Decreto — n. 19960/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1400/2016 R.G. proposto da : DONATI FRANCESCA MARIA, rappresentatae difesa dall'avvocato VENUTI ANTONELLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANAn.2135/16/2014, depositata in data 06/11/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del contenzioso tributario pende in cassazione; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere dell’Agenzia delle Entrate, che dà atto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi ex art. 6 del d.l. 193 del 2016, (conv., con modif., dalla l. n.225 del 2016), con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 19960/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DONATI FRANCESCA MARIA, rappresentatae difesa dall'avvocato VENUTI ANTONELLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANAn.2135/16/2014, depositata in data 06/11/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del contenzioso tributario pende in cassazione; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere dell’Agenzia delle Entrate, che dà atto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi ex art. 6 del d.l. 193 del 2016, (conv., con modif., dalla l. n.225 del 2016), con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1400/2016 R.G. proposto da : DONATI FRANCESCA MARIA, rappresentatae difesa dall'avvocato VENUTI ANTONELLA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANAn.2135/16/2014, depositata in data 06/11/2014, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del contenzioso tributario pende in cassazione; vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere dell’Agenzia delle Entrate, che dà atto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi ex art. 6 del d.l. 193 del 2016, (conv., con modif., dalla l. n.225 del 2016), con cui si comunica che la parte contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi di predetta norma, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 15/07/2024 I