Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20110/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20110/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20110/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro ERICLA HOME S.R.L., sedente in Carini, con avv. Andrea e Maria Concetta Parlato e Pier Donato De Dominicis; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 6621/14/22 depositata in data 25 luglio 2022; e nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere Alberto Crivelli.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20110/2024 — snciv · Corte di Cassazione: RILEVATO CHE: L’Agenzia della Riscossione il 3 giugno 2013 notificava alla contribuente una cartella per € 54.420,04 inerente a mancato Duplicazione ricorso riconoscimento di perdite relative agli anni 2006 e 2007, utilizzate nel 2009 con UNICO 2010. Vinte dalla contribuente le fasi di merito, l’Agenzia in data 3 febbraio 2023 depositava ricorso in cassazione; con riferimento a tale ricorso la contribuente resisteva a mezzo di controricorso ritualmente depositato, ed ivi il 5 giugno 2023 depositava istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 186, l. n. 197/2022, cui faceva seguito il 3 luglio 2023 istanza di estinzione.

Parole chiave

Generato dall'IA
assistenza amministrativa fiscale internazionale sospensione della riscossione fiscale detrazione fiscale contenzioso tributario deduzione delle perdite ricupero d'imposta
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro ERICLA HOME S.R.L., sedente in Carini, con avv. Andrea e Maria Concetta Parlato e Pier Donato De Dominicis; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 6621/14/22 depositata in data 25 luglio 2022; e nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE: L’Agenzia della Riscossione il 3 giugno 2013 notificava alla contribuente una cartella per € 54.420,04 inerente a mancato Duplicazione ricorso riconoscimento di perdite relative agli anni 2006 e 2007, utilizzate nel 2009 con UNICO 2010. Vinte dalla contribuente le fasi di merito, l’Agenzia in data 3 febbraio 2023 depositava ricorso in cassazione; con riferimento a tale ricorso la contribuente resisteva a mezzo di controricorso ritualmente depositato, ed ivi il 5 giugno 2023 depositava istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 186, l. n. 197/2022, cui faceva seguito il 3 luglio 2023 istanza di estinzione.

In data 16 settembre 2023, pur con diversi motivi, l’Agenzia presentava avverso la medesima sentenza nuovo ricorso, che la cancelleria inseriva nel medesimo fascicolo processuale, ed avverso il quale la contribuente resisteva con nuovo controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Pregiudizialmente occorre verificare l’ammissibilità del ricorso in esame. In proposito deve darsi atti che risulta come in effetti l’Agenzia abbia già precedentemente proposto un ricorso avverso la stessa sentenza, per cui con ciò essa ha consumato l’azione d’impugnazione che le era conferita dalla legge.

Inoltre deve rimarcarsi come, a seguito dell’istanza di estinzione presentata dalla contribuente, in data 2 ottobre 2023 il Presidente ha dichiarato l’estinzione del processo a mezzo di decreto, per cui la lite risulta ormai definita. 2.Conseguentemente il nuovo ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto dopo che le facoltà d’impugnazione della gravata sentenza erano già state consumate a mezzo del primo ricorso. 3.Nulla per le spese essendo la controversia già stata definita a mezzo dell’indicato decreto presidenziale in relazione alla disciplina condonistica.

Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dalpagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P. Q. M. La Corte dichiara l’ina