Italian tax court dismisses appeal due to self-annulment of tax notice extinguishing the dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the tax authority voluntarily annulled the disputed liquidation notice. The parties argued over the transfer of assets, but the administrative self-annulment removed the substantive conflict between them. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the legal interest in the case had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351: The voluntary annulment of a tax assessment notice by the administration in self-help causes the extinction of the judicial proceedings due to the cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12311/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (cf.: 80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia (pec.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ; –ricorrente – contro MV Agusta Motor S.p.a. ( 02324190129 ) , in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66 , presso lo studio Fantozzi Associati, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Belli Contarini ( BLLDRD64L24H501F; edoardobellicontarini@ordineavvocatiroma.org ) e dall’avvocato Roberto Altieri( LTRRRT69M09B354E; robertoaltieri@ordineavvocatiroma.org );
–resistente – e Registro Invim Accertamento BMW Italia S.p.a.(01934110154), Moto Italia S.r.l. ( 02869620126 ; già Husqvarna Motorcycles S.r.l.), in persona dei rispettivi legal i rappresentanti p.t. , con domicilio eletto in Roma, via Pacuvio n. 34 , presso lo studio dell’avvocato Chiara Romanelli (RMNCHR75T52H501M; chiararomanelli@pec.studioromanelli.biz) che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Mattarelli (MTTFNC68A07D969O; avv.francesco.mattarelli@legalmail.it); –controricorrenti – e BMW Espana Finance SL; -intimata - avverso la sentenza n. 2773/2018, depositata il 15 giugno 2018, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 11 aprile 2024, dal Consigliere dott.
Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. – sulla base di tre motivi, l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 2773/2018, depositata il 15 giugno 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia – pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 5 aprile 2017, n. 8792 –ha accolto il ricorso in riassunzione di MV Agusta Motor S.p.A.e, così, confermatola sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dalle società contribuenti avverso avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dietro riqualificazione, in termini di cessione di rami di azienda, delle operazioni con le quali MV Agusta Motor s.p.a.
– conferiti ne lla società di nuova costituzione, Boxer S .r.l., i rami di azienda Husqvarna Motorcycles e Motori Husqvarna – aveva ceduto a BMW Italia s.p.a. ed a BMW Espana Finance SL, la partecipazione totalitaria in detta società;2. –resistono MV Agusta Motor S.p.a., con memoria, e BMW Italia S.p.a.e Moto Italia S.r.l. con controricorso ; -BMW Espana Finance SL non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –in via pregiudiziale, va rilevato che, tra le parti, è cessata la materia del contendere in ragione dell’annullamento dell’avviso di liquidazione impugnato, adottato in autotutela dall’amministrazione; -difatti, come in più occasioni rimarcato dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46; v.
Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., 23 settembre 2011, n. 19533), risultando, così, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti sul petitume sulla causa petendi della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351); 2. - in considerazione del sovrapporsi in corso di causa, sull’orientamento di legittimità, di interventi normativi (l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 87; l. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 1084), e di conseguenti pronunce del Giudice delle Leggi(Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158;
Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), che hanno conferito alla res controversa profili di novità , con mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti, le spese dell’interogiudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte - dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; - compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio .Così de