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Ordinanza — n. 20180/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20180/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20180/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la Unione Valnure Valchero, nella qualità di ente affidatario del servizio di gestione, accertamento e riscossione in forma diretta e/o indiretta dei tributi del Comune di San Giorgio Piacentino (PC), ed il Comune di San Giorgio Piacentino (PC) hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna il 29 ottobre 2020, n. 1192/08/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’omess a dichiarazione dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, con riferimento ad aree edificabili site nel medesimo Comune, delle quali la “Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco C. S.a.s.” era proprietaria, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla “ Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco C. S.a.s.” nei confronti della Unione Valnure Valchero e del Comune di San Giorgio Piacentino (PC) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza il 2 3 novembre 2017, n. 170/02/2017, con compensazione delle spese giudiziali;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20180/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072).

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Testo completo

te affidatario del servizio di gestione, accertamento e riscossione in forma diretta e/o indiretta dei tributi del Comune di San Giorgio Piacentino (PC), ed il Comune di San Giorgio Piacentino (PC), in persona del Sindaco pro tempore, entrambi rappresentati e difes i dall’Avv. Salvatore Caltabiano, con studio in Piacenza, elettivamente domiciliati presso l’Avv. Domitilla Ambrosio, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI CONTRO la“Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco C. S.a.s.”, con sede in San Giorgio Piacentino (PC), in persona del socio accomandatario gerente pro tempore; INTIMATA ICI IMU ACCERTAMENTO CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA LITEavverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale d ell ’Emilia – Romagna il 29 ottobre 2020, n. 1192/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 luglio 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; CONSIDERATO CHE:

1. la Unione Valnure Valchero, nella qualità di ente affidatario del servizio di gestione, accertamento e riscossione in forma diretta e/o indiretta dei tributi del Comune di San Giorgio Piacentino (PC), ed il Comune di San Giorgio Piacentino (PC) hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna il 29 ottobre 2020, n. 1192/08/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per l’omess a dichiarazione dell’ICI relativa agli anni 2010 e 2011, con riferimento ad aree edificabili site nel medesimo Comune, delle quali la “Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco C. S.a.s.” era proprietaria, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla “ Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco C. S.a.s.” nei confronti della Unione Valnure Valchero e del Comune di San Giorgio Piacentino (PC) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza il 2 3 novembre 2017, n. 170/02/2017, con compensazione delle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure– che aveva rigettato, dopo la relativa riunione, iricorsi originari – nel senso di ridurre l’ICI dovuta nella misura del 25%;

3. la “Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco C. S.a.s.” è rimasta intimata;4. in corso di causa, a seguito di conciliazione stragiudiziale della controversia, la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’«estinzione» del presente procedimento«per cessazione della materia del contendereo con altra formula come meglio sarà ritenuto»; CONSIDERATO CHE:

1. la conciliazione stragiudiziale in corso di causa ( come da verbale dell’1 dicembre 2021, in allegato al fascicolo di parte ricorrente) non consente di dichiarare l a cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546, sia perché la contribuente è rimasta intimata e non ha concorso alla presentazione dell’«istanza congiunta», sia perché tale modalità di definizione della controversia è stata prevista per i giudizi dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione soltanto con l’introduzione del comma 4-bisnella medesima disposizione da parte dell’art. 1, lett. u, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, sempre che essi siano instaurati dopo il 4 gennaio 2024 (art. 4, comma 2, seconda parte, deld.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220) (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2024, n. 2797); non resta, perciò, che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venutameno una residua utilità alla coltivazione della lite in capo all’ente impositore;

2. essendo rimasta intimata la controparte, non può esservi luogo ad alcuna regolamentazione delle spese giudiziali;

3. il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P .R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia delcontendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità(tra le tante:

Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2022, n. 36334; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2023, n. 6851; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2023, n. 18072).

P.Q.M.

La Cortedichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2024. LAPRESIDENTE Dott.ssa Angelina-Maria Perrino