Cassation court declares tax dispute extinguished after taxpayer opted for simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's formal adoption of the simplified settlement procedure. The underlying dispute involved tax assessments arising from a criminal fraud investigation regarding illegal labor intermediation, which the lower courts had previously upheld against the taxpayer's appeal. The court ruled that the procedural outcome was dictated by the taxpayer's voluntary election to settle the matter under specific legislative provisions, thereby rendering the cassation appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 commi 186 e ss. della legge 29/12/22 n. 197; The adoption of the simplified tax settlement procedure by the taxpayer results in the automatic extinction of the pending judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19751/2018 R.G. proposto da MOSERS.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tata e difesa d all’ Avv. Giovanni D’Abruzzo (PEC: gio- vanni.dabruzzo@milano.pecavvocati.it), dall’Avv. Barbara Fumai e dall’Avv. Paolo Zucchinali, domiciliata presso la Cancelleria della Cortedi cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
Oggetto:definizione age- volata –controricorrente – avversola sentenza della C ommissione Tributaria di secondo grado dellaProvincia autonoma di Bolzano n.1/2/20 18 depositata il 2 gen- naio2018, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado della Provinciaautonoma di Bolzano è stato accolto l’appello dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria di primogrado di Bolzano n. 164 / 1 /20 16 che aveva accolto il ricorso introduttivo del la società Moser S.r.l. avverso gli avvis i di accerta- mento nn.
TBA03A101452/2015 e TBA03A100219/2015 relativi a ri- prese IVA e IRAP per gli anni di imposta 2009-11.
2. Le riprese hanno tratto origine dal procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano per frode fiscale, nella specie illegittima somministrazione di manodo- pera, celata da contratti di appalto stipulati con le societàCisal S.r.l., Nicos S.r.l. e il consorzio Sagim per lo svolgimento della lavorazione delle carni presso lo stabilimento della contribuente.
3. Il giudice di prime cure nel merito ha ritenuto che l’Agenzia non avesse fornito la prova dell’intermediazione abusiva di manodopera, mentreil giudice d’appello ha confermato integralmente le riprese. 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la contribuente,affidato a cinque motiv i, cui replica con controricorso l’Agenziadelle Entrate . Daultimo, in data 24.3.2024 la società ha reso noto di aver proce- dutoalla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti exart.1 commi 186 - 202 della l. n.197/2022 e ha chiesto la declara- toriadell’estinzione del giudizio.Consideratoche:
5. Nella memoria depositata in data 24.3.2024 la società contri- buente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi186 e ss. della legge 29/12/22 n. 197. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. La contribuente ha anche depositato le quietanze di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.
6. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo.Le spese del processo restano pertanto a caricodella parte che le ha anticipate , ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge197/22.
7. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
LaCorte: dichiaraestinto