Ordinanza Interlocutoria — n. 20150/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27066/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PAPALEO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato NUBILE STEFANIA (NBLSFN76D57G482T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERICOLA DANIELE (CRCDNL70L17A271I); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 9 d.lgs. n. 471/1997; Ordinanza Interlocutoria — n. 20150/2024 — snciv · Corte di Cassazione: RG n. 27064/2018 , attinente all’impugnativa degli atti di contestazione THBCOCE02329/2015 e THBCOCE02331/2015, per gli anni 2009-2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di Maurizio Papaleo, in qualità di commercialista di CMI srl e assunto coautore delle violazioni contestate alla società e ad Ezio Ravaglia, in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società; RG n. 128/2023, attinente all’atto THQCODA00879/2016 per l’anno di imposta 2011, con cui l’Agenzia delle entrate contestava a Papaleo Maurizio, limitatamente alle sanzioni, il concorso ex art. 9 d.lgs. n. 471/1997, nelle violazioni fiscali commesse da Ravaglia Enzo, amministratore di fatto della CMI srl unipersonale.
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U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27066/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro PAPALEO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato NUBILE STEFANIA (NBLSFN76D57G482T) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CERICOLA DANIELE (CRCDNL70L17A271I); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
BOLOGNA n. 561/2018 depositata il 19/02/2018. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26/03/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Sentiti l’avv. dello Stato Emanuele Manzo per la ricorrente e gli avv.ti Stefania Nubile e F. Celestino per delega dell’avv. Cericola per il controricorrente; RILEVATO CHE 1.La controversia attiene all’impugnativa dell’atto di contestazione THQCO3A00597, per l’anno 2009, emesso, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di Maurizio Papaleo, in qualità di commercialista di FAR srle coautore delle violazioni già contestate (con atti THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con Fabio Fabiani, attinto in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73. 2.L’atto traeva origine da una verifica a carico di FAR srl, esercente attività di “Lavori di meccanica generale” che si chiudeva con p.v.c. del 27.2.2015 dal quale emergeva un sistema di frodi ad opera del Fabiani, quale amministratore di fatto della società, in concorso con Papaleo Maurizio, in qualità di commercialista, che comprendeva: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; compensazione di imposte e contributi previdenziali avvalendosi di crediti IVA inesistenti; utilizzo dello schermo societario e di soggetti prestanome per l’esercizio dell’attività di impresa da parte di Fabiani Fabio, coadiuvato dal commercialista Papaleo Maurizio; illecita fusione per incorporazione di FAR srl nella società di diritto statunitense Tileri LLC, al fine di cancellare la società dal registro delle imprese e limitare la responsabilità di Fabiani e Papaleo. 3.Avverso l’atto di contestazione delle sanzioni, Maurizio Papaleo proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ravenna che, con sentenza n. 60/02/2017, lo rigettava. 4.La Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna, con sentenza n. 561/11/2018, accoglieva l’appello del contribuente. 5.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 6.Ha resistito con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE 1. Davanti a questa Corte pendono altri giudizi che vedono come parte Maurizio Papaleo e segnatamente: RG n. 27121/2015 , attinente all’impugnativa di altro atto di contestazione THBCOCE02335, per l’anno 2009, emesso, sempre ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di Maurizio Papaleo, in qualità di commercialista di FAR srl e coautore delle violazioni già contestate (in forza degli avvisi THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con Fabio Fabiani in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73;
RG n. 27064/2018 , attinente all’impugnativa degli atti di contestazione THBCOCE02329/2015 e THBCOCE02331/2015, per gli anni 2009-2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di Maurizio Papaleo, in qualità di commercialista di CMI srl e assunto coautore delle violazioni contestate alla società e ad Ezio Ravaglia, in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società; RG n. 128/2023, attinente all’atto THQCODA00879/2016 per l’anno di imposta 2011, con cui l’Agenzia delle entrate contestava a Papaleo Maurizio, limitatamente alle sanzioni, il concorso ex art. 9 d.lgs. n. 471/1997, nelle violazioni fiscali commesse da Ravaglia Enzo, amministratore di fatto della CMI srl unipersonale.
2. Nell’ambito dei giudizi RG nn. 27121/2015 e 27064/2018 il Papaleo ha depositato istanza di riunione al presente giudizio e a quello R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta delle cause.
3. Con ordinanze interlocutorie nn. 9404/2024 e 9414/2024 , pubblicate l’8.4.2024, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo delle cause RG n. 27121/2015 e RG n. 27064/2018 per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27066/2018 e RG n. 128/2023.
4. Conseguentemente, deve differirsi la decisione sulla presente causa e disporsi rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con le cause sopra indicate. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo della presente causa per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27121/2015, RG n. 27064/2018 e RG n. 128/2023. Così