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Ordinanza — n. 20353/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first ground but allows second ground regarding ICI declaration obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20353/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appellant's claim regarding an omitted appeal reason but accepted the argument that the tax declaration obligation did not exist due to a subsequent cadastral rectification. The first ground was dismissed because the new argument was introduced only in the appeal stage, whereas the second ground was upheld based on the specific legal provision exempting taxpayers from declaration duties when a cadastral rectification occurred after the tax year. Consequently, the lower court's judgment was quashed and the case remanded for a new decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006; Art. 360, c.p.c.: The taxpayer is exempt from the obligation to declare essential variations if a cadastral rectification establishing such variations occurred after the tax year, and the court may examine legal grounds different from those raised by the appellant if supported by the facts.

Parole chiave

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ICI declaration obligation cadastral rectification tax exemption omitted appeal reason cassation procedure stima fiscale immobiliare imposta immobiliare imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006
Ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.
l’omessa pronuncia su un motivo di appello, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., non risultando esaminata nella sentenza impugnata quella della Commissione tributaria regionale del Molise n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.
la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18775 del 2017, Rv. 645168 - 01
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30441/2022 R.G. proposto da: PUNTO COM SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato MANCINI FRANCESCO (MNCFNC51T12B519D) – avv.franomancini@pec.manciniassociati.it -ricorrente- contro COMUNE CAMPODIPIETRA, rappresentato e difeso da ll’avvocato CIMA ANGELO WALTER (CMINLW56R15H273M) – -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 163/2022 depositata il 03/05/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024e, previa riconvocazione, del 9/07/2024, dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

RILEVATO 1.La società contribuente ha impugnato l’ avviso di accertamento per l’i.c.i. relativo alle annualità 2011, notificatole il 23 maggio 2017, denunciando in via pregiudiziale l’intervenuta prescrizione e decadenza, in quanto, non sussistendo l’obbligo dichiarativo, il termine per l’accertamento dell’imposta non può farsi slittare all’anno successivo a quello dell’annualità dovuta; in via subordinata, l’illegittimità dell’avviso per non essere ancora ultimato, nel 2011, l’immobile e per non essere conseguentemente dovuta l’imposta, ed ha chiesto, comunque, la disapplicazione delle sanzioni.

2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza di appello si legge: «quanto alla sussistenza dell’obbligo dichiarativo delle variazioni essenziali che si assume inesistente per difetto di notifica del classamento degli immobili con l’attribuzione di maggior rendita, non si fa eccezione delle variazioni essenziali…..pacifica la sussistenza di variazioni essenziali negli immobili della Punto Com correnti in contrada Selva di Campodipietra che hanno determinato l’accertamento di maggior rendita e la relativa imposizione, condizione che ha reso operativa nel caso in esame la obbligatorietà delle dichiarazioni i.c.i.».

3. Avverso la sentenza di appello la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

4. Il Comune si è costituito con controricorso ed ha depositato successiva memoria, in cui ha allegato l’intervenuta cassazione, con ordinanza di questa Corte n. 8504 del 2023, della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 440 del 2018 (invocata nel primo motivo del ricorso per cassazione). 6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 14 giugno 2024 e, previa riconvocazione, del 9 luglio 2024. CONSIDERATO 1.La ricorrente ha dedotto:

1) l’omessa pronuncia su un motivo di appello, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., non risultando esaminata nella sentenza impugnata quella della Commissione tributaria regionale del Molise n. 440/2018 (in cui si è accertata l’omessa notifica dell’atto di classamento), invocata nell’appello quale presupposto dell’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto fondato su variazione di classamento mai notificata (motivo aggiunto rispetto a quelli formulati nel ricorso introduttivo);

2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, 2697 e 2727 cod.civ., in quanto non risultano affatto pacifiche, nel caso in esame, le variazioni essenziali e conseguentemente l’obbligo dichiarativo, al cui inadempimento i giudici di merito hanno collegato lo slittamento della decadenza eccepita. 2.Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza invocata è stata valutata dal giudice di appello e ritenuta irrilevante in considerazione della pendenza del ricorso per cassazione («le censure alla decisione ... si riferiscono ad una pronuncia di questa CTR in diversa composizione che ha deciso un caso analogo relativo all’annualità di imposta 2010, sentenza in atti allegata sottoposta al vaglio della Suprema Corte»).

A ciò si aggiunga che la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 440/2018 è stata cassata con rinvio con ordinanza di questa Corte, n. 8504 del 2023, come illustrato dal controricorrente nell’ultima memoria. Per completezza deve evidenziarsi che nel ricorso introduttivo non è stato formulato uno specifico motivo avente ad oggetto l’omessa notifica dell’atto catastale, presupposto dell’avviso impugnato. Tale doglianza è stata introdotta in appello ed è stata fondata sulla sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 440/2018, oggi venuta meno, per cui non occorre, in questa sede, neppure verificare l’ammissibilità della formulazione di tale motivo aggiunto. 3.Il secondo motivo è fondato e deve essere accolto. 3.1.

Preliminarmente deve ribadirsi che la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come allegati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto (Sez. 3, n. 18775 del 2017, Rv. 645168 - 01). Da tale premessa consegue che questa Corte può e deve verificare la sussistenza (o l’insussistenza) dell’obbligo dichiarativo i.c.i. (contestato nel ricorso introduttivo e con la presente censura) anche sotto profili diversi da quelli indicati dalla ricorrente, attenendosi ai fatti allegati dalle parti ed alle domande ed eccezioni dalle stesse ritualmente e tempestivamente formulate. 3.2.

La sentenza impugnata fa dipendere l’obbligo dichiarativo del contribuente dalla esistenza di variazioni essenziali dell’immobile, che, secondo quanto allegato da entrambe le parti e secondo quanto accertato dai giudici di merito, hanno successivamente determinato un atto di rettifica catastale. In particolare, come già evidenziato, in un passaggio motivazionale della decisione si legge che «quanto alla sussistenza dell’obbligo dichiarativo delle variazioni essenziali, che si assume inesistente per difetto di notifica del classamento, con l’attribuzione di maggiore rendita, non si fa eccezione delle variazioni essenziali, ma si pone in evidenza un difetto di notifica».

Nella sentenza di primo grado, in modo ancora più esplicito, si è fatto riferimento, a p. 4, alla notifica del 2010 della variazione di classamento (vedi ricorso per cassazione p. 7). Ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, «a 6di 87di 8 i sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, convertito in l. n. 248 del 2006, non sussiste l’obbligo dichiarativo del contribuente laddove sia intervenuta, in virtù di un atto di rettifica catastale, una variazione del classamento o della rendita catastale in epoca posteriore a 4.In conclusione, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto, rigettato il primo.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate in considerazione della novità della questione, relativamente alla quale non esiste un precedente specifico.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, e conseguentemente cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito la causa, accogl