Cassation appeal dismissed; civil proceedings extinguished by tax dispute resolution under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil proceedings extinguished because the underlying tax dispute was resolved by a co-obligor under Law 197/2022. The appellant argued for nullity based on procedural violations, but the court found no merit since the subject matter ceased to exist. Consequently, the judgment was terminated without a substantive ruling on the nullity claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Law 197/2022: When a co-obligor resolves the pending tax dispute, the civil litigation is extinguished by cessation of the subject matter of contention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26428/2019 R.G. proposto da : COLANGELI DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO FASCETTI 5, presso lo studio dell’avvocato CAPOROSSI GIANLUCA (CPRGLC70B20H501C) rappresentato e difeso dall'avvocato SIANO VINCENZO (SNIVCN67C25G479M) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n. 101/2019 depositata il08/02/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. Dario Colangeli ha proposto ricorso in cassazione avverso la decisione della C.T.R. Marche, indicata in epigrafe, con due emotivi di ricorso (1- nullità della sentenza per violazione degli art. 17 - bis , 22 e 27, d. lgs. 546 del 1992, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 2-nullità della sentenza per violazione di legge, art. 10, legge 212 del 2000, 53 e 97, Costituzione, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
2. l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Considerato che 1. Il ricorrente ha depositato memoria nella quale evidenzia la definizione della lite fiscale pendente da parte del coobbligato (RG 27384/2019) in relazione all’art. 1, comma 202, legge n. 197 del 2022. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite (cessata materia del contendere)con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione della definizioneex art. 1, comma 202, legge n. 197 del 2022.
2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spe