Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20230/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal from case via settlement with opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20230/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the appellant voluntarily withdrew the cassation appeal following a settlement agreement with the defendant. The local government entity consented to this withdrawal, leading the court to terminate the proceedings without addressing the merits of the tax dispute. Consequently, no further contribution unificato was required as the withdrawal did not meet the specific conditions for such fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished upon the parties' mutual agreement to settle the dispute, precluding the imposition of additional contribution unificato fees.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal settlement agreement extinction of proceedings contribution unificato tax dispute mutual consent withdrawal of appeal imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 4, c.p.c.
va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; 1.4.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 20031-2021 R.G. proposto da: LUITPRANDI ANNA MARIA, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO VITI giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo -ricorrente- contro COMUNE DI VIAREGGIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARIA FRANCESCA CORRADI, rappresentato e difeso dall’Avvocato VALERIO PARDINI giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 21/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/7/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Anna Maria Luitprandi propone per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello del Comune di Viareggio avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Lucca, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2013 relativo ad immobile in comproprietà della ricorrente; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 27/6/2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune di Viareggio; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’ente locale controricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di C