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Ordinanza — n. 20605/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute extinguished due to taxpayer's acceptance of simplified settlement under D.L. 193/2016.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20605/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax litigation extinguished following the taxpayer's formal acceptance of the simplified settlement procedure provided for in D.L. 193/2016. Although the lower courts had previously ruled on the merits regarding non-existent business operations and procedural time limits, the parties agreed to terminate the proceedings via this specific administrative mechanism. Consequently, the Court ordered the dismissal of the case and assigned the procedural costs to the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 193/2016; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: The tax litigation is extinguished upon the taxpayer's adherence to the simplified settlement procedure, thereby precluding the payment of the double unified contribution.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction D.L. 193/2016 double unified contribution procedural costs allocation tax dispute termination administrative settlement fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 193/2016
L. n. 225/2016
193/2016, convertito in L. n. 225/2016 per i carichipendenti iscritti a ruolo in relazione ai tributi recati dall’atto diaccertamento oggetto del giudizio, e ha dichiara to di aderire a sua volta all’istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contenderepresentata da parte ricorrente.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
"doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11576 /20 16 R.G. proposto da FABRIZIOSACCHELLI, rappresentat o e difes o dall’Avv. Marco Micci- nesi(Pec: marcomiccinesi@pec.ordineavvocatifirenze.it ) e dall’Avv. Francesco Pistolesi (Pec: francesco.pistolesi@firenze.pecavvo- cati.it),elettivamente domiciliat o presso lo studio del l’Avv. Marcello Clarich(Pec: marcello.clarich@pec.it ) in Roma, vi ale Liegi 32 ; –ricorrente – contro Oggetto:definizione age- volata AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia di secondo grado della Toscanan.1916/29/2015 depositata il 1 3 aprile 20 15 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accoglieva parzialmente sia l’appello principale dell’Agenzia delle entrate sia l’appelloincidentale condizionato di Fabrizio Sacchelli, quale titolare delladitta individuale Hobby Car, proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n.133/5/12 la quale, previa riunione, aveva accolto i distinti ricorsi introduttivi proposti dalcontribuente.

Essiavevano ad oggetto tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2005,2006 e 2007, emessi a seguito di verifica fiscale e redazione dip.v.c. a carico della ditta individuale attiva nel commercio di au- toveicoli. N el quadro di operazioni oggettivamente e soggettiva- menteinesistenti, l’Agenzia delle entrate contestava al contribuente unmaggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP e l’indebita detrazione diIVA, oltre accessori. 2.In particolare, il giudice di prime cure preliminarmente respingeva l’eccezionedi inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, co. 7, della L. n.212/2000 e, nel merito, accoglieva i ricorsiaventi ad oggetto i menzionati avvisi, ritenendo le operazioni intrattenute dalla ditta del contribuente effettivamente svolte, sia sottoil punto di vista oggettivo che soggettivo, valutando a tal fine dirimentel’intervenuta richiesta di archiviazione formulata dal Pub- blico Ministero presso il Tribunale di Lucca nei confronti del ricor- renteper il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. 3.Il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieval’appello principale dell’Ufficio limitatamente alle annua- lità 2006 e 2007, ritenendo le operazioni contestate inesistenti e imputabilial contribuente la mancanza di diligenza per non aver ac- quisitosufficienti informazioni sulle ditte fornitrici, risultate cartiere eprive della minima struttura imprenditoriale.

Dicontro, la sentenza di appello accoglieva l’appello incidentale di partecontribuente per l’anno 2005 con il quale veniva contestato il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni ai sensi dell’art.12, co. 7, della L. 212/2000. 4.Avverso la sentenza propone va ricorso il contribuente, affidato a tremotivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il contribuente deposita va istanza di estinzione del giudizio per in- tervenutacessazione della materia del contendere a seguito di defi- nizione agevolata ex art.6 d.l. 193/2016, convertito con modifica- zioniin legge n.225/2016.

La Corte dispo neva un’interlocuzione con l’Agenziadelle Entrate, la quale deposita va infine memoria illustra- tiva. Consideratoche:

5. Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art.6del d.l. 193 del 2016, convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo , offrendo copia della domanda inoltrata pressol’Agenzia e relativa attestazione di deposito e di pagamento diimporti. 6.La presente controversia, di cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento di quanto dovuto. L’Agenzia con nota di deposito del 24.10.2023ha dato atto che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolataex D.L. n. 193/2016, convertito in L. n. 225/2016 per i carichipendenti iscritti a ruolo in relazione ai tributi recati dall’atto diaccertamento oggetto del giudizio, e ha dichiara to di aderire a sua volta all’istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contenderepresentata da parte ricorrente.

7. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processoe le spese del processo restano pertanto a caricodella parte che le ha anticipate .

8. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 20