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Ordinanza — n. 20512/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to client's late withdrawal creating lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20512/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant filed a withdrawal request after the deadline. Although the appellant had previously agreed to a simplified tax payment plan, the court ruled that a unilateral withdrawal submitted electronically without notifying the opposing party fails to extinguish the proceedings. Consequently, the court determined the appeal was barred due to the subsequent lack of legal interest to continue the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 231-252, legge 197/2022; Art. 360, c.p.c.: A unilateral withdrawal submitted electronically without notifying the opposing party does not extinguish proceedings but renders the appeal inadmissible due to subsequent lack of interest.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility withdrawal of appeal lack of legal interest simplified tax payment plan Cassazione ordinanza responsabilità civile del consulente fiscale complicità in sottrazione d'imposta frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 231-252, della legge 197 del 2022
Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,ai sensi dell’art. 112 cod.
Art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997
CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art.
Art. 62 del decreto legislativo n. 546 del 1992
e all’art. 62 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che una mera attività di consulenza integrasse gli elementi essenziali per la configurabilità del concorso di persone.
Art. 112 cod. proc. civ.
Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 112 cod. proc. civ
Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 22 maggio 2019, n. 13923
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743).
Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
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Testo completo

nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9087/2022proposto da: Ifid Consulting r s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, assistita, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Fiorelli, con domicilio eletto presso il suo studio «Dentons Europe Studio Legale Tributario», in Roma, via XX Settembre, n. 5, giusta procura in calce al ricorso per cassazione. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’EMILIA ROMAGNA, n. 1158/21, depositata in data 28 settembre 20 21 , non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienzadel 26 marzo2024, dal Consigliere Lunella Caradonna; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

Roberto Mucci, che ha concluso per l’estinzione del giudizio; RILEVATO CHE 1. L a Commissione tributaria regionale, decidendo in sede di riassunzione del giudizio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 27765/2020 del 3 dicembre 2020, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Ifid Consulting s.r.l., avente ad oggetto il provvedimento di irrogazioni sanzioni, anno 2007, emesso ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, ritenendo provato il coinvolgimento della società ricorrente nel compimento della frode fiscale commessa dalla società Futura Costruzioni s.r.l., in ragione della consulenza prestata a favore di quest’ultima società per un corrispettivo, comprensivo di Iva, di euro 60.000,00, pagamento che era stato contabilizzato dalla società Futura Costruzioni s.r.l. per «consulenza amministrativa fiscale».

2. L a società Ifid Consulting s.r.l ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi .

3. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che una mera attività di consulenza integrasse gli elementi essenziali per la configurabilità del concorso di persone. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003 e dell’art. 9 deldecreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 6 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto l’art 7 del decreto legge n. 269 del 2003 esclude va che potessero essere chiamati a rispondere delle sanzioni amministrative irrogabili per violazioni imputabili a persone giuridiche a titolo di concorso anche soggetti diversi da tali persone giuridiche.

3. Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e all’art. 62, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la Commissione tributaria regionale, laddove aveva sostenuto che la società ricorrente aveva agito nel perseguimento di un proprio interesse economico, si ea pronunciata oltre le eccezioni riproposte dall’Ufficio nelle more del giudizio di rinvio. 4.Il quarto mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 18, comma 2, lett.

e) e comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto inammissibile il motivo con cui la società ricorrente aveva eccepito l’illegittimità dell’atto di irrogazione delle sanzioni per la mancata allegazione degli atti presupposti dallo stesso menzionati, sebbene tale censura enunciava, pur sommariamente, i profili di illegittimità dell’atto impugnato.

5. In via preliminare, va rilevato che l a società ricorrente ha depositato, con modalità informatiche, in data 4-6 ottobre 2023in atti, istanza di rinuncia al ricorso, rappresentando di avere presentato in data 2 maggio 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della legge 197del 2022 e che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva trasmesso in data 28 luglio 2023 comunicazione recante le somme dovute per la definizione agevolata. 5.1 La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire ilgiudizio, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass., 22 maggio 2019, n. 13923;

Cass., 21 giugno 2016, n. 12743). 5.2 Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 5.3Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti. 5.4 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoper sopravvenuta caren