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Decreto — n. 20010/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority appeal regarding extinguished civil proceedings under new legislative provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 20010/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a lower court ruling that declared civil proceedings extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list by the tax agency documented the regular conclusion of the dispute under new laws, leaving no grounds for a denial of extinction. Consequently, the court upheld the decision that the process ended automatically, with costs remaining with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a dispute is formally listed for extinction under new procedural laws, the court must recognize the automatic termination of the process without requiring a separate denial order.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority appeal civil procedure law legislative reform 2022 costs allocation judicial list insertion dismissal of appeal azienda agricola

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
LAZIO n.1580/ 07/ 2021 depositata il 18/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO Sulricorso iscritto al n. 23714/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro AGRICOLA VILLA LOGGIO SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato CHIANURA GAETANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.1580/ 07/ 2021 depositata il 18/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 15/07/2024 Il