Italian Court of Cassation corrects a material error in an order regarding the correct regional tax court jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation corrected a material error in a previous order that incorrectly designated the Lombardy regional tax court instead of the Emilia-Romagna court. The Association for Multiple Sclerosis argued this geographical mistake required correction, while the municipality remained the respondent. The court ruled that such clerical errors must be fixed under civil procedure codes, resulting in the order being amended to reflect the correct regional jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, 63 d.lgs. 546/1992; Art. 287, 391 bis c.p.c.: A material error in designating the correct regional second-instance tax court must be corrected by the Court of Cassation, as the designated court lacks jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17565/2023 R.G. proposto da : AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II, N. 33, presso lo studio dell’avvocato CALDERARA GIANLUCA (CLDGLC70H22H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERARDI LUIGI FERDINANDO (BRRLFR69C15L738D) -ricorrente- contro COMUNE DI PORRETTA TERME -intimato- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 17513/2023depositata il 19/06/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione accoglieva il ricorso (quanto al primo motivo) della contribuente e, cassata la sentenza (CTR Emilia-Romagna del 24 febbraio 2021 n. 298),disponeva il rinvio alla Corte di G iustizia T ributaria di secondo grado della Lombardia;
2. con il ricorso in oggetto la AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS chiede la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza, in quanto il rinvio doveva essere disposto alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna e non a quella della Lombardia;
3. il Comune è rimasto intimato. Considerato che 1. Deve correggersi il mero errore materiale contenuto nell’ordinanza in oggetto, in quanto il rinvio deve disporsi alla CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, come previsto dagli art. 4 e 63 d. lgs. 546 del 1992.Si tratta di un evidente errore materiale, emendabile ex art. 287 e 391 bis cod. proc. civ. in quanto la CGT di secondo grado della Lombardia non viene in considerazione nell’ordinanza della Cassazione n. 17513/2023 depositata il 19/06/2023. Nulla per le spese, non essendoci soccombenza: « Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio»(Sez. 3 - , Sentenza n. 26566 del 14/09/2023, Rv. 669068 -01).
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte di Cassazionen. 17513/2023 depositata il 19/06/2023, sostituendo le parole del dispositivo «rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione» con «rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione»; dispone la correzione della motivazione dell’ordinanza in oggetto sostituendo le parole «rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia»con « rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna». Dispone che le correzioni siano annotate nell’origi