Court partially dismisses tax appeal, extinguishing one claim while nullifying others due to lack of necessary co-litigants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared partial extinction of the proceedings regarding one tax assessment due to the completion of a payment plan, while nullifying judgments on other assessments. The primary grounds for nullification were the absence of necessary co-litigants, specifically the company and minority shareholders, during both first and second instance trials. Consequently, the lower court sentences were quashed and the case remanded to a newly composed first-instance court for a new hearing with proper participation of all required parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 103 TUIR: The court extinguishes proceedings where tax obligations are fully paid under a plan, and nullifies judgments rendered without necessary co-litigants in tax disputes involving corporate partnerships.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12144/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Salvatori Giorgio Maria, elettivamente domiciliato in Foggia, via Ofanto n. 246, rappresentato e difeso da séstesso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 442/25/16, depositata il 23febbraio 201 6 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 202 4 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 442/25/16 del 23 / 02 /20 16 la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR) rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 140/06/13 della Commissione tributaria provinciale di Foggia (di Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Litisconsorzio necessario.Cons. est. G.M. Nonno seguito CTP), la quale aveva parzialmente accolto, previa riunione, i separati ricorsi propostida Gorgio Maria Salvatori avverso tre avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativ e agli anni d’imposta 2005e 2006. 1.1.
Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, due dei menzionati avvisi di accertamento conseguivano all’accertamento induttivo del reddito della RMM Italia s.a.s., della quale il contribuente era socio al 95%, mentre il terzo riguardava l’attività professionale di Giorgio Maria Salvatori, con conseguente rettifica del reddito a seguito di indagini bancarie. 1.2. La CTR rigettava l’appello di AE evidenziando che:
a) con riferimento all’accertamento per l’anno d’imposta 2006 nei confronti di RMM Italia s.a.s. era stata correttamente dichiarata la carenza di legittimazione del socio receduto, mentre non era stata intaccata la definitività dell’accertamento nei confronti della società;
b) con riferimento all’accertamento per l’anno d’imposta 2005 nei confronti di RMM Italia s.a.s. di Antonio Montagna (di seguito RMM) , le fatture contestate riguardavano acconti di un appalto non ultimato nel 2005, sicché le stesse dovevano essere tassate nell’esercizio successivo;
c) con riferimento, infine,al maggior reddito professionale doveva essere confermata la statuizione della CTP che aveva ridotto la misura dei ricavi imputati al contribuente.
2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso p er cassazione affidato a quattro motivi.
3. Giorgio Maria Salvatori resisteva con controricorsoe depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con riferimento all’avviso di accertamento n. TVK010604232 relativo all’anno 2005 e all’attività professionale del controricorrente, è pacificamente intervenuta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n.Cons. est. G.M. Nonno 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, con il versamentodi tutte le rate indicate nel piano di rateizzazione. 1.1. Ne consegue che, con riferimento a detto avviso di accertamento, va senz’altro dichiarata l’estinzione (parziale) del giudizio.
2. Il contribuente osserva che il giudizio dovrebbe estinguersi anche con riferimento all’avviso di accertamento n. TVK020704311 relativo all’anno 2005, con il quale sarebbe stato imputato al socio Salvatori, titolare del 95% delle quote di RMM , un reddito di partecipazione conseguente al maggior reddito accertato nei confronti della società, reddito già considerato nel contesto dell’avviso di accertamento n. TVK010604232. 2.1. Peraltro, formalmente, detto avviso non risulta essere stato definito dal contribuentee la sussistenza di una intervenuta cessazione della materia del contendere non può essere delibata in questa sede. 2.2.
Non è stata definitanemmeno la pretesa concernente l’avviso di accertamento n. TVK020704431 e relativo all’anno 2006. Tale atto impositivo attribuisce al socio Salvatori, a titolo di reddito di partecipazione, la quota parte del reddito d’impresa accertato nei confronti di RMM; pretesa alla quale l’Amministrazione finanziaria non ha mai rinunciato, avendo proposto – anche in relazione alla stessa – sia appello che ricorso per cassazione. 3.1. Orbene, per quanto concerne questi ultimi due avvis i , deve osservarsi che sia il giudizio di primo grado che quello di secondo grado si sono svolti in assenza di tutti ilitisconsorti necessari (cfr., ex multis , Cass. n. 16730 del 25/06/2018;
Cass. n. 27603 del 30/10/2018; Cass.n. 15116 del 11/06/2018; Cass. n. 1472 del 22/01/2018; Cass. n. 26648 del 10/11/2017; Cass. n. 15566 del 27/07/2016; Cass. n. 7789 del 20/04/2016; Cass. n. 25300 del 28/11/2014), vale a dire di RMM e dei soci di minoranza della società (è pacifico, infatti, che Giorgio Cons. est. G.M. Nonno Maria Salvatori sia titolare di una quota del 95% della stessa), con conseguente nullità dei menzionati giudizi.
4. In conclusione, va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio con riferimento all’avviso di accertamento n. TVK010604232, oggetto di definizione agevolata; per il resto, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullità delle sentenze di primo e secondo grado con conseguente cassazione dellesentenze e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari pretermessi, e per lespese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione parziale del giudizio con riferimento all’avviso di accertamento n. TVK010604232; per il resto, pronunciando sul ricorso, cassa le sentenze di primo e secondo grado e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizion