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Ordinanza — n. 20550/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows Equitalia's appeal, ruling the Regional Commission erred in rejecting new evidence of tax notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20550/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed Equitalia's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of the case. Equitalia argued the Commission incorrectly rejected documentary evidence proving the tax notice was served, while the Commission claimed the evidence violated procedural time limits. The Court found the evidence admissible and the Commission's refusal to admit it a violation of tax procedure laws, thereby overturning the lower decision.

Regesto Legislator

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Art. 58 comma 2 d.lgs. n. 546/1992; Art. 32 comma 1 d.lgs. n. 546/1992: In tax proceedings, parties may produce new documents in appeal even if pre-existing, provided they are submitted within the strict twenty-day deadline before the hearing, which is peremptory and subject to forfeiture for non-compliance.

Parole chiave

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tax procedure appeal new evidence admissibility peremptory time limit documentary proof service tax notice validity procedural forfeiture contradictory principle intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo sideduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione del combinato disposto degli artt.
Art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Art. 58 d.P.R. n. 546/1992
3 c.p.c., violazione dell’art. 58 d.P.R. n. 546/1992 laddove la CTR ha ritenuto inammissibile la produzione in appello della suddetta relata di notifica.
Art. 345 c.p.c.
546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art.
Art. 61 d.lgs. n. 546/1992
345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs.
Art. 32 comma 1 d.lgs. n. 546/1992
alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art.
Art. 24 comma 1 d.lgs. n. 546/1992
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
3 c.p.c., violazione dell’art. 58 d.P.R.
art. 58 d.P.R. n. 546/1992
3 c.p.c., violazione dell’art. 58 d.P.R. n. 546/1992 laddove la CTR ha ritenuto inammissibile la produzione in appello della suddetta relata di notifica.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17921 del 2021
546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass. n. 17921 del 2021; Cass.
Cass. n. 8927 del 2018
17921 del 2021; Cass. n. 8927 del 2018).
Cass. n. 18103 del 2021
24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (Cass. n. 18103 del 2021).
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20882/2016 R.G. proposto da : EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GRILLETTO GIOVANNI (GRLGNN72T22Z133U); -ricorrente- contro LOFFREDO ANNA; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 1258/2016depositata il 12/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE.

1. Anna Loffredo ha impugnato l’ intimazione di pagamento notificata il 20.2.2013 con la quale Equitalia Sud spa chiedeva il pagamento della somma di euro 5.816,19 oltre interessi e compensi di riscossione con riferimento a cartella di pagamento 10020010094810822001 notificata il 24.7.2002 per IRPEF, IVA, ILOR, Contributo SSN, relativi al1996.

2. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno ha accolto il ricorso osservando che non era stata data prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento e, comunque, la pretesa era ormai prescritta.

3. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania ha rigettato l’appello di Equitalia ribadendo l’assenza di prova della notifica della cartella poiché era stata prodotta documentazione in copia che non si era in grado di collegare alla contribuente e alla cartella in questione e, comunque, la produzione violava l’art. 58 d.lgs. n. 546/1992.

4. Equitalia Servizi di Riscossione spa ha proposto ricorso fondato su tre motivi.

5. E’ rimasta intimata la contribuente. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo sideduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione del combinato disposto degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973 laddove la CTR aveva ritenuto che la relata di notifica depositata non costituisse prova valida della notifica della cartella di pagamento.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 58 d.P.R. n. 546/1992 laddove la CTR ha ritenuto inammissibile la produzione in appello della suddetta relata di notifica.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., malgoverno dell’art. 58 d.P.R. n. 546/1992 laddove la CTR ha ritenuto “nuovi documenti” la relata di notifica della cartella di pagamento e dell’intimazione di pagamento.

4. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 4.1. Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass. n. 17921 del 2021; Cass. n. 8927 del 2018). L'art.58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza, per lo scopo che persegue e la funzione (rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio) cui adempie (Cass. n. 18103 del 2021). 4.2.

In questo caso era stata prodotta copia della relata di notifica dell’atto n. 10020010094810822001, riprodotta per autosufficienza in ricorso, da cui risulta l’avvenuta notificazione in data 24.7.2002 con consegna a mani di familiare convivente.

5. Conclusivamente, accolto il ricorso e cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa deve essere rimessa al giudice del merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvede