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Ordinanza — n. 20242/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to loss of interest after false notification claim succeeded in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20242/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the subject matter of the dispute ceased following the taxpayer's successful false notification claim in a prior judgment. Although the taxpayer argued procedural violations regarding the tax assessment notice, the court noted that the underlying debt had been fully released. Consequently, the court dismissed the appeal because no legitimate interest remained for the taxpayer to pursue further litigation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 60 D.P.R. 600/1973; Art. 39 D.Lgs. 546/1992: When a final judgment annuls the tax assessment notice due to false notification, the taxpayer loses the interest to appeal the subsequent payment order, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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false notification claim loss of interest tax assessment annulment procedural nullity cessation of dispute comunicazione fiscale notifica delle Intese pagamento di supplementi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, c.p.c.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, second paragraph, no. 4, c.p.c.
la violazione dell’art. 132, secondo comma, n.
Art. 60, first paragraph, letter e), D.P.R. 600/1973
Art. 39, D.Lgs. 546/1992
la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs.
Art. 13, paragraph 1-quater, D.P.R. 115/2002
la violazione dell’art. 132, secondo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Tribunale di Crotone, n. 636/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19180/2022 R.G. proposto da : G.A.L. KROTON SOCIETA’ CONSORTILE R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Vittoria Quercia ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo all’indirizzo pec: vittorio.quercia@avvocaticrotone.legalmail.it , –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata ex lege, –controricorrente – IRES AVVISO INTIMAZIONE Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.CALABRIA, n. 1 934 / 20 22 , depositata l’08/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio2024 dal consigliere Rosanna Angarano .

Rilevato che: 1.G.A.L. Kroton società consortile r.l., ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Crotone che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’intimazione di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento per il recupero di imposte per l’anno 2012.

2. La C.t.r., a conferma della sentenza di primo grado, riteneva regolare la notifica dell’avviso di accertamento, sebbene la società avesse proposto via autonoma querela di falso avverso la relata di notifica.

3. L’Ufficio ha versato in atti provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo dando atto che con sentenza passata in giudicato n. 636 del 2023, resa dal Tribunale di Crotone , è stata accolta la querela di falso. 4.Il contribuente ha depositato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento dei primi due motivi, dichiarando di non avere più interesse al terzo. Considerato che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 111 Cost. in ragione della nullità della sentenza per motivazione affetta da irriducibile illogicità e, in ogni caso, apparente e comunque intrinsecamente contraddittorietà Cons. est. Rosanna Angarano 3 2.Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. laviolazione e/o falsa applicazione dell’art 60, primo comma lett.

e) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la norma in questione –nonostante avesse escluso si vertesse in ipotesi di irreperibilità assoluta quanto piuttosto in ipotesi di irreperibilità relativa –e per non aver accertato e dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di accertamento.

3. Con il terzo motivo proposto in via subordinata denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non aver la Commissione Tributaria Regionale, sospeso il giudizio di appello nonostantela pendenza di un procedimento per querela di falso relativo alla notifica dell’avviso di accertamento.

4. A seguito del provvedimento di sgravio integrale e, quindi, venuto meno il titolo legittimante l’iscrizione a ruolo del credito tributario, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, non residuando alcun interesse del ricorrente ad una pronuncia sututti i tre motivi di ricorso.

5. Le spese di lite, restano compensate, limitatamente a quelle relative ai gradi di merito, in ragione dell’andamento del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità, invece, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Agenzia delle entratein ragione della falsità della notificazione dell’avviso di accertamento, prodromico all’intimazione impugnata in questa sede, a ccertata a seguito di querela di falso proposta da parte ricorrente.

6. Poiché la definizione della lite è conseguenza dell’annullamento dell’atto impositivo, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma Cons. est. Rosanna Angarano 4 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensatra le parti le spese di lite dei gradi di merito; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamentoin favore della società ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 200,00 per esborsi, euro 7.000,00per compensi oltre il rimborso forfetario delle spese gene