Court allows tax authority appeal, overturning lower court for failing to prove business unprofitability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had previously dismissed the appeal. The authority argued that the taxpayer's business was unprofitable due to missing receipts and rising inventory, while the lower court only considered sector studies. The court ruled that the lower court incorrectly applied the principle allowing inductive income assessment based on unprofitable conduct when formal books are unreliable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973; Art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972: The tax administration may inductively assess income based on unprofitable conduct if formal books are unreliable, placing the burden of proof on the taxpayer to demonstrate correctness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.3360/2020R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – E Massimo Gallo; -intimato- avversola sentenza n.4446/18 d ella Commissione tributaria regionale della Calabria, pronunciata il 20 dicembre 2018, depositata il 21 dicembre 2018e non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 0 giugno 2024dal consigliere Andreina Giudicepietro .
RILEVATO CHE tributi r.g. n.3360/2020 Cons. est. Andreina Giudicepietro l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro Massimo Gallo, che è rimasto intimato, avverso la sentenza n.4446/18 della Commissione tributaria regionale della Calabria, pronunciata il 20 dicembre 2018, depositata il 21 dicembre 2018 e non notificata, che ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnazione dell’avviso di accertamento n.816H00043 e per il resto rigettato l’appello dell’ufficio; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ;
CONSIDERATO CHE 1.1.con il primo motivo, la ricorrente denunzia l ’omesso esame su di una circostanza rilevante ai fini della decisione in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r. non avrebbe ritenuto compiutamente provata l’antieconomicità dell’attività di impresa del contribuente, quando dall’atto di appello era dato evincersi la deduzione di elementi di valutazione della bassa redditività; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, dell’art.62 sexties d.l. 4 gennaio 1973,n. 33, e dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r., nel ritenere che l’accertamento si basasse sul solo scostamento dagli studi di settore, senza che fosse dimostrata l’antieconomicità della gestione imprenditoriale, non avrebbe tenuto conto dell’intero comportamento del contribuente che, in assenza di valide ragioni, omettendo di emettere scontrini fiscali ed aumentando le rimanenze di magazzino, anziché smaltire la merce in r.g. n.3360/2020 Cons. est.
Andreina Giudicepietro giacenza, continuava a svolgere attività di impresa in maniera antieconomica; 2.1. il secondo motivo è fondato con conseguente assorbimento del primo; la C.t.r. nella sentenza impugnata, afferma che le uniche incongruenze rilevate dall'ufficio siano quelle legate all'applicazione dello studio di settore e, ciò , quelle relative a uno scostamento del risultato di esercizio e delle rimanenze; il giudice di appello, tuttavia, pur opinando che tali incongruenze non giustifichino l’accertamento analitico induttivo dell’ufficio, dà atto che l’amministrazione ha contestato anche l’antieconomicità della condotta del contribuente; sul punto il giudice di appello rileva che l’ufficio si eralimitato al richiamo, in maniera del tutto generica, dei verbali sulla mancata emissione di scontrinie sul l'acquisto di un immobile nel corso dell'anno di imposta, senza, per̀ , fo rni re alcuna specifica indicazione attestante -in via concreta e attuale-se e in quale misura tali elementi potessero avere inciso sul dedotto profilo di antieconomicità della gestione dell'azienda; deve, per̀, rilevarsi che l’ufficio aveva dedotto l’inattendibilità della contabilità del contribuente, per la reiterata gestione antieconomica dell’impresa nel corso di diverse annualità, durante le quali era stata accertata la mancata emissione degli scontrini fiscali ed il costante aumento delle rimanenze, nonché l’acquisto di un immobile, che non si giustificavano in relazione all’esiguità dei ricavi contabilizzati e dichiarati; questa Corte è ormai costante nel ritenere che l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai r.g. n.3360/2020 Cons. est.
Andreina Giudicepietro sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (ex multis, Cass. n. 35713/2022); la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tale principio e deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione