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Decreto — n. 19966/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 19966/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 19966/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13151/2016 R.G. proposto da : ROMANO FRANCESCO SAVERIO, MARTORANA STEFANIA, rappresentati e difesi dall’avvocato PALMERI GIOVANNI, unitamente all'avvocato CUVA ANGELO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.1626/ 35/ 2015 depositata il 17/04/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del contenzioso tributario pende in cassazione; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria, nelle forme previste dall’ex art. 6 del d.l. 193 del 2016, (conv., con modif., dalla l. n.225 del 2016), con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 19966/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ROMANO FRANCESCO SAVERIO, MARTORANA STEFANIA, rappresentati e difesi dall’avvocato PALMERI GIOVANNI, unitamente all'avvocato CUVA ANGELO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.1626/ 35/ 2015 depositata il 17/04/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del contenzioso tributario pende in cassazione; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria, nelle forme previste dall’ex art. 6 del d.l. 193 del 2016, (conv., con modif., dalla l. n.225 del 2016), con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13151/2016 R.G. proposto da : ROMANO FRANCESCO SAVERIO, MARTORANA STEFANIA, rappresentati e difesi dall’avvocato PALMERI GIOVANNI, unitamente all'avvocato CUVA ANGELO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.1626/ 35/ 2015 depositata il 17/04/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del contenzioso tributario pende in cassazione; vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria, nelle forme previste dall’ex art. 6 del d.l. 193 del 2016, (conv., con modif., dalla l. n.225 del 2016), con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 16/07/202