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Ordinanza — n. 20302/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal dismissed for untimeliness due to missing proof of notice date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20302/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a second-instance decision that had dismissed the case for untimeliness. The lower court rejected the appeal because the taxpayer failed to prove the date of receipt of the tax assessment notice, which is required to verify the 60-day filing deadline. The Court ruled that the lower court erred by refusing to accept the original or a photocopy of the notice as proof of receipt, which can be produced later under specific tax procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 21, Art. 22 d.lgs. 546/1992; In tax proceedings, the burden of proving the notice date for timeliness lies with the appellant, but the lower court must accept subsequent production of the original or photocopy of the notice to verify receipt.

Parole chiave

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tax appeal timeliness proof of notice receipt untimeliness admissibility tax procedural rules burden of proof notice tempestività dell'istanza di ricusazione eccezioni processuali tardive notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 21 d.lgs. 546 del 1992
ricorre per cassazione la società contribuente con un unico motivo di ricorso (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.
Art. 22 d.lgs. 546 del 1992
Infatti, nell’ipotesi di eccezione della tardività del ricorso (da parte dell’Ufficio o del concessionario) è il ricorrente che deve provare la tempestività del ricorso: «Nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - Ordinanza n. 25107 del 10/11/2020
Sez. 6 - Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022
Sez. 5 - Sentenza n. 18872 del 07/09/2007
Sez. 5 - Ordinanza n. 19580 del 24/07/2018
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21508/2023 R.G. proposto da : società Casabianca s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante COMENSOLI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in CROTONE VIA DISCESA FOSSO, 37 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CAVARRETTA SILVANO (CVRSVN48T21G508Q) che larappresenta e difende -ricorrente- contro "SOCIETA' GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTI- S.P.A.(SO.GE.R.T.)", elettivamente domiciliatain GRUMO NEVANO VIA V. CIMMINO,12, presso lo studio dell’avvocato PEZZULLO MARIA (PZZMRA77R62F839G) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIAn. 1093/2023 depositata i l 12/04/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento per TASI 2015, in considerazione della mancanza della prova, in atti, della data del ricevimento dell’atto impugnato, per il controllo della tempestività del ricorso;

2. ricorre per cassazione la società contribuente con un unico motivo di ricorso (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

2. resiste con controricorso la SO.GE.R.T. s.p.a. che chiede di dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo.

3. Il Comune è rimasto intimato. Considerato che 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, cui si demanda anche di liquidare le spese del giudizio di legittimità.

2. La CGT di secondo grado della Calabria ha d’ufficio dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto il ricorrente non avrebbe depositato la documentazione comprovante la data della notifica dell’atto impugnato, per la verifica della tempestività del ricorso (nei 60 giorni previsti dall’art. 21 del d. lgs. 546 del 1992); la controricorrente non aveva nulla eccepito sulla tempestività del ricorso sia in primo grado sia in appello. La questione dell’inammissibilità è stata rilevata d’ufficio e su di essa le parti non hanno potuto interloquire.

Infatti, nell’ipotesi di eccezione della tardività del ricorso (da parte dell’Ufficio o del concessionario) è il ricorrente che deve provare la tempestività del ricorso: «Nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione, a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato, con la relativa notificazione, il contribuente è pur sempre tenuto a provvedervi allorquando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell'atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 25107 del 10/11/2020, Rv. 659499 -01).

Tuttavia, la tardività dell’impugnazione può essere rilevata d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio ex art 101, secondo comma, cod. proc. civ.: «La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022, Rv. 664444 – 01 ; vedi anche Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019, Rv. 652803 -01).

Comunque, in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell'art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato (per la verifica della notifica al fine della tempestività del ricorso introduttivo) può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell'articolo citato (Vedi, in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 18872 del 07/09/2007, Rv. 600883 – 01 e Sez. 5 - , Ordinanza n. 19580 del 24/07/2018, Rv. 649823 -01).

Nel caso in giudizio la CGT di secondo grado della Calabria ha direttamente pronunciato sull’inammissibilità in violazione dell’art. 22, primo, quarto e quinto comma, d. lgs. 546 del 1992, citato.

P.Q.M.

accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia T ributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, c