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Sentenza — n. 20037/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls TARI payment notice for unnotified tax condition rectification under D.Lgs 507/1993.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20037/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled a TARI payment notice issued by the municipality and Hera Spa against Ceva Logistics Italia SRL. The court found that the tax authority attempted to increase the tax liability by rectifying the taxpayer's previously declared conditions without issuing a prior motivated assessment notice. Consequently, the payment notice was declared illegal and void because the taxpayer had not consented to the new tax conditions.

Regesto Legislator

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Art. 70, Art. 72 D.Lgs. 507/1993: When a tax authority rectifies the taxable conditions declared by the taxpayer, a prior motivated assessment notice is mandatory; otherwise, the payment notice is null.

Parole chiave

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TARI payment notice tax condition rectification assessed notice requirement D.Lgs 507/1993 Cassation annulment environmental tax liability procedural illegality tariffa dei premi

Disposizioni normative citate

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Art. 70 D.Lgs. 507/1993
Art. 72 D.Lgs. 507/1993
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
507 del 1993, decisione della Commissionedelle Comunità europee, 3 maggio 2000/532/CE , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 384, comma 2 c.p.c.
La mancanza di un previo avviso di accertamento, come visto, rende illegittimo l’avviso di pagamento impugnato, che deve annullarsi direttamente da questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, secondo coma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 19120 del 28/09/2016
Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015
Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015, Rv.
Sez. 5, Ordinanza n. 8165 del 26/03/2024
Sez. 5, Sentenza n. 3657 del 24/02/2015
637060 –01 e Sez. 5, Sentenza n. 3657 del 24/02/2015, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7210/2022 R.G. proposto da : CEVA LOGISTICS ITALIA SRL, elettivamente domiciliatain DESIO VIA GARIBALDI, presso lo studio dell’avvocato COLOMBO MARINA (CLMMRN60M55I625A) che larappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME;HERA SPA -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA , n. 1411/2021depositata il 24/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto da Hera s.p.a. (concessionaria riscossione del Comune di Castel San Pietro Terme) e in riforma della decisione di primo grado ha ritenuto legittimo l’avviso di pagamento per euro 4.473,00 per TARI, periodo 1° gennaio 2016 -30 aprile 2016, relativamente ad un immobile sito nel Comune di Castel San Pietro Terme;

2. ricorre in cassazione la Ceva Logistic Italia s.r.l., con due motivi di ricorso (1- violazione o falsa applicazione degli art. 1, commi 646 e 649, legge n. 147/2013, d. lgs. 507 del 1993, decisione della Commissionedelle Comunità europee, 3 maggio 2000/532/CE , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2- violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 161 e 162, legge n. 296 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

3. il Comune e la Hera s.p.a. sono rimasti intimati;

4. la Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte di accoglimento del ricorso, ribadite in udienza. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la decisione di meritoda parte di questa Corte di legittimità, non essendo necessari ulteriori accertamenti, di accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, con la condanna degli intimati alle spese del giudizio di legittimità; le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva, possono compensarsi interamente.

E’ fondato il secondo motivo di ricorso, che logicamente assorbe il primo. L’art. 70 del d. lgs. n. 507 del 1993 pone in capo al contribuente un obbligo di denuncia delle superfici tassabili (denuncia originaria) e per eventuali variazioni (denuncia di variazione). L’art. 72 del d. lgs. n. 507 del 1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione ed iscrizione al ruolo sulla base dei ruoli (importi) degli anni precedenti, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione; in questi casi non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (vedi Sez. 5, Sentenza n. 19120 del 28/09/2016, Rv. 641102 – 01 ;

Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015, Rv. 637060 –01). Solo ove non sono contestate le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente è possibile iscrivere a ruolo gli importi del tributo dovuto, senza un previo avviso di accertamento; invece, quando la maggiore somma deriva dalla rettifica delle condizioni di tassabilità denunciate dal contribuente deve ritenersi nulla la cartella di pagamento emessa senza un previo avviso di accertamento: «In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA 1), il Comune non può esigere il pagamento di un maggior tributo, in base alla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento, ferma restando, in ogni ipotesi di accertamento e riscossione, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare» (Sez. 5 - , Ordinanza n. 8165 del 26/03/2024, Rv. 670817 – 01 ; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015, Rv. 637060 –01 e Sez. 5, Sentenza n. 3657 del 24/02/2015, Rv. 634466 -01).

Questo principio risulta applicabile anche alla TARI, non essendoci incompatibilità di nessun genere, in relazione alla struttura, identica,dei due tributi. Nel caso in giudizio la concessionaria ha emesso avviso di pagamento per euro 4.473,00 per la tassa rifiuti solidi urbani per tutte le aree del comparto logistico sito in Castel San Pietro Terme (mq 6093), a fronte della richiesta di esclusione di mq 5663 adibiti a locali tecnici e magazzini, dove per la contribuente si formavano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilabili, ovvero imballaggi (come dalla denuncia originaria del 17/09/2007).

Il riferimento della sentenza impugnata alle «bollette, assimilabili ad avvisi di accertamento e liquidazione per il pagamento della tassa di igiene ambientale con le quali si disconosceva implicitamente l’esenzione richiesta dalla società» risulta errato, in quanto ciò che rileva non sono i precedenti bollettini (impugnati o no), ma la denuncia originale o di variazione della società. Se si volessero modificare le condizioni di tassabilità indicate dal contribuente dovrebbe necessariamente emettersi un motivato avviso di accertamento. La mancanza di un previo avviso di accertamento, come visto, rende illegittimo l’avviso di pagamento impugnato, che deve annullarsi direttamente da questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, secondo coma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, assorbito ilprimo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente annullando l’atto impugnato. Condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Spese dei giudizi di merito compensate interamente. Così deciso in Ro