Ordinanza Interlocutoria — n. 20153/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.128/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PAPALEO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato NUBILE STEFANIA (NBLSFN76D57G482T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERICOLA DANIELE (CRCDNL70L17A271I); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 9 d.lgs. n. 471/1997; Ordinanza Interlocutoria — n. 20153/2024 — snciv · Corte di Cassazione: L’appello erariale veniva a sua volta rigettato dalla CTR dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe la quale osservava che l’atto si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese da Ravaglia Enzo, soggetto portatore di un interesse ad attenuare in qualche modo la propria posizione processuale.
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PU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.128/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PAPALEO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato NUBILE STEFANIA (NBLSFN76D57G482T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERICOLA DANIELE (CRCDNL70L17A271I); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
BOLOGNA n. 658/2022 depositata il 19/05/2022. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26/03/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Sentiti l’avv. dello Stato Emanuele Manzo per la ricorrente e gli avv.ti Stefania Nubile e F. Celestino per delega dell’avv. Cericola per il controricorrente; RILEVATO CHE 1. Con Atto n. THQCODA00879/2016 per l’anno di imposta 2011, l’Agenzia delle entrate contestava a Papaleo Maurizio, limitatamente alle sanzioni, il concorso ex art. 9 d.lgs. n. 471/1997, nelle violazioni fiscali commesse da Ravaglia Enzo, amministratore di fatto della CMI srl unipersonale.
2. Tali contestazioni si riferivano ai fatti di cui all’avviso di accertamenton. THQ001D01624, emesso a carico di Ravaglia Enzo per l’anno di imposta 2011, ed allegato all’atto di contestazione sanzioni.
3. La società CMI srl unipersonale, riconducibile a Ravaglia Enzo, era risultata coinvolta in un processo di intermediazione illecita di manodopera, che aveva determinato evasioni fiscali e contributive. Papaleo Maurizio impugnava quest’atto, deducendo in primo luogo il difetto di motivazione dell’atto e, nel merito, di non avere partecipato in alcun modo al disegno frodatorio posto in essere da CMI srl u nipersonale, e di non averne ricavato alcun ritorno economico.
4. Con sentenza n. 85/2018 la CTP di Ravenna accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato.
5. L’appello erariale veniva a sua volta rigettato dalla CTR dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe la quale osservava che l’atto si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese da Ravaglia Enzo, soggetto portatore di un interesse ad attenuare in qualche modo la propria posizione processuale.
6. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.
7. Ha resistitocon controricorso il contribuente. CONSIDERATO CHE 1. Davanti a questa Sezione pendono altri giudizi che vedono come parte Maurizio Papaleo e segnatamente: RG n. 27121/2015, attinente all’impugnativa di altro atto di contestazione THBCOCE02335, per l’anno 2009, emesso, sempre ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di Maurizio Papaleo, in qualità di commercialista di FAR srl e coautore delle violazioni già contestate (in forza degli avvisi THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con Fabio Fabiani in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73;
RG n. 27064/2018, attinente all’impugnativa degli atti di contestazione THBCOCE02329/2015 e THBCOCE02331/2015, per gli anni 2009-2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di Maurizio Papaleo, in qualità di commercialista di CMI srl e assunto coautore delle violazioni contestate alla società e ad Ezio Ravaglia, in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società; RG n. 27066/2018 , attinente all’atto di contestazione THQCO3A00597, per l’anno 2009, emesso, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di Maurizio Papaleo, in qualità di commercialista di FAR srl e coautore delle violazioni già contestate (con atti THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con Fabio Fabiani, attinto in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73.
2. Nell’ambito dei giudizi RG nn. 27121/2015 e 27064/2018 il Papaleo ha depositato istanza di riunione al presente giudizio e a quello R.G. n. 27066/2018 e trattazione congiunta delle cause.
3. Con ordinanze interlocutorie nn. 9404/2024 e 9414/2024 pubblicate l’8.4.2024 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo delle cause RG n. 27121/2015 e RG n. 27064/2018 per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27066/2018 e RG n. 128/2023.
4. Conseguentemente, deve differirsi la decisione sulla presente causa e disporsi rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con le cause sopra indicate. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo della presente causa per la trattazione congiunta con quelleiscritte RG n. 27121/2015, RG n. 27064/2018 e RG n. 27066/2018.