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Ordinanza Interlocutoria — n. 20706/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands customs tax appeal to lower court for missing procedural files.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20706/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the Customs Agency's appeal against a regional tax court decision, ordering a remand to the lower court. The agency argued that the first-instance proceedings were procedurally flawed due to errors in identifying the legal representative and the scope of the power of attorney. The court ruled that these substantive procedural defects could only be verified after reviewing the case files, which had not yet been produced by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; The court must remand the case to the lower court for the acquisition of the case files when the admissibility of the appeal depends on verifying procedural errors that can only be assessed through the examination of the merits.

Parole chiave

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procedural error power of attorney legal representative remand for file acquisition customs tax appeal admissibility of appeal tariffa doganale frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invero, con tale motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5627‒2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -ricorrente – contro MULTILOGISTICS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Massimo Mirizzi, e KING s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Andrea Biagi, rappresentate e difese dagli avv.ti Filippo Bruno ed Antonella Terranova, ed elettivamente domiciliate in Roma alla via V.

Bellini, n. 24, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - Oggetto: Dogane-Dazi antidumping- avverso la sentenza n. 4036 / 09 /201 8 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il26/09/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/03/2024dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che: 1.L'Amministrazione doganale: ‒ ricevuta unasegnalazione degli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF) di cui al Reg. (CEE), 23 maggio 1999, n. 1073, non ancora culminata in un rapporto finale, da cui emergeva che la KING s.p.a. negli anni 2011 e 2012 aveva importato prodotti (di viteria) realizzati a Taiwan e non nelle Filippine, come invece dichiarato negli atti di importazione, con conseguente inapplicabilità del dazio preferenziale applicato alle merci provenienti dalle Filippine;

‒ rilevata, pertanto,la violazione da parte della King s.p.a. del Reg. (CE) n. 771/2005, istitutivo del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni elementi di acciaio inossidabile e di loro parti originari di alcuni paesi asiatici, tra i quali Taiwan, ed il Reg. (CE) n. 1890/2005 (come modificato dal reg. n. 768/2009), istitutivo del dazio antidumping definitivo; provvedeva alla revisione su base documentale delle bollette doganali relative ai beni importati negli anni 2011 e 2012, e, quindi, ad emettere gli avvisi di rettifica dell’accertamento n. 33238 e n. 38790 e gli atti di irrogazione delle sanzioni n. 33239 e n. 38795 nei confronti dell’importatore King s.p.a. e dello spedizioniere doganale Multilogistics s.p.a., nonché l’avviso di rettifica dell’accertamento n. 38798 e l’atto di irrogazione delle sanzioni. n. 38799e nei confronti della predetta società importatrice nonché della Jas Jet Air Service s.p.a.

A seguito di impugnazione di detti atti da parte della King s.p.a. e della Multilogistics s.p.a., la CTP di Milano, riuniti i separati ricorsi proposti dalle società contribuenti, li accoglieva e la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui le intimate replicavano con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, con contestuale richiesta di riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 2446/2016 R.G. di questa Corte.

Considerato che:

1. E’ preliminare l’esame del secondo motivo di ricorso con cui si deduce un error in procedendo che rende necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito.

2. Invero, con tale motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la difesa erariale deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dalla Multilogistics s.p.a. sia per l’errata indicazione nell’atto di un soggetto (tale Giorgio Mongeri), quale legale rappresentante, diverso da quello (tale Emilio Marco Sozzi) che aveva sottoscritto la procura alle liti (prima censura), sia perché la detta procura risultava essere stata rilasciata per l’impugnazione del solo «avviso di rettifica dell’accertamento 7 luglio 2014, n. 38790», e non anche dell’«atto di contestazione sanzioni 7 luglio 2014, n. 38795, n. 278100‒391‒2014», pure indicato nel ricorso (seconda censura).

3. E’ ben evidente che le predette censure possono essere decise solo all’esito della verifica degli atti contenuti nei fascicoli di merito, in particolare di quello di primo grado, che non sono stati prodotti dalle parti, ealla cui acquisizione deve, quindi, procedersi. Quanto detto rende superfluo, allo stato, riferire degli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione, a cura della Cancelleria, dei fascicoli