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Ordinanza — n. 20600/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late tax appeal by ruling missing date on notification copy is a curable irregularity, not fatal nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20600/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed a late tax appeal filed by a taxpayer against a payment notice, overturning a lower court's dismissal based on procedural timeliness. While the lower court declared the appeal inadmissible because the notification copy lacked a date, the Supreme Court held that the absence of this date on the copy delivered to the taxpayer constitutes a mere procedural irregularity rather than a fatal nullity. Consequently, the court ruled that the actual notification date found in the official return document validates the service, thereby curing the defect and permitting the appeal to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 25, Art. 26 d.P.R. n. 602/1973; The absence of a notification date on the copy of a tax payment notice delivered to the taxpayer constitutes a curable irregularity rather than a fatal nullity, provided the official return document evidences the actual date of service.

Parole chiave

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tax payment notice notification irregularity procedural nullity late tax appeal curable defect d.P.R. 602/1973 judicial officer return opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 25 d.P.R. n. 602/1973
633/1973 perché notificata in data 8.1.2014 e quindi oltre i termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 che scadevano il 31.12.2013.
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
Con ricorso del 14.1.2014 la SMAR di Salvatore Andrea e Mastrogiacomo Mario snc impugnava nei confronti dell’Agenzia delle entrate la cartella di pagamento emessa a seguito d controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
633/1973 perché notificata in data 8.1.2014 e quindi oltre i termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 che scadevano il 31.12.2013.
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
Interveniva volontariamente ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992 Equitalia Sud spa che eccepiva la tardività dell’impugnazione e depositava copia della relata di notificaavvenuta il 14.5.2013.
art. 329 c.p
4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., 19, 20 e 21 nonché 51 e 53 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8245 del 2019
La mancanza del requisito legale opera oggettivamente ed il notificato non ha l'onere di dedurre di aver subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge» (Cass. n. 8245 del 2019;
Cass. n. 21865 del 2016
Cass. n. 21865 del 2016; Cass.
Cass. n. 15327 del 2014
21865 del 2016; Cass. n. 15327 del 2014; Cass.
Cass. n. 4993 del 2008
15327 del 2014; Cass. n. 4993 del 2008;Cass.
Cass. n. 2527 del 2006
4993 del 2008;Cass. n. 2527 del 2006).
Cass. n. 5691 del 2017
Cass. n. 5691 del 2017; Cass.
Cass. n. 17688 del 2011
5691 del 2017; Cass. n. 17688 del 2011; Cass.
Cass. n. 16578 del 2002
17688 del 2011; Cass. n. 16578 del 2002).
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10581/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587); -ricorrente- contro EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA, 192, presso lo studio dell’avvocato MELE ROCCO (-) rappresentato e difeso dall'avvocato NORMANNO ROBERTO (NRMRRT68P21D643A); -controricorrente- nonché contro SMAR DI SALVATORE ANDREA E MASTROGIACOMO MARIO SNC, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA, 262, presso lo studio dell’avvocato MARSICO LUIGI (MRSLGU73B21H501F) rappresentato e difeso dall'avvocato STASI ALESSANDRA (STSLSN69S51D643T); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

FOGGIA n. 351/2016depositata il 15/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. Con ricorso del 14.1.2014 la SMAR di Salvatore Andrea e Mastrogiacomo Mario snc impugnava nei confronti dell’Agenzia delle entrate la cartella di pagamento emessa a seguito d controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1973 perché notificata in data 8.1.2014 e quindi oltre i termini di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 che scadevano il 31.12.2013.

2. Si costituiva l’Agenzia delle entrate che eccepiva l’inammissibilità del ricorso tardivamente proposto, in quanto la cartella impugnata era stata notificata in data 14.5.2013, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle questioni relative alla notifica della cartella emessa da Equitalia.

3. Interveniva volontariamente ex art. 14 d.lgs. n. 546/1992 Equitalia Sud spa che eccepiva la tardività dell’impugnazione e depositava copia della relata di notificaavvenuta il 14.5.2013.

4. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Foggia accoglieva il ricorso, statuendo l’inammissibilità dell’intervento di Equitalia e annullando la cartella per avvenuta decadenza.

5. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate che censurava il primo giudice per aver dichiarato inammissibile l’intervento di Equitalia.

6. Si costituiva la controparte che eccepiva il giudicato interno sulla decadenza.

7. Proponeva appello incidentale Equitalia Sud insistendo per la legittimità del suo intervento e per l’avvenuta notifica il 14.5.2013 della cartella di pagamento.

8. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Puglia, con la sentenza in epigrafe, rigettava entrambi gli appelli.

9. La CTR osservava che l’Agenzia aveva appellato soltanto con riguardo alla legittimazione di Equitalia, cosicché si era formato il giudicato interno con riferimento alla notifica della cartella. Quanto al gravame di Equitalia, rilevavache l’intervento del Concessionario era ammissibile, avendo un interesse giuridicamente tutelabile, ma il suo appello incidentale andava rigettato nel merito, perché la relata di notifica sulla cartella di pagamento esibita dalla contribuente era « priva d ella data che rappresenta un elemento essenziale» con conseguente «radicale nullità della notifica»;da ciò derivava, da un lato, la tempestività del ricorso della contribuente e, dall’altro, la decadenza dal potere impositivo.

10. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate che si è affidata a due motivi. Ha resistito con controricorso la società. Si è costituita con controricorso anche Equitalia Sud spa. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., 19, 20 e 21 nonché 51 e 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art.2909 c.c., non essendosi formato alcun giudicato sulla notifica della cartella in quanto Equitalia Sud spa aveva spiegato appello incidentale sul punto, depositando la relata di notifica da cui risultava che la notificazioneera avvenuta in data 14.5.2013. 1.1.

La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del motivo, osservando che l’appello incidentale di Equitalia non poteva impedire il giudicato in quanto inammissibile per svariate ragioni: perché Equitalia non poteva dedurre questioni non sollevate dall’Agenzia, perché l’appello era stato effettuato tardivamente (pubblicata la sentenza di primo grado il 4.2.2015, l’appello era stato proposto soltanto il 29.10.2015) e perché Equitalia aveva dedotto la tempestività della cartella, sulla base della data risultante sulla relata in suo possesso (14.5.2013), senza contestare la tempestività del ricorso della SMAR. 1.2.

Tali eccezion i non colgono nel segno ed il motivo è fondato. 1.3. Il Giudice d’appello ha ritenuto ammissibile l’appello ed è entrato nel merito del gravame proposto, concernente la notifica della cartella di pagamento , che secondo l’appellante sarebbe avvenutail 14.5.2013 . Qu indi, non si è formato alcun giudicato su l tema né rilevano l e questioni sollevate dalla controricorrente , perché, in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado", gli asseriti vizi o limiti dell’appello di Equitalia dovevano essere oggetto di impugnazione ed , in difetto , su quelle questioni si è formato il giudicato interno (Cass. n. 6762 del 2021).

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973 in quanto erroneamente la CTR aveva dato rilievo all’assenza della data di avvenuta notifica sulla copia della cartella ricevuta dalla contribuente. Secondo la ricorrente, ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 25 cit., deve aversi riguardo alla data apposta sulla relata esibita da Equitalia (14.5.2013) mentre la mancanza di data sulla copia consegnata alla destinataria rileva soltanto ai fini della tempestività dell’impugnazione proposta dal notificato. 2.1.

Il motivo è fondato. 2.2. In tema di notificazione della cartella di pagamento, la mancanza nella relata di notifica sull'atto consegnato al destinatario della data, apposta dall’ufficiale giudiziario esclusivamente sull'atto originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al destinatario, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge e neppure vertendosi in un'ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare l'atto a conoscenza dell'interessato per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. n. 8245 del 2019;

Cass. n. 21865 del 2016; Cass. n. 15327 del 2014; Cass. n. 4993 del 2008;Cass. n. 2527 del 2006). 2.3. In questo caso, tale elemento risulta nella relata di notifica dell'atto restituito al mittente, evincendosi dall’avviso relativo alla notifica tramite messo incaricato , fotograficamente riprodotto nel ricorso per autosufficienza, che la notifica venne effettuata in data 14.5.2013 con consegna a mani di persona qualificatasi come incaricata e apposizione anche del timbro della società. 2.4. Piuttosto, l’assenza di data sulla copia notificata impedisce di pronunziare l’inammissibilità del ricorso per intempestività: secondo giurisprudenza consolidata, « il vizio della notifica (consistente nella mancata indicazione nella copia dell'atto notificato, tra l'altro, della data in cui essa è avvenuta) non può essere sanato da un ricorso intempestivo e per questo sanzionato con la decadenza della domanda per tardività.

Ciò perché il principio di sanatoria degli atti nulli, per raggiungimento dello scopo, non può essere applicato nell'ipotesi in cui dalla notifica dell'atto soggetto ad impugnazione decorra un termine perentorio ed il ricorso sia intempestivo, posto che la notifica irrituale non dà certezza del decorso dei termini per il notificato (a nulla rilevando la conoscenza acquisita ex post dalla copia depositata dal notificante). La mancanza del requisito legale opera oggettivamente ed il notificato non ha l'onere di dedurre di aver subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge» (Cass. n. 8245 del 2019;

Cass. n. 5691 del 2017; Cass. n. 17688 del 2011; Cass. n. 16578 del 2002).

3. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e, cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al giudice del merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di second