Cassation court dismisses tax appeal by ruling case extinguished due to successful simplified payment plan adoption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer successfully adopted a simplified payment plan under specific legislative provisions. Although the taxpayer had filed two separate cassation appeals against the Regional Court's decision, the court noted that the matter ceased to exist once the taxpayer committed to the new payment schedule. Consequently, the court ruled that no further judicial review was necessary as the underlying controversy had been resolved through the administrative settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, d.l. 119/2018; Art. 391, c.p.c.: The adoption of a simplified payment plan extinguishes the contentious matter, rendering subsequent cassation appeals inadmissible as the subject of the dispute no longer exists.
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nunciato la seguente ORDINANZA nei procedimenti riuniti nn. 1695/2017R.G. e 2203/2017 R.G. propostida: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, V ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro ACETO DI CAPRIGLIA ELENA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Franco Picciaredda ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Panama n. 95. –controricorrenteincidentale– Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5774/50/2016, depositata in data 16 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal Consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:
1. Elena Aceto di Capriglia riceveva notifica dell’avviso di accertamento ai fini IRPEF n. TF3011105812 per l’anno d’imposta Avv. Acc IRPEF 2008 2008. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Napoli I - rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della dett a contribuente ex art. 38 , quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,rettificando il reddito dichiarato pari a € 70.885,00 e accertando un maggior reddito di € 981.222,00 per l’anno d’imposta 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente : imbarcazioni, diversi immobili, collaboratore domestico e rate di leasingper un’imbarcazione.
2. Avverso l’avviso di accertamento la contribuent e proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli ; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio,contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
3. La C.t.p., con sentenza n. 3799 / 09/2015, accoglieva parzialmente i l ricorso de lla contribuent e, rideterminando il maggior reddito imponibile per l’anno 2008 in €807.086,10.
4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r.della Campania; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, proponendo, altresì, appello incidentale per la parte in cui era rimasta soccombente.
5. Con sentenza n. 5774/50/ 201 6 , depositata in data 16 giugno 2016, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente sia il gravame principale della contribuente che quello incidentale dell’ufficio, per l’effetto rideterminando il maggior reddito imponibile in € 296.626,97.
6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la contribuenteha resistito con controricorso.
7. Avverso la medesima sentenza la contribuente, ha proposto ricorso per cassazione (rubricato al NRG 2203/2017) affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 giugno 2024nella quale è stata disposta la riunione del giudizio avente ad oggetto il ricorso n. 2203/2017 al presente giudizio. Considerato che:
1. preliminarmente, va rilevato che i due ricorsi sono stati proposti avverso la stessa sentenza resa dalla C.t.r. della Campania (n. 5774/16 depositata in data 16 giugno 2016) relativa allo stesso avviso di accertamento (n. TF3011105812). 1.2. I ricorsi, pertanto, ai sensi dell’art.335 cod. proc. civ., vanno riuniti. 1.3. Sul punto, va rilevato che è pacifico che il principio dell'unicità del processo di impugnazionecontro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso diricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogniricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, inricorso incidentale.
Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nellastessa data, l'individuazione delricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito deiricorsi, sicché è principale ilricorso depositato per primo, mentre é incidentale quello depositato per secondo(Cass. 04/12/2014 , n. 25662 ) 2. Ancora, va premesso che la contribuente comunicava, con nota depositata in data 20 maggio 2024, di aver aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima – presentata in data 29/04/2019 - con l’indicazione dell’importo totale da pagare (155.621,03) e del piano di rateazione in 18 rate nonché copia dellequietanz e di versamento d i tutte le rate . 2.1.
Orbene , v ista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136e rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.
3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in considerazione dell’intervenuta definizione agevolata; spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione