardi 16/A, interno 9;

2. ricorre in cassazione Ghio Giovanna con sette motivi di ricorso;

3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso. Considerato che 1. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con la condanna della ricorrente alle spese del grado, con il raddoppio del contributo unificato.

2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta una violazione di legge (art. 3, legge 241 del 1990 e 7, legge 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per l’assenza di motivazione dell’accertamento. Il motivo risulta infondato, nel caso in giudizio l’accertamento scaturisce da una modifica del classamento dell’immobile (originariamente A/1) con pratica DOCFA da parte della ricorrente. Come evidenziato dalla sentenza impugnata l’Ufficio non ha basato il suo accertamento sudati diversi da quelli presentati nella pratica DOCFA.

Conseguentemente l’obbligo di motivazione risulta attenuato, essendo sufficienti la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita: « In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in l. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12497 del 16/06/2016, Rv. 640020 -01).

Gli elementi sui quali è stato fondato l’accertamento erano, conseguentemente, noti alla contribuente, per averli denunciati con la pratica DOCFA, come puntualmente considerato nella sentenza impugnata.

2. Con il secondo ed il terzo motivo la contribuente denuncia violazione di legge (art. 7, d.lgs. 546 del 1992, 115, secondo comma, cod. proc. civ., 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; art. 36, d.lgs. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.); per la contribuente la sentenza impugnata avrebbe utilizzato, in assenza di prove, i fatti notori senza specificare perché i fatti valutati sarebbero notori; inoltre non avrebbe indicato le prove sulle quali ha basato il suo giudizio.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la sentenza non utilizza fatti notori, ma atti probatori acquisiti al processo . La sentenza valuta la planimetria («Va premesso che l’immobile si trova praticamente al centro del quartiere genovese di Albaro […] Dalla planimetria si desume che si tratta di qualche centinaia di metri») e le foto dell’immobile («appare anch’esso in ottime condizioni, tra l’altro con eleganti braghettoni e porte in legno e pavimento che in tutte le foto è in legno».

3. Con il quarto ed il quinto motivo la contribuente denuncia violazione di legge (art. 36, d.lgs. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; omesso esame della consulenza di parte, rilevante in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), per aver ritenuto apoditticamente infedele la consulenza di parte, e per aver omesso di valutare la sua concreta rilevanza. Il motivo è generico ed infondato. La sentenza impugnata valuta la consulenza e la ritiene –con giudizio di merito insindacabile in questa sede di legittimità – non idonea a vincere gli elementi probatori diversi (planimetria e foto dell’immobile); inoltre, la sentenza evidenzia come tutto il palazzo, ad eccezione di una piccola unità («di scarsa metratura e di pochi vani»), risulta in categoria A/1.

In tema di processo tributario (e civile), sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" in base al quale il giudice sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato. (vedi Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 -01).

4. Con gli ultimi due motivi la contribuente denuncia violazioni di legge (art. 115, cod. proc. civ. in relazione all’art. 380, primo comma, cod. proc. civ.; art. 8, r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, 61 d.P.R. n. 1142 del 1949 e 8 d.P.R. n. 138 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). I motivi sono generici ed infondati. Come visto, la sentenza con valutazioni di merito insindacabili in questa sede di legittimità valuta le prove, anche la consulenza di parte e gli immobili diversi in comparazione (peraltro nello stesso stabile di quello della contribuente) e ritiene fondata la classificazione disposta dell’Ufficio (che ha riportato la stessa classazione che in precedenza aveva l’immobile, A/1).

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat