Cassation court remands case to suspend proceedings pending completion of tax dispute simplified settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remanded the case to a new hearing to verify information regarding the taxpayer's recent deposit of a simplified settlement declaration. The taxpayer claimed to have utilized the simplified settlement procedure, but the court noted the deposit concerned a payment order rather than the specific assessment notices under appeal. Consequently, the proceedings were suspended pending the effective completion of the settlement and production of proof of payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022 n. 197: the court suspends proceedings upon the debtor's declaration of pending litigation and commitment to waive such lawsuits, revoking suspension only if the settlement is not effectively perfected and payment documentation is not produced.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 8534 /20 22 R.G. proposto da PANIFICIO PANI’ S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv. Giovanni Valtulini (p.e.c. ),domiciliata presso la Cancelle- riadella Corte di Cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; Oggetto:avvisi di accer- tamento– II.DD e IVA – delegadi firma – proroga emotivazione –controricorrente – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n. 3842 / 17 /202 1 depositata il 2 5 ottobre 202 1 , non notificata.
Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia veniva parzialmente accolto l’ appell o propost o dall’Agenzia delleEntrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Pro- vinciale di Bergamo n. 3 1 9 / 1 /20 19 di riunione e accoglimento de i ricorsi introduttiv i avent i ad oggetto gli a vvisi di accertamento n. T9F03A202193/2018per l’anno 2016 e n. T9F03A202190/2018 per l’anno2015 emessi nei confronti della società Panificio Panì S.r.l. .
2. Le riprese traevano origine dalla contestazione delle fatture emessedalla società Tegmen S.r.l. nel corso dei due suddetti periodi diimposta per le opere appaltate a quest’ultima dalla contribuente inriferimento al l’attività di sanificazione e pulizia locali ed attrezza- ture,nonché di panificazione . I contratti venivano formalizzati tra le parti come appalto , ma venivano ritenuti dall’Amministrazione Fi- nanziariaillegittima somministrazione di manodopera . Per l’effetto, l’Agenzia contestava l’ indetraibilità dell’I VA esposta nelle fatture e l’indeducibilitàdei costi delle fatture ai fini IRAP , e irroga va sanzioni . 3.Il giudice di prime cure accoglieva in via preliminare la doglianza dinullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione , per essere la de- lega di firma prodotta in giudizio sulla base della quale erano stati emessigli avvisi di accertamento, valida solo sino al 31.3.2018 lad- dovedetti avvisi erano atti emessi in data 23 luglio 2018 .
Il giudice d’appello disattende va tutte le questioni pregiudiziali di nullità degli avvisi e, nel merito, accoglieva parzialmente l’appello propostodall’Ufficio, confermando le riprese per le imposte . Tutta- via, riduceva la sanzione applicata per l’anno 2016 ritenendo non possibileapplicare l’aumento per recidiva. 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la società,affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. Da ultimo, il 28 maggio 2024 la contribuente deposita memoria in cuirende noto di aver adito la definizione agevolata della lite e chiede ladeclaratoria della cessazione della materia del contendere .
Consideratoche: 5.Con memoria illustrativa depositata il 28 maggio 2024 parte con- tribuenterende noto genericamente di essersi avvalsa delle disposi- zioniin materia di definizione agevolata delle controversie tributarie . Dallalettura dei documenti allegati all’istanza si evince che oggetto didefinizione agevolata ex lege 29/12/22 n. 197 non sono gli avvisi diaccertamento impugnati in questa sede, ma una cartella di paga- mento, verosimilmente nelle more emessa per la riscossione delle riprese. In disparte dalla necessità di verifica della corrispondenza trail contenuto degli avvisi e quello della cartella di pagamento sud- dettasu cui parte ricorrente tace né l’Agenzia ha avuto modo di in- terloquire trattandosi di un deposito telematico avvenuto a ridosso dell’adunanzacamerale, comunque il Collegio rileva che trattandosi didefinizione di cartella, la previsione cui fare riferimento è logica- mentequella di cui all’art. 1 commi 231 - 252 della legge 29/12/22 n. 197(c.d. rottamazione q uater ) . 6.Il Collegio osserva che l’art.1 comma 236 della citata legge pre- vede:«Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresie assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamentodelle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estin- zionedel giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazioneattestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, ilgiudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti » . 7.Ritenuto che, in applicazione della previsione di legge suddetta, la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo per informazioni sulla nota dideposito di parte ricorrente del 28.5.2024 e per la sospensione del processoin attesa di perfezionamento della definizione agevolata,
P.Q.M.
LaCorte: rinviaa nuovo ruolo per informazioni da parte dell’Agenzia delle En- tratesulla nota di de