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Ordinanza — n. 20726/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax debt extinguished by automatic statutory cancellation under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20726/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his collection notice. The taxpayer argued procedural defects in the tax notice, but the Court found the debt was automatically extinguished by law due to its low value and age. Consequently, the Court declared the subject matter of the dispute ceased to exist, terminating the proceedings without further examination of the procedural claims.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018; Art. 68 D.Lgs. n. 546/1992: The automatic cancellation of tax debts under the 2018 decree extinguishes the subject matter of litigation, rendering procedural defects in the collection notice irrelevant and terminating the proceedings ipso jure.

Parole chiave

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automatic tax cancellation subject matter ceased collection notice validity procedural defects tax debt extinction requisito della firma autografa rinvio facoltativo e rinvio obbligatorio documenti soggetti a un trattamento particolare

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018
6.Rivatuso Maurizio ha depositato memoria con la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n.
Art. 68 D.Lgs. n. 546/1992
art. 2697 cod. civ
212 del 2000, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt.
art. 148 cod. proc. civ
Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 148 cod. proc. civ., dell’art.
art. 112 cod. proc. civ
e dell’art. 112 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 giugno 2020, n. 11817
tra le tante, Cass., 18 giugno 2020, n. 11817; Cass., 27 agosto 2020, n.
Cass., 27 agosto 2020, n. 11966
11817; Cass., 27 agosto 2020, n. 11966; Cass., 15 luglio 2021, n.
Cass., 15 luglio 2021, n. 20254
11966; Cass., 15 luglio 2021, n. 20254); -l'annullamento ai sensi dell'art.
Cass., 7 giugno 2019, n. 15471
Cass., 7 giugno 2019, n. 15474
Cass., 18 giugno 2020, n. 11762
Cass., 9 ottobre 2020, n. 21826
119 del 2018,posto che anche in quest’ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» (Cass., 9 ottobre 2020, n. 21826 e, più di recente, Cass., 30 gennaio 2024, n.
Cass., 30 gennaio 2024, n. 28
21826 e, più di recente, Cass., 30 gennaio 2024, n. 28
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Testo completo

ma 1, decreto legge n. 119 del 2018. ERNESTINO BRUSCHETTA Presidente GIOVANNI LA ROCCA Consigliere LUNELLA CARADONNA Consigliere - Rel. Ud. 1/13/03/2024C.C. PU R.G.1893/2016 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 GIACOMO MARIA NONNO Consigliere - MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1893/2016proposto da: Rivituso Maurizio, rappresentat o e difeso dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gianluca Moncada, in Roma, via Arno, n. 38, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella SICILIA n. 1725/25/15 , depositata in data 27 aprile 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 3 marzo 2024dal Consigliere Lunella Caradonna;

RITENUTO CHE 1.La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da Rivituso Maurizio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigentoche aveva respinto il ricorso avente ad oggetto lacartella n. 29120090010801568 , relativa ad I RPEF e IVA anno 200 2 . 2.La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello proposto dal contribuente rilevando che la pretesa tributaria aveva avuto origine dall'avviso di accertamento, a suo tempo impugnato dal contribuente e deciso con sentenza favorevole all'ufficio, evento che legittimava la riscossione del tributo per i 2/3, e l'emissione dell'atto impugnato secondo quanto previsto dall'art. 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992; inoltre, i vizi propri della cartella, riguardanti la mancanza di sottoscrizione dell'atto e la conseguente nullità, erano privi di giuridico fondamento, in quanto nella cartella impugnata erastato indicato il funzionario responsabile e la mancanza di sottoscrizione non ne comportava l'invalidità, essendo inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, che non prescriveva affatto la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza, quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli; erano pure infondati i motivi relativi alla collocazione della relata di notifica sull'atto, trattandosi di atto impositivo emesso a vantaggio dell'ente pubblico.

3. Rivituso Maurizio ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato asei motivi .

4. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. 5.La società Riscossione Sicilia s .p.a. non ha svolto difese. 6.Rivatuso Maurizio ha depositato memoria con la quale ha chiesto la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.136 del 2018. CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Il giudice di appello non aveva motivato sulle censure relative alla mancata motivazione della cartella che non indicava il calcolo degli interessi e dei suoi elementi costitutivi (capitale, tasso e tempo), limitandosi a riportare solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza specificare le varie aliquote prese a base delle varie annualità con ciò violando il diritto di difesa del contribuente. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.148 cod. proc. civ..

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare l’inesistenza giuridica della notificazione, insuscettibile di sanatoria dell’impugnata cartella esattoriale, annullandola, in quanto priva della data di notifica nella relata consegnata al contribuente.

3. Il terzo mezzo deduce la violazione dell’art. 148 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l’inesistenza giuridica della notificazione, insuscettibile di sanatoria dell’impugnata cartella esattoriale, per omessa sottoscrizione della relata di notifica consegnata al contribuente per impossibilità di desumere l’identificazione del soggetto che vi aveva provveduto. 4.Il quarto mezzo deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 26, comma quinto, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 112 cod. proc civ.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Il giudice di appello doveva ritenere non provata la notificazione della cartella, in quanto, l’agente della riscossione aveva prodotto l’estratto di ruolo e la copia della relata di notifica, in sostituzione della produzione documentale ex art. 26, comma quinto, del d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero la matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell’avvenuta notificazione.

5. Il quinto mezzo deduce la violazione dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 669 del 1996, dell’art. 187 del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Il giudice di appello doveva ritenere non provata la notificazione della cartella, in quanto, l’agente della riscossione aveva prodotto l’estratto di ruolo e la copia della relata di notifica, che erano inidonei a provare la notificazione, omettendo l’agente della riscossione gli elementi essenziali della conformità legale quale il cognome e nome e la qualifica del Pubblico Ufficiale e la sua firma per esteso, la dichiarazione di conformità, il numero dei fogli impiegati ed il timbro dell’Ufficio su ogni pagina.

6. Il sesto mezzo deduce la violazione dell’art. 148 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..Il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere non provata la notificazione della cartella, in quanto la relata di notifica dell’atto impugnato risultava essere stata collocata sul frontespizio e non in calce, in violazione dell’art. 148 cod. proc. civ..

7. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. 7.1 L’ art. 4, comma 1, d ecreto legge n. 119 del 2018 ha stabilito che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili […]»; l'art. 16 quater d el decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione». 7.2Q uesta Corte , con ordinanza n. 34841 del 13 dicembre 2023, ha chiarito che: -il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione; - soprattutto tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000,00 euro, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro; -per "carico" (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018).

Si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella; -pertanto, lo stralcio automatico da parte del fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:

a) il carico risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;

b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di 1.000,00 euro(comprensivo di sanzioni ed interessi) (cfr. tra le tante, Cass., 18 giugno 2020, n. 11817; Cass., 27 agosto 2020, n. 11966; Cass., 15 luglio 2021, n. 20254); -l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 119 del 2018 opera automaticamente , ipso iure , in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (Cass., 7 giugno 2019, n. 15471); -l’annullamento ope legis del pertinente carico tributario comporta la conseguente nullità della cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo e la compensazione tra le medesime delle spese processuali, per effetto della definizione ope legis della controversia in virtù di un fatto estraneo alla controversia tra le parti che si impone ad esse (cfr. anche Cass. 7 giugno 2019, n. 15474 , citato;

Cass. 18 giugno 2020, n. 11762). 7.3Ciò posto, la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio rientra per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento (la cartella di pagamento n. 29120090010801568, dell’importo di euro 822,63, è stata notificata il 17 novembre 2009 e il relativo carico è stato affidato alla Riscossione Sicilia Spa il 9 aprile 2009 e, dunque, entro il 31 dicembre 2010) , nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata. 8.Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 29120090010801568, in quanto riguardantedebiti del contribuente annullati ex lege. 8.1La cessazione della materia del contendere per effetto dell’art. 4 del decreto legge n. 119 del 2018 comporta l’automatica compensazione delle spese della pendente lite riguardante la cartella di pagamento, analogamente a quanto previsto in caso di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto legge n. 119 del 2018,posto che anche in quest’ultima ipotesi le spese «non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere» (Cass., 9 ottobre 2020, n. 21826 e, più di recente, Cass., 30 gennaio 2024, n. 28