Cassation appeal dismissed due to withdrawal without formal notification, leading to case extinction and cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiff's unilateral withdrawal without adhering to mandatory notification formalities. Although the withdrawal was valid in substance, the lack of proper communication to the parties prevented the procedural extinction required by law. Consequently, the judgment was set aside, and litigation costs were fully compensated between the municipality and Edison S.p.a.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, third comma, cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A withdrawal from a cassation appeal is a unilateral act that does not require the opponent's acceptance to be effective, yet it must be formally notified to the parties or their lawyers to trigger the extinction of the proceedings; failure to observe these formalities results in the inadmissibility of the appeal rather than the extinction of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11400/2019R.G. proposto da Comune di Berzo Inferiore, in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, via Appia Nuova n. 96 , presso lo studio dell’avvocato Paolo Rolfo che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giorgio Morotti ed all’avvocato Matteo Panni; –ricorrente – contro Edison S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, Piazza Venezia n. 11 , presso lo studio del prof. avvocato Livia Salvini e dell’avvocato Davide De Girolamo che la rappresentano e difendono;
–controricorrente – avverso la sentenza n. 4313/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 marzo 2024,dal Consigliere dott. Liberato Paolitto . ICI IMU Accertamento Rilevato che: 1. – sulla base di due motivi, il Comune di Berzo Inferiore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4313/2018, depositata in data 11 ottobre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardiaha rigettato l’appello dello stesso odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 6481) emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta da Edison S.p.a. per l’anno 2009, ed in relazione al possesso di un impianto idroelettrico (in catasto fol.2, p.lla 700 ) , impianto che, classato in categoria D/1, aveva formato oggetto di una denuncia di variazione presentata nel marzo 2010, con proposta di rendita catastale (per € 45.342,00) che l’Agenzia del Territorio aveva rettificato nel maggior importo di € 95.162,48; -Edison S.p.a. ha resistito con controricorso.
Considerato che: 1. – in via pregiudiziale, va rilevato che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che a detta rinuncia ha prestato adesione la controricorrente; - hinc et hinde gli atti di parte sono stati motivati col perfezionamento di accordo transattivo che contempla la definizione del giudizio dietro rinuncia al ricorso e la compensazione, tra le parti, delle spese processuali; 2. - c ome già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte - ma pur sempre di carattere ricettizio -poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto -così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. [come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m); v. l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 380, lett. a)] il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria; 3. - la rinuncia va, pertanto, considerata rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio; 4.
– le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti; -non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le s