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Ordinanza Interlocutoria — n. 19939/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax notification nullity, remanding case due to missing defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19939/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appellant's appeal regarding the nullity of tax notices and territorial incompetence, ordering a remand to a new hearing. The lower court rejected arguments that notices were invalid due to post-merger timing or lack of proper service, while the appellant claimed the tax authority lacked jurisdiction over the merged entity. The Supreme Court focused on procedural defects, noting the appellant's defense counsel had been removed from the bar, rendering the scheduled hearing invalid under civil procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 140 c.p.c.; Art. 377, comma 2 c.p.c.: In cassation proceedings, the removal of defense counsel invalidates the hearing schedule, necessitating a remand to allow the party to appoint new representation.

Parole chiave

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tax collection procedure defense counsel removal hearing scheduling invalidity remand to new hearing civil procedure code tax notice nullity jurisdictional competence inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
C on il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 140 c.p.c.
Art. 377, comma 2 c.p.c.
19883 ); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod.
Art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
civ., la società ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art.
Art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
546 del 1992, dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973
civ., la società deduce la violaz i on e e falsa applicazione dell’art. 2504-biscod.
Art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005
602 del 1973, dell’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, conv.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 14/11/2017, n. 26856
Cass. 17/06/2024, n. 16829
Cass. 28/04/2023, n. 11300
Cass. 28/04/2023, n. 11300; Cass.
Cass. 15/02/2023, n. 4811
11300; Cass. 15/02/2023, n. 4811; Cass.24/01/2023, n.
Cass. 24/01/2023, n. 2107
Cass. 19/07/2018, n. 19883
2107; Cass. 19/07/2018, n. 19883 ); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20502/2017 R.G. proposto da : SUPERSTAR S.R.L., in persona del l.r.p.t., società incorporante la Penelope s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Scala, in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso l’avv. Giorgia Ferrarain Roma alla via Monte Zebio n. 30; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del l.r. pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; -controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.991/2017 p ubblicata in data 10 / 0 4 / 201 7 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 7/06/2024 dal consiglieredott.

Federico Lume; udito il PM,in persona del sostituto Procuratore generale dott. Michele Di Mauro,che ha concluso per il rigetto del ricorso ; udito l’avv.Francesca D’Ambrosio per l’Avvocatura dello Stato. Rilevato che 1. La CTR della Toscana rigettava l’appello proposto da Superstar s.p.a. quale incorporante di Penelope s.r.l. contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento n. 062 2011 0011488334501, per tributi erariali relativi al 2007, rigettando il motivo relativo alla decadenza, evidenziando che vi era prova della notifica della cartella alla società incorporata, tenendo conto del principio che,in caso di fusione per incorporazione, la società incorporata non si estingue, in quanto convolta in una vicenda estintiva modificativa; e che non era accoglibile ilmotivo relativo al lamentato difetto di competenza dell’Agente della riscossione, non avendo dimostrato la parte il pregiudizio né che l’attività de qua non avesse natura vincolata.

2. Contro tale decisione propone ricorso la società contribuente sulla base di tre motivi. Agenzia delle entrate Riscossione s.p.a. resiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per l’udienza pubblica del 7giugno 2024. Considerato che 1. C on il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106 del 2005, conv. nella l. n. 156 del 2005,avendo omesso la CTR di valutare la validità della notifica della cartella di pagamento, effettuata ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., ma senza il deposito della cartolina di ritorno che attestasse l’invio della comunicazione di avvenuto deposito del plico postale presso il Comune.

Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la società deduce la violaz i on e e falsa applicazione dell’art. 2504-biscod. civ., e degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, lamentando che sia la cartella che l’intimazione di pagamento sono state notificate dopo la incorporazione della Penelope s.r.l. nella Superstar con conseguente inesistenzao nullità della notifica e quindi decadenza. Col terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973, lamentando la incompetenza di Equitalia Centro all’emissione della cartella, avendo la società sede in Liguria, ambito di competenza territoriale di Equitalia Nord.

2. La comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato dal ricorrente nel ricorso risulta non andata a buon fine per cancellazione del difensore dal Reginde e la cancelleria ha acquisito comunicazione del COA di Napoli attestante l’avvenuta cancellazione dall’albo dell’unico difensore costituito, avv. Angelo Scala, dal 9 gennaio 2024 a far data dal 13 dicembre 2023. Questa Corte ha affermato che, in tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad unsoggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandi (Cass., Sez.

U . , 14/11/2017, n. 26856). Nel giudizio di cassazione non opera l’interruzione ma la cancellazione del difensore impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore, anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, atteso che tale evento incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sull'integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principi del giusto processo; l’udienza di discussione rappresenta, per tradizione storica e secondo la disciplina positiva, un momento tutt'altro che secondario nello svolgimento del giudizio di cassazione (Cass. 17/06/2024, n. 16829;

Cass. 28/04/2023, n. 11300; Cass. 15/02/2023, n. 4811; Cass.24/01/2023, n. 2107; Cass. 19/07/2018, n. 19883 ); fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. Occorre quindi, tenuto conto anche della prossimità dell’evento, comunque sopravvenuto all’instaurazione del giudizio, rinviare la causa a nuovo ruolo dando comunicazione della successiva udienza alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione della nuova udienza alla parte ricorrente personalmente. Co