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Decreto — n. 20419/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of tax debt declaration list.

Numero d'incarto Decreto — n. 20419/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinct following the automatic inclusion of the tax debt in the official declaration list. The plaintiff argued for a hearing to contest the tax reduction, while the opposing party relied on the statutory requirement for automatic extinction upon such inclusion. The court ruled that the procedural mechanism mandated by the new tax law renders the specific hearing request unnecessary, thereby terminating the case.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The automatic extinction of civil proceedings triggered by the inclusion of a tax debt in the declaration list precludes the automatic fixing of a hearing, as the statutory framework mandates termination unless explicitly requested by the parties.

Parole chiave

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procedural extinction tax debt declaration automatic termination civil procedure law fiscal litigation differimento dell'imposizione onere della prova del contribuente accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21009/2017 R.G. proposto da : MARZOLA LORIANO, rappresentatoe difeso dall’ avvocato OSNATO ANGELO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.EMILIA ROMAGNA n.993/ 10/ 2017 depositata il 20/03/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 22/07/2024