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Ordinanza — n. 20292/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal by declaring the proceeding extinguished after the taxpayer joined the simplified settlement scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20292/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The taxpayer voluntarily withdrew the tax appeal and joined the simplified settlement scheme, fulfilling all financial obligations. The court declared the proceeding extinguished because the taxpayer ceased the subject matter of the dispute by adhering to the new regulations. Consequently, the court ruled that the judgment was not a rejection but an extinction, exempting the taxpayer from the standard litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 Dl. n. 193 del 2016; Art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992: When a taxpayer voluntarily withdraws an appeal and adheres to the simplified settlement scheme, the proceeding is declared extinguished rather than rejected, thereby excluding the application of the rule requiring the payment of the uniform contribution.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal simplified settlement scheme proceeding extinction litigation costs exemption taxpayer voluntary withdrawal adeguamento del reddito imposta sul reddito deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

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Art. 6 Dl. n. 193 del 2016
redditometro, ricalcolava ai fini Oggetto:Irpef 2006 - Avviso di accertamento - Adesione a definizione agevolata- Art. 6 Dl 193/2016 - Estinzione del giudizio.
Art. 46 D.Lgs. n. 546 del 1992
In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Finotti Massimiliano, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine della memoria di costituzione dei nuovi difensori, nominati in sostituzione dei precedenti, Avv.ti Claudio Lucisano e M. Sonia Vulcano, che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via Crescenzio n. 91 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 82, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 10.7.2015, e pubblicata il 22.1.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, in applicazione delle regole dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro, ricalcolava ai fini Oggetto:Irpef 2006 - Avviso di accertamento - Adesione a definizione agevolata- Art. 6 Dl 193/2016 - Estinzione del giudizio. Irpef il reddito percepito nell’anno 2006 da Finotti Massimiliano, in considerazione dei beni posseduti e delle spese sostenute per incrementi patrimoniali, e gli notificava in conseguenza l’avviso di accertamento n. T7G012406799/2011, in relazione al tributo dell’Irpef.

2. Finotti Massimiliano impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, contestando nel merito l’accertamento tributario. I giudici di primo grado ritenevano fondate le difese proposte dal contribuente, ed annullavano l’atto impositivo.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. La CTR riformava la decisione della CTP, e riaffermava pertanto la piena validità ed efficacia dell’atto impugnato.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a nove motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. 4.1. Il contribuente ha quindi depositato memoria con allegata documentazione, nella stessa ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha domandato di pronunciare l’estinzione del giudizio, avendo aderito a normativa di definizione agevolata delle controversie ed assolto ogni onere.

Motivi della decisione 1. Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Il ricorrente Finotti Massimiliano, infatti, ha depositato istanza di voler dichiarare l’estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., ed avendo provveduto al pagamento di ogni onere.

2. L’istanza è stata ricevuta da Equitalia Servizi di Riscossione Spa il 4.1.2017. Nel complesso la richiesta del contribuente ha riguardato tutti i carichi pendenti in relazione all’ambito provinciale di Torino. L’Incaricato per l’esazione ha provveduto al calcolo degli oneri. La definizione integrale delle pendenze è intervenuta mediante il pagamento di cinque rate, in relazione alle quali il contribuente ha prodotto copia dei bollettini di versamento quietanzati. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.

3. In materia di spese di lite occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, “Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”. 3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdo