Ordinanza — n. 20652/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26825/2019R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Martin Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10 , presso lo studio dell’avv. Filippo Castellani , che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Giuliano Marchi, giusta procura speciale in calce al controricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20652/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con ordinanza interlocutoria del 20/03/2023 la causa veniva sospesa e rinviata a nuovo ruolo in ragione della presentazione di istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il contribuente ha depositato regolare istanza di definizione agevolata ai sensi della menzionata disposizione e ha comprovato di avere effettuato il pagamento della prima rata.
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26825/2019R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Martin Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10 , presso lo studio dell’avv. Filippo Castellani , che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. Giuliano Marchi, giusta procura speciale in calce al controricorso;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 66/08/19, depositata il 7febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 202 3 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Accise sul carburante per autotrazione- Definizione agevolata- Estinzione.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 66/08/19 del 07 / 02 /20 1 9 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e dei monopoli (di seguito ADM ) avverso la sentenza n. 637 / 03 / 17 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Antonio Martin avverso un avviso di pag a mento per indebita compensazione di accise su carburanti per autotrazione relativamente al periodo 2010-2014.
2. Avverso la sentenza della CTR ADM proponeva ricorso p er cassazione affidato a tremotivi.
3. Antonio Martin resisteva in giudizio con controricorso.
4. Con ordinanza interlocutoria del 20/03/2023 la causa veniva sospesa e rinviata a nuovo ruolo in ragione della presentazione di istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il contribuente ha depositato regolare istanza di definizione agevolata ai sensi della menzionata disposizione e ha comprovato di avere effettuato il pagamento della prima rata.
2. Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così