Cassation court dismisses tax appeal regarding late document production and right of defense violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding late document production. The taxpayer argued that the tax office violated procedural rights by producing a verification report late in the first instance, yet the appellate court upheld the decision, finding the taxpayer had sufficient knowledge of the report's content and that the tax notice reproduced its essential elements. The court ruled that the taxpayer's right of defense was respected because the tax notice mirrored the contested report's core details, allowing the taxpayer to effectively contest the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 32 Cost.; Art. 24 Cost.; The late production of a verification report does not violate the right of defense if the tax notice reproduces its essential elements, enabling the taxpayer to know and contest the tax claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16974/2016R.G. proposto da: RICCARDI MASSENZIO (C.F. RCCMSN63S29F158E ), rappresentato e difeso dall’Avv. GIANPAOLO GALLO (GLLGPL50H24F158Q) e dall’Avv. ANTONINO BRANCATELLI (C.F. BRNNNN52R25C568F) in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi digitali (PEC) e –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: tributi– contraddittorio N.16974/16 R.G.
Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, Sezione staccata di Messina, n. 2306/27/15, depositata in data 23 febbraio 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. Il contribuente RICCARDI MASSENZIO , titolare dell’impresa individuale Leather Shop, esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 1999con il quale – a seguito di verifica conclusa con PVC del 9 maggio 2002 – si ridetermina va il reddito di impresa con metodologia analitico-induttiva, mediante utilizzo della metodologia del costo del venduto, in relazione al quale veniva applicato il ricarico medio ponderato.
2. La CTP di Messina ha accolto il ricorso.
3. LaCTR della Sicilia , Sezione staccata di Messina , con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello (per quanto qui ancora rileva), che il contribuente era stato messo in grado di conoscere il contenuto della pretesa impositiva sulla base della produzione del PVC,avvenuta tardivamente in primo grado, trattandosi di atto che il contribuente conosceva per essere stato da lui sottoscritto. Il giudice di appello ha, inoltre, accertato che il diritto di difesa era stato rispettato, in quanto l’atto impositivo riproduceva nei suoi tratti essenziali il PVC, tanto che i giudici di primo grado avevano avuto contezza delle relative contestazioni contenute nel ricorso introduttivo del contribuente; infine, è stato ritenuto legittimamente N.16974/16 R.G. Est. F. D’Aquino acquisito il PVC in quanto, benché atto tardivamente prodotto in primo grado, lo stesso era stato ritualmente prodotto in grado di appello.
4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 24 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto rispettato l’obbligo di motivazione da parte dell’Ufficio per il fatto che il PVC, benché depositato lo stesso giorno della discussione del ricorso, fosse utilizzabile ai fini della decisione in quanto atto conosciuto dal contribuente. Osserva parte ricorrente che la tardiva produzione da parte dell’Ufficio non ha consentito una adeguata difesa del contribuente , né avrebbe consentito al giudice una adeguata ponderazione della controversia. Osserva, inoltre, che la tardività della produzione avrebbe travolto anche l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 1, d. lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto rispettato l’obbligo di motivazione da parte dell’Ufficio. Osserva parte ricorrente che la sentenza si rivelerebbe «abnorme» nella parte in cui ha ritenuto rispettato il diritto di difesa del contribuente , laddove il documento prodotto tardivamente non consentirebbe una corretta incardinazione del contraddittorio.
3. I motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente(e sui quali il ricorrente ritorna diffusamente in memoria), sono inammissibili, in quanto non colgono, né censurano correttamente una ulteriore N.16974/16 R.G. Est. F. D’Aquino doppia ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto correttamente incardinato il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa, anche in considerazione della circostanza in fatto che l’avviso di accertamento impugnato riproducesse le parti essenziali dell’atto istruttorio (il processo verbale di contestazione ), consentendo l’espletamento del diritto di difesa del contribuente [«l’Ufficio (…) oltre che rinviare espressamente al contenuto del p.v.c., portato all’effettiva conoscenza della parte, ne ha riprodotto il contenuto essenziale (…) da ciò si evince che anche i giudici della Commissione Tributaria Provinciale disponevano degli elementi necessari per valutare la fondatezza della pretesa impositiva(…) sulla base delle motivazioni contenute nel ricorso»].
Questa parte della sentenza, incentrata su un dupliceaccertamento in fatto (riproduzione, nell’avviso impugnato, delle parti essenziali del PVCe indicazione dei punti essenziali della contestazione nel ricorso introduttivo del contribuente),non è stata censurata ed è passata in cosa giudicata, unitamente all’accertamento (sotto questo specifico profiloe sulla base di tale accertamento in fatto) delrispetto del diritto di difesa.
4. Parimenti, non è stata censurata la parte motiva della sentenza di appello (costituente autonoma ratio decidendi ) , ove afferma che il PVC è stato legittimamente prodotto in appello, circostanza che ha consentito al giudice di appello di prenderne legittimamente cognizione in base al principio di acquisizione, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il documento tardivamente prodotto in primo grado può essere ritualmente prodotto in appello e utilizzato ai fini della decisione (Cass., Sez. V, 17 novembre 2020, n. 26115). Essendo la sentenza di primo grado assorbita e sostituita dalla sentenza di appello, l’eventuale vizio del contraddittorioe della lesione del diritto di difesalegato alla tardiva produzione della documentazione in primo grado (già ritenuta insussistente sulla base della superiore N.16974/16 R.G. Est. F. D’Aquino ratio decidendi, non oggetto di specifica censura ) , è, comunque, superato dalla produzione della documentazione in appello, ragione della decisione anch’essa non oggetto di censura.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i